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La sentenza parziale di separazione

QUANDO E’ POSSIBILE UNA SENTENZA IMMEDIATA SULLO STATUS?

Quando è possibile richiedere nel  giudizio di separazione la sentenza parziale sullo status?  La Corte di Cassazione con il provvedimento  n. 6145/2018 della  VI Sezione Civile  ha precisato che la sentenza parziale di separazione, nonostante la causa prosegua poi per l’addebito o per altre statuizioni, è giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di uno dei coniugi nei confronti dell’altro che rende intollerabile la convivenza. La pronuncia immediata sullo status consente, secondo la Corte,  di evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui diritti di una delle parti.

Tutto nasce da una vicenda che si può definire molto comune. La moglie  aveva impugnato, senza esito positivo, la sentenza non definitiva, che aveva accolto la domanda di separazione avanzata dal marito.  In Cassazione, la moglie si lamenta della circostanza che la Corte d’Appello aveva  ritenuto ammissibile la domanda di sentenza parziale (ex art. 151, primo comma, c.c.) sebbene il marito avesse proposto domanda di separazione anche con richiesta di addebito e nonostante la moglie  si fosse opposta alla richiesta di separazione. Secondo la moglie i giudici dell’appello  avrebbero fondato la decisione su di una causa petendi (primo comma dell’art. 151 c.c.) non dedotta dall’uomo, che aveva, invece, fondato la richiesta di separazione esclusivamente sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio da parte della moglie.

La totale disaffezione del coniuge giustifica invece la sentenza non definitiva di separazione, la Cassazione aveva già  espressamente evidenziato  come l’art. 709-bis c.p.c. sancisca in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo “status”, la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status” (cfr. Cass., n. 10484/2012; Cass., n. 20666/2017).

Così che la situazione di intollerabilità della convivenza, precisa il Collegio, può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi.

Il Tribunale, secondo questo orientamento, è  tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di scioglimento che di  cessazione degli effetti civili del matrimonio (seprazione) quando la causa sia, già  matura per la decisione in quanto allo status sì che la causa possa proseguire sulle restanti statuizioni.

La pronuncia non definitiva sulla sola separazione  costituisce “uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti dei coniuge economicamente più debole”,  rimane sempre la possibilità di richiedere provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze.

 

Avv. Armando Cecatiello, Avvocato Milano.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.