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Privacy, immagine e diritto delle nuove tecnologie

Lo Studio Legale Cecatiello, Milano, Roma, offre ai propri clienti assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto alla privacy, all’immagine e all’uso delle nuove tecnologie di comunicazione.
Non tutti sanno che la normativa sulla privacy regolamenta anche il materiale videografico e fotografico pubblicato sui social network.
Si deve considerare come una fotografia scattata da un dispositivo cellulare viene sempre più di frequente pubblicata su un social network e spesso, grazie ad apposite applicazioni a diversi social contemporaneamente.
si pone un serio problema di legittimità di tali comportamenti soprattutto nei casi in cui il materiale multimediale ritrae persone contrarie alla diffusione o dall’eventualità che la persona fotografata o filmata escluda l’esistenza del materiale medesimo o non sia stata informata. Altra questione è quella della pubblicazione di immagini di minori che è stata recentemente risolta dalla giurisprudenza con la necessità del consenso di entrambi i genitori in particolar modo se si tratta di separati o divorziati.
La norma che regola la produzione e diffusione del “ritratto”, anche fotografico è la legge sul diritto d’autore ( L. 633 del 1941).
In linea generale per procedere alla diffusione di una fotografia od un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono (art. 96, legge 633/41). La forma prediletta per il rilascio del consenso è la c.d. “liberatoria”.
Non è sanzionata la semplice attività di produzione o raccolta di file multimediali il materiale viene utilizzato per esclusiva consultazione personale.
La condotta sanzionata è quella dell’utilizzo pubblico, l’offerta a terzi ad esempio con la pubblicazione su un social network.
La Corte di Cassazione ha affermato che, oltre al danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’onore o della reputazione, è pienamente risarcibile anche il danno patrimoniale. Il danno deve essere proporzionato alla misura del guadagno realizzato o realizzabile dal soggetto che ha reso pubblico la fotografia o la ripresa, considerando anche il compenso presumibilmente richiedibile da parte del soggetto ritratto nel caso in cui avesse consentito alla pubblicazione.
Riguardo invece ai fini giornalistici la legge ha individuato alcuni casi dove si è esonerati dalla liberatoria.
Si possono liberamente pubblicare i ritratti di soggetti che siano “notori”, ad esempio un famoso atleta, o che ricoprano un pubblico ufficio, ad esempio il Presidente della Repubblica.
Il Codice della Pricacy ha escluso, anche nel caso di personaggi notori, la pubblicazione di materiale multimediale comprovante specifici aspetti “sensibili” della sfera privata dal soggetto: credo religioso, orientamento sessuale ed, in particolare, lo stato di salute.
Sono anche consentiti l’utilizzo e la diffusione di materiale fotografico nel caso di esigenze di giustizia o “di polizia” si pensi alle foto segnaletiche di un latitante.
Bisogna fare attenzione che non costituisce motivo alla pubblicazione di video o di immagini ritraenti persone non consenzienti il generico interesse ad una c.d. denuncia civile. E’ violazione della privacy la pubblicazione di una fotografia di una persona che la ritrae nell’atto di gettare un fazzoletto, un mozzicone di sigaretta o in genere piccoli rifiuti nella pubblica strada.
L’articolo 97 della Legge 633 prevede espressamente che è consentita la diffusione del materiale relativo a “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”, duttile clausola di chiusura che, ad esempio, esonera dalla richiesta di liberatoria il fotografo di una processione religiosa.
Il giornalista può pubblicare fotografie che contengano la rappresentazione di soggetti pur in assenza della liberatoria.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha infine precisato che non possono lecitamente diffondersi foto di soggetti sottoposti a misure di coercizione o con i polsi vincolati da manette e che foto segnaletiche possono essere utilizzate per soli fini di giustizia e polizia.
L’art 97 ha cura di specificare che mai può essere esposto o diffuso il ritratto di un soggetto se, con tale atto, si cagiona un pregiudizio sensibile alla sua reputazione od al suo onore, ad esempio
È disciplinato specificamente il caso di materiale multimediale ritraente minori, nei confronti dei quali l’ordinamento appresta una tutela significativamente più estesa e significativa.
La disciplina a tutela del diritto alla privacy del minore d’età trova i fondamento nella natura intrinsecamente fragile di tale situazione giuridica.
Il minore è una “persona in divenire” che non ha ancora completato il suo percorso di maturazione e la cui immagine potrebbe essere irrimediabilmente compromessa da un utilizzo scorretto.
Dato che il minore non ha ancora acquisito la capacità di agire spetta a chi detiene la potestà genitoriale il potere di prestare il consenso affinché l’immagine sia legittimamente utilizzata ai sensi della L. 633/1941.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è generalmente necessario il consenso di un solo genitore, dato che la sottoscrizione della medesima è atto di ordinaria amministrazione compibile disgiuntamente (art. 320 c.c.) ma le questioni più delicate si evidenziano quando i genitori sono separati, divorziati. Come abbiamo già visto in questi casi è necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori.
I minori sono muniti di ampia tutela anche in campo giornalistico dove prevale sempre il diritto alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca.
Il giornalista non può in alcun caso pubblicare fotografie in cui i minori siano identificabili e ove la pubblicazione di un video o di una foto sia di particolare interesse generale dovrà servirsi di mezzi informatici manipolativi del file multimediale al fine di rendere non riconoscibile il volto. Si ricorda che anche se il genitore ha rilasciato il consenso è comunque onere del giornalista operare un’ulteriore verifica, verificando l’esistenza di un effettivo interesse della pubblicazione per il minore.

Armando Cecatiello Avvocato Milano e Roma.

Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.