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Collocamento e mantenimento dei figli di genitori non sposati

Lo studio Legale Cecatiello è sempre attento all’evoluzione della società italiana. Negli ultimi anni le famiglie di fatto sono riuscite a raggiungere importanti obiettivi. Esistono nuove tutele non solo per le coppie che decidono di non sposarsi ma anche per i figli nati all’interno di realtà che rifiutano di contrattualizzare il legame che li unisce dal punto di vista affettivo.
La legge n. 219/2012, in vigore dal 1 gennaio 2013 ha equiparato i figli nati da una coppia di conviventi a quelli di una coppia sposata. Questo comporta che i genitori hanno nei confronti dei figli i medesimi diritti e doveri.
Sono venute meno inoltre le differenze in materia successoria e per quanto riguarda la competenza processuale. La recente normativa ha infatti stabilito che il Tribunale ordinario è competente nel risolvere le questioni relative all’affido e al mantenimento dei figli sia di coppie sposate che di fatto. Questa novità presenta aspetti decisamente positivi per la tutela dei diritti.

Quando una coppia decide di separarsi non deve necessariamente rivolgersi al Tribunale per regolarizzare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli ma tuttavia è sempre consigliabile farlo anche quando si vuole solo formalizzare un accordo tra le parti questo per il fatto che una scrittura privata non è in grado di obbligare giuridicamente i genitori.
I provvedimenti del Tribunale, anche emessi su accordo delle parti, sono vincolanti e questo permette, in caso di inadempimento da parte di uno dei genitori una tutela immediata che diversamente non si avrebbe.
I genitori devono infatti provvedere alle loro necessità in misura proporzionale alle rispettive capacità reddituali ed economiche. Dopo aver confrontato le diverse posizioni dei due ex conviventi si dovrà decidere chi tra i due è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento e la misura dello stesso. Nella determinazione dell’entità dell’assegno occorre tener conto del tenore goduto dai figli durante la convivenza. Altra questione da regolare è quella relativa alle spese straordinarie, stabilite solitamente nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Questi costi sono correlati alle esigenze di crescita dei figli e si caratterizzano per la loro imprevedibilità e occasionalità.
La parificazione dei figli naturali a quelli legittimi comporta l’applicazione del principio della bigenitorialità. Vuol dire che la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Discorso diverso deve essere fatto per la collocazione fisica del figlio. Si devono verificare le esigenze del minore e le necessità per il suo equilibrio psico-fisico, in molti casi è preferibile che il figlio dorma e trascorra le proprie giornate presso l’abitazione del genitore collocatario capace di assicurare una maggiore presenza e cura. Lo studio Legale Cecatiello, con l’esperienza dei suo avvocati in ambito familiare, è in grado di meglio consigliare i genitori per fare le migliori scelte in ambito di affidamento e collocamento dei figli nati fuori dal matrimonio attraverso una tutela stragiudiziale e giudiziale quando i genitori non riescono a trovare un accordo.

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.