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Avvocato matrimonialista: separazione e divorzio

Lo Studio Legale Cecatiello ha una lunga esperienza nella gestione dei casi di divorzio.

Non tutti i casi sono uguali; lo Studio da molta importanza all’ascolto del Cliente che, messo a suo agio, riesce a comunicare al meglio e a spiegare le sue reali necessità, i suoi bisogni. Dopo una attenta valutazione di tutti gli aspetti in gioco, anche quelli economici, al Cliente viene consigliata la miglior strada, la soluzione più adatta alle sue esigenze.

Quando si parla di divorzio si parla sia di scioglimento del vincolo matrimoniale sia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Poiché la distinzione tra le due tipologie non è intuitiva, è opportuno chiarire in che cosa questa consista.
Occorre fare una premessa: nell’ordinamento italiano esistono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario.
Si parla di scioglimento del vincolo matrimoniale, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile, cioè quello che è stato celebrato soltanto davanti all’ufficiale dello stato civile.
Si parla di di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio concordatario (ovvero al matrimonio celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, quindi, con effetti sia civili sia religiosi).

Quando è possibile chiedere il divorzio?
Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dovrà accertare l’esistenza di due condizioni: la prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la seconda, di natura oggettiva, costituita dall’esistenza di almeno una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):
a) che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al Presidente in caso di separazione consensuale o un anno, sempre dalla comparizione davanti al Presidente,  in caso di separazione giudiziale ;
b) che uno dei coniugi sia stato condannato all’ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
c) che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
d) che sia stato dichiarato giudizialmente il mutamento di sesso di uno dei coniugi.

Effetti personali della sentenza di divorzio

  • il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
  • la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.

Effetti patrimoniali della sentenza di divorzio

    • l’eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell’oggettiva impossibilità di procurarseli.

È possibile che esso sia sostituito da un assegno in un’unica soluzione, c.d. una tantum, se le parti si accordano in tal senso;la perdita dei diritti successori; il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se titolare dell’assegno divorzile; il diritto ad una parte dell’indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.

Divorzio senza separazione

E’ in vigore il Regolamento Europeo n. 1259/2010 che ha introdotto grandi novità in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

La sua applicazione consente, tra le altre, ai coniugi entrambi cittadini italiani residenti abitualmente all’estero di ottenere direttamente il divorzio anziché procedere prima alla separazione personale.

E’ possibile per una coppia italiana, trascorsi tre mesi dal matrimonio, chiedere il divorzio in Italia applicando ad esempio la legge spagnola.

È prevista inoltre la possibilità per i coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio tramite un accordo.

L’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria. Tuttavia, se previsto dalla legge del foro, i coniugi possono designare la legge applicabile anche nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale, nel qual caso quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità alla legge del foro.

L’accordo che determina la legge applicabile deve essere redatto in forma scritta, contenere l’indicazione della data ed essere firmato da entrambi i coniugi . Non è necessaria la forma di atto pubblico.

L’art. 4 del regolamento prevede che la legge designata si applica anche laddove non si tratti della legge di uno degli Stati che hanno aderito al regolamento; ciò vuol dire che, qualora vi siano criteri di collegamento, potrà essere applicata la legge statunitense o, ad esempio, quella di altro paese extra CE.

Il regolamento 1259/2010 non si applica invece alla capacità giuridica delle persone, all’esistenza, alla validità e al riconoscimento del matrimonio, all’annullamento del matrimonio, al nome dei coniugi, agli effetti patrimoniali del matrimonio, alla responsabilità responsabilità genitoriale, alle obbligazioni alimentari, ai trust e alle successioni, anche nelle ipotesi che dette questioni siano preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale.

L’avvocato Armando Cecatiello è avvocato matrimonialista con esperienza ventennale e lo Studio è organizzato in modo da poter fornire il migliore supporto in presenza di situazioni di separazione o divorzio sia giudiziale sia stragiudiziale. L’avv. Cecatiello è formatore alla Pratica Collaborativa che può ampliare il ventaglio di possibilità per la separazione.

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.