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ESCLUSO IL MANTENIMENTO PER LA GIOVANE MOGLIE DI UN PENSIONATO (ASSEGNO DI MANTENIMENTO)

E’ possibile che il giovane coniuge ottenga un assegno?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5593/2018 dell’ 8 marzo 2018, confermando la sentenza di merito, ha escluso il mantenimento per l’ex moglie di giovane età quando il matrimonio è durato poco e il marito si trova  in una precaria situazione e  vive di sola pensione.

Nel caso in esame la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha eliminato l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie separata, l’assegno di mantenimento (determinato in euro 300,00 mensili), in considerazione della breve durata del matrimonio e dell’insussistenza di un divario delle condizioni reddituali dei coniugi, tenuto conto che l’uomo pensionato, aveva un reddito di euro 750,00 mensili, era proprietario di un piccolo locale sfitto, aveva dovuto vendere un immobile per fare fronte a debiti consistenti e viveva in una casa in affitto, mentre la moglie, molto più giovane del marito, gestiva una lavanderia ed era proprietaria di una villa.

La moglie presenta ricorso per cassazione  denunciando l’illogicità della sentenza per avere eliminato l’obbligo dell’assegno in suo favore, la circostanza che la Corte d’Appello avrebbe operato un’erronea valutazione dei redditi delle parti anche sulla base di documenti che lei ritiene il marito abbia prodotto tardivamente in appello.

La Corte di Cassazione ha stabilito la genericità del ricorso laddove la moglie lamenta la tardiva produzione dei documenti e, inoltre, evidenzia di come sia volto  “ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto – riservato al giudice di merito – riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi, ai fini della decisione sulla debenza dell’assegno di mantenimento, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata“. La Corte rileva altresì che è pure  inammissibile laddove denuncia genericamente l’illogicità della sentenza instando per una diversa valutazione degli elementi probatori, vizio che  non è più proponibile in Cassazione.

La moglie ha perso definitivamente l’assegno ed è stata condannata al pagamento delle spese.

Avv. Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.