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Mantenimento del figlio maggiorenne: le somme già versate non si restituiscono

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10974 del 26 aprile 2023, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto di famiglia: le somme versate a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non sono soggette a restituzione, anche in caso di successiva revoca o riduzione dell’assegno.studiolegaletruzzi.it

La natura alimentare dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento ha una funzione sostanzialmente alimentare, destinata a garantire il sostentamento del figlio non ancora autosufficiente. Per questo motivo, la giurisprudenza ha costantemente affermato che tali prestazioni sono impignorabili, non compensabili e irripetibili. Ciò significa che, una volta versate, le somme non possono essere richieste indietro, anche se un successivo provvedimento giudiziale modifica o revoca l’obbligo di mantenimento.Divorzista

La decorrenza delle modifiche e l’irripetibilità delle somme

La Corte ha precisato che, sebbene le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio possano avere effetto retroattivo dalla data della domanda, le somme già versate non sono ripetibili. Questo principio si basa sulla presunzione che le somme siano state utilizzate per soddisfare i bisogni essenziali del figlio e, pertanto, non possono essere restituite.

Le eccezioni al principio di irripetibilità

Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato alcune eccezioni a questo principio. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32914 dell’8 novembre 2022, hanno stabilito che la restituzione delle somme versate può essere richiesta quando:

Il beneficiario ha percepito le somme in mala fede, ossia era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della sopravvenuta insussistenza del diritto al mantenimento.

Le somme sono state corrisposte senza una valida causa giustificativa, ad esempio perché il figlio aveva già raggiunto l’indipendenza economica.

In tali casi, il genitore obbligato può agire per la ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., richiedendo la restituzione delle somme versate indebitamente.

Conclusioni

In sintesi, il principio generale stabilito dalla Corte di Cassazione è che le somme versate a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente non sono soggette a restituzione, anche in caso di successiva revoca o riduzione dell’assegno. Tuttavia, in presenza di mala fede del beneficiario o di insussistenza del diritto al mantenimento, è possibile richiedere la restituzione delle somme versate indebitamente.