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CONTRATTI DI CONVIVENZA E PATTI PREMATRIMONIALI

Lo Studio Legale Cecatiello, a fronte di un’esperienza ventennale nel diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, assiste i propri clienti nella stesura e nella regolamentazione dei contratti di convivenza e svolge attività di consulenza specifica ai futuri sposi prima del matrimonio per la pianificazione e la gestione di una possibile rottura del rapporto.
Nel nostro ordinamento non sono ancora previsti gli accordi prematrimoniali ma è possibile per il futuro coniuge trovare tutela al suo patrimonio attraverso altre forme giuridiche. Per i paesi dove è espressamente prevista la stesura di patti pre-matrimoniali lo Studio Legale Cecatiello garantisce assistenza e consulenza anche attraverso professionisti esteri collegati con lo studio.

I contratti di convivenza, previsti di recente dal nostro legislatore, sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell’amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza. Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.

Si tratta di un contratto che può essere redatto dall’avvocato a cui le parti si rivolgono per ottenere un risultato, su misura, qualora si intenda iniziare una convivenza o sorga l’esigenza di “programmarne” lo svolgimento, ad esempio in fase d’acquisto di un immobile o nell’ambito di una vicenda successoria. L’Avvocato verifica insieme al ciente le esigenze specifiche della coppia per disciplinare i diversi aspetti patrimoniali. È possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano le modalità di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, le modalità di uso della casa adibita a residenza comune, le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazione e la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Dal contratto di convivenza nascono obblighi giuridici a carico delle parti che l’ hanno sottoscritto così che la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.

Sono ritenute ammissibili le clausole volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli, sono però clausole sempre suscettibili di modifica nell’interesse della prole. Le parti possono riservarsi con apposite clausole la facoltà di recesso potrà essere totalmente libera ovvero essere subordinata al verificarsi di determinati eventi o condizioni, può essere gratuita o essere subordinata al pagamento, all’altra parte, di una penale.

 

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.

Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.

 

Per un ulteriore approfondimento: www.altalex.com/[….]/contratto-di-convivenza