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assegno di divorzio

ASSEGNO DI DIVORZIO: cosa succede se peggiorano i redditi dell’obbligato? Si può smettere di pagare?

Per la Cassazione, con la recente sentenza 6386/2019 e alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite, l’assegno divorzile viene meno se peggiorano le condizioni dell’ex coniuge onerato e l’altro sia in grado mantenersi autonomamente.

La Corte di Cassazione con una sentenza della prima sezione civile ha chiarito che il contributo non spetta più al coniuge debole qualora le condizioni dell’onerato peggiorino, mentre l’altro è in grado di mantenersi autonomamente.

Nel caso in esame il Tribunale aveva disposto la cessazione dell’obbligo dell’ex marito di corrispondere l’assegno divorzile alla moglie poiché la situazione reddituale dell’uomo era mutata, dopo il pensionamento, riducendo i suoi introiti.

La Corte d’Appello ha ritenuto fossero intervenute le sopravvenienze legittimanti la revisione delle condizioni economiche tra gli ex coniugi, per effetto del sopravvenuto pensionamento del marito.

La Cassazione ha ribadito quanto stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018) secondo cui il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Secondo la Corte di Cassazione il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita avuto durante il matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Nel caso di specie, correttamente la Corte d’Appello aveva  ritenuto integrati i presupposti per la cessazione dell’obbligo di corrispondere un assegno, avente natura essenzialmente assistenziale, di mantenimento all’ex coniuge, essendo sopravvenuta una riduzione della capacità reddituale del coniuge obbligato, conseguente al suo pensionamento (cfr. Cass. 8754/2011; Cass. 17030/2014).

Occorre poi rilevare come la moglie era risultata del tutto autosufficiente economicamente, in quanto titolare di reddito medio di € 3.000,00 mensili, con eliminazione del divario che in passato aveva giustificato l’attribuzione alla stessa dell’assegno divorzile.

Anche con questa sentenza si apre la possibilità per chi sta pagando un assegno divorzile del tutto inattuale e contrario ai principi recenti espressi dalla Corte di Cassazione, di richiedere una revisione dello stesso o finanche l’eliminazione.