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Se la ex convive con un altro è possibile chiedere la revoca dell’assegno divorzile? 

Se la ex convive con un altro è possibile chiedere la revoca dell’assegno divorzile? 

Se la ex convive con un altro è possibile chiedere la revoca dell’assegno divorzile? 

La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il caso di un  ex marito che chiedeva la revoca dell’assegno divorzile a suo carico, a seguito della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.

A sostegno della sua richiesta riferiva che moglie aveva iniziato una convivenza  con un altro uomo.

La richiesta era stata respinta in primo grado dal Tribunale e successivamente anche in fase di Appello.

L’ex coniuge proponeva pertanto ricorso per Cassazione.

La Cassazione nell’esaminare il caso parte  dal concetto di convivenza, sottolineando che differisce da quello di coabitazione.

La coabitazione (sancito dall’art. 143, comma 2, c.c.) è un obbligo riguardo al matrimonio, mentre non vi è alcun dato nello stesso senso, con riguardo alla convivenza more uxorio.

Evidenziano pertanto i Giudici della Cassazione che la Corte territoriale abbia confuso i due concetti, giungendo quindi a conclusioni errate.

La stessa Corte di Cassazione aveva in passato affermato che: «la convivenza more uxorio deve essere intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all’integrazione del fatto giuridico» (Cass. n. 9178/2018, n. 7128/2013).

Alla luce di queste considerazioni la Cassazione accoglieva  il ricorso dell’ex marito  ed emetteva il principio per cui: «in materia di revoca dell’assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale».

Avvocato Armando Cecatiello Milano familiarista a  Milano e Lugano