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Procedimenti di adozione nazionale ed internazionale

Lo Studio Legale Cecatiello accompagna e assiste la propria clientela anche nei procedimenti di adozione nazionale ed internazionale.
L’adozione è un istituto giuridico che permette a una persona detta adottante di trattare ufficialmente un’altra persona detta adottato come un figlio che poi assume il cognome dell’adottante.

Il primo codice civile italiano (1865) prevedeva l’adozione di maggiorenni, specialmente per motivi di merito, mentre per i minorenni regolamentava l’istituto della tutela, grazie al quale individui caritatevoli potevano curarsi di bambini abbandonati e meritevoli.

Con un notevole cambiamento legislativo nel 1967 l’aspetto caritatevole della tutela veniva trasferito direttamente all’adozione, che diventava specialmente uno strumento per soccorrere l’interesse del bambino in stato di abbandono, trascurando la questione del merito a vantaggio di un generico diritto ad avere una famiglia ritenuta idonea e stabile.
Il 29 maggio 1993 veniva redatta la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nota come Convenzione dell’Aja, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 31 dicembre 1998,cn.76. Al centro della convenzione c’è il minore e i suoi diritti fondamentali, compreso quello di avere una famiglia. La convenzione prevede che gli stati aderenti applichino misure prioritarie perché i minori, ove sia possibile, restino con la famiglia di origine, altrimenti ricorrano all’adozione. L’adozione internazionale viene così normata a livello sovranazionale, riconoscendola come un’«opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine» e viene resa più trasparente e controllata.
La legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27 dispone che «l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il cognome».
La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno Stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell’Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, oppure in un paese col quale l’Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l’adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale e internazionale) viene sospesa l’altra, ma in alcuni casi il Tribunale per i minorenni di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l’adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti e accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:

L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.
La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno solo dei due coniugi può avere una differenza di età superiore ai 45 anni, a patto che la sua età non superi i 55 anni. Inoltre il limite può essere derogato se i coniugi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, o quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
Gli adottanti devono essere affettivamente idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
Le coppie italiane che decidono di adottare, devono seguire una procedura di adozione particolarmente complessa, che è stata strutturata per garantire l’interesse del minore a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessità.

L’interesse dei coniugi, quello di costituire una famiglia, è considerato secondario rispetto all’interesse del minore.

La procedura per l’adozione nazionale e quella per l’adozione internazionale, differiscono essenzialmente perché nella seconda attore preponderante è l’autorità del paese straniero del minore, rispetto al quale operano gli Enti Autorizzati, che svolgono una doppia funzione: fornitore di servizi per la coppia italiana che intende adottare e al tempo stesso garante dell’applicazione delle disposizioni dell’autorità estera in Italia.
Lo studio Legale Cecatiello è in grado di dare assistenza alle coppie che intendono adottare un minore grazie anche al contributo dei propri consulenti psicologi, assistenti sociali, neuropsichiatri infantili e degli avvocati corrispondenti all’estero.

 

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.