La rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato nei confronti del minore: irrilevanza penale e perdono giudiziale.
Irrilevanza penale del fatto:
Sulla spinta delle Regole di Pechino del 1985, che all’art.11 spingevano per l’utilizzo di sistemi di diversion, ovvero una risoluzione anticipata del processo, al fine di favorire una celere fuoriuscita del minore dal circuito penale, evitando, quindi, per lo stesso effetti dannosi derivanti da una possibile condanna, il Legislatore Italiano con l’art. 27 del D.P.R. 448/88 introduce nel nostro ordinamento giuridico una norma dal fondamentale rilievo pratico.
Nei confronti dell’imputato minorenne ed in particolari condizioni quali:
- la tenuità del fatto reato
- l’occasionalità della condotta
- l’analisi del pregiudizio che deriverebbe alle esigenze educative del minore nel caso in cui si decidesse di proseguire il processo
Il giudice, sentite le parti, può dichiarare il non luogo a procedere.
Premessa: nell’ordinamento italiano la concezione di reato si fonda sul principio cardine del “nulla piena sine legge” ovvero il fatto/reato si concretizza nel momento in cui il comportamento umano integra la fattispecie tipicizzata dalla norma.
Si associano, a detto principio, quelli dell’accertamento della responsabilità dell’agente (nulla poena sine culpa) e della necessità di un processo per l’accertamento del reato (nulla poena sine iudicio).
La concezione materiale del reato richiede che alla sussistenza dei primi due principi si aggiunga un quid pluris costituito dalla pericolosità sociale del fatto, la cui misura andrà accertata caso per caso, secondo tali criteri oggettivi (importanza dell’interesse leso, le modalità di commissione del fatto, le sue conseguenze, le circostanze in cui il reato è stato realizzato) e soggettivi (personalità del colpevole, intensità della colpevolezza, motivi sottesi alla decisione del soggetto di delinquere – nulla poena sue peruculo sociali).
Va evidenziato che il principio di offensività, ovvero la mera aderenza del fatto alla fattispecie criminale prevista dalla norma, non integra esso stesso l’illecito, in quanto non va punita la disobbedienza alla norma, ma la condotta effettivamente tenuta dall’agente se effettivamente lesiva del bene protetto.
Tale principio trova il suo fondamento nell’art.13 della Costituzione, il quale consente di sacrificare la libertà dell’individuo, solo in presenza della necessità di tutelare un concerto interesse.
L’istituto dell’irrilevanza del fatto, ha trovato cosi positiva esperienza nel processo penale minorile da spingere il legislatore ad applicarlo anche nel procedimento innanzi al Giudice di Pace (art.34 D.Lgs 274/2000)
In effetti l’istituto ha una forte valenza deflattiva: se da un lato si evidenzia infatti il disvalore del comportamento tenuto dal soggetto e rende possibile contestarli allo stesso, dall’altro non li stigmatizza, permettendo al minore una fuoriuscita celere dal processo penale (evento sicuramente traumatizzante e lesivo).
La stessa Corte Costituzionale con la sentenza 88/1991 ha sottolineato che l’obbligatorietà dell’azione penale non significa necessario esercizio della stessa, ma che sull’attività del PM vi sia un adeguato controllo onde evitare scelte arbitrarie.
Limite implicito alla stessa obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale è che il processo non debba essere istaurato quando sia palesemente superfluo.
La soluzione è rintracciabile nella scelta processuale di prevedere l’archiviazione dello stesso, che se da un lato permette come abbiamo detto una risoluzione sicuramente celere della controversia dall’altro offre all’organo requirente l’analisi della vicenda.
Viene predisposto altresì un articolato sistema di controllo gerarchico (sia interno all’ufficio di procura che esterno, vista la possibilità del GIP di chiedere l’espletarsi di ulteriori indagini o di restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell’imputazione).
In effetti quando il PM richiede al GIP una sentenza di non luogo a procedersi per irrilevanza del fatto, quest’ultimo fissa un’udienza camerale con l’obbligatoria presenza del minore, degli esercenti, del difensore, della persona offesa e del Servizio Sociale.
La richiesta, avanzata dall’Ufficio di Procura, viene quindi analizzata da tutte le parti in causa:
- del Giudice che può, in luogo di accoglierla, ordinare al PM nuove indagini ovvero ordinare che venga formulata un’imputazione nei confronti dell’indagato.
- Del soggetto, degli esercenti e del difensore che possono rifiutare tale benediciti, ove ritengano la sussistenza di altra risoluzione processuale: proscioglimento con ampia formula
- Della parte offesa, che intervenendo in udienza, potrà fornire elementi che di fatto contrastino con la sentenza di irrilevanza
Appare dunque chiaro che siamo alla presenza di fatti che di fatto posseggono una minima offensività sociale.
Qualora quest’ultima non sussistesse sarebbe del tutto manchevole la nota crimins
Si badi: la tenuità del fatto in esame, va valutata non in astratto, ovvero in relazione al titolo di reato, ma in concreto, riferendosi quindi alla natura del fatto stesso, ai suoi effetti, al contesto nel quale si realizza e alle modalità che ne hanno caratterizzato l’azione.
Essa comporta di fatto un giudizio di esclusione della responsabilità, pur in presenza di una fattispecie di reato ontologicamente esistente e dell’attribuibilità soggettiva della condotta al soggetto.
Tale giudizio dovrà comunque, di fatto, essere fondato sui criteri oggettivi dettati dal 133 c.p. ed affidato alla valutazione dei Giudici di merito.
Ictus oculi detta tenuità porta essere ritenuta qualora il fatto risulta oggettivamente di modesta entità e sa posto in essere con modalità ascrivibili alla naturale leggerezza delle persone di giovane età, le quali, sente da impulsi, spesso non riflettono adeguatamente sulle conseguenze delle loro condotte.
Una cosa non va sottovalutata: Il giudizio di irrilevanza del fatto contiene dunque un accertamento ontologicamente positivo sulla colpevolezza e sull’imputabilità dell’indagato.
In quale fase processuale può essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere?
Sussistono di fatto diverse ipotesi:
- Nella prima il procedimento per irrilevanza inizia con l’impulso del PM
Quest’ultimo nel corso delle indagini preliminari, qualora ritenga che in un fatto reato sussistano i presupposti ex art. 27, esercita l’azione penale chiedendo al GIP presso il Tribunale per i Minorenni la definizione del procedimento direttamente con sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
Il GIP procede in camera di consiglio, da avviso a pena di nullità al minore, all’esercente la responsabilità, al difensore, alla persona offesa e ai Servizi e potrà:
A) qualora ritenga, alla luce di una diversa interpretazione del materiale probatorio, che il fatto non sussiste, che l’imputato non l’ha commesso, che il fatto non costituisce reato, o che non è previsto dalla legge come reato pronunci sentenza ex art.129 c.p. con formula prescritta più favorevole.
B) Se invece il GIP ritiene di non accogliere la richiesta formulata dal PM, perché nel merito non condivide la richiesta dell’ufficio requirente, dovrà restituire gli atti al PM procedente, invitandolo a formulare entro dieci giorni l’imputazione.
C) Il GIP può anche restituire gli atti al Pubblico Ministero qualora ritenga necessarie nuove indagini
La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza deve contenere tutti i requisiti previsti dall’art. 426 c.p.p. tra cui l’enunciazione del fatto.
D) dal GUP alla fine dell’udienza preliminare (solo con il consenso del minore)
E) all’esito del giudizio abbreviato
F) in appello (solo se viene richiesta nei motivi di gravame)
G) del giudice del dibattimento
L’art. 27 D.P.R: 448/88 statuisce altresì che contro la sentenza dii non luogo a procedere pronunciata dal GIP nel corso delle indagini preliminari, essendo un procedimento camerale, è possibile da parte del minore, gli esercenti ed il difensore, proporre appello entro 15 giorno dalla pronunzia.
Qualora ci trovassi nella fase dell’udienza preliminare, l’esercente, il minore ed il difensore munito di procura possono proporre opposizione entro cinque giorni (ex art. 32 D.P.R. 448/88)
Contro le sentenze di irrilevanza pronunziate a seguito di rito abbreviato è ammesso per le parti il solo ricorso per cassazione.
In conclusione, per le sentenze dibattimentali, si seguono le regole generali predisposte dal codice, per cui nella fattispecie trova piena applicazione l’art. 593 c.p.p. cosi come modificato dalla L.46/2006.
Il perdono giudiziale.
Causa di estinzione del procedimento penale prevista all’art. 169 c.p. (unitamente all’amnistia, alla morte del reo prima della condanna, al difetto o alla remissione della querela, alla prescrizione) e il R.D.L. 1404/1934 all’art. 19 per i soli imputati minorenni comporta una deroga al principio dell’irrinunciabilità della pena.
Si può di certo affermare che la funzione di tale istituto è social preventiva: lo scopo perseguito è dunque quello di favorire la risocializzazione del soggetto evitandogli gli effetti stigmatizzanti scaturenti dal contatto con la realtà carceraria.
Secondo il Manzini: << il minore sarà incitato al ravvedimento dalla certezza che, mantenendo il suo status legale di incensuratezza, nessuno potrà rimproverargli il primo trascorso, dovuto spesso, e specialmente in relazione a certi reati, più all’immaturità etica, che a perversa natura >>
Quali sono le condizioni per la concessione del perdono?
- deve essere accertata la penale responsabilità del minore
- Il soggetto deve avere (all’epoca dei fatti) un’età compresa tra i quattordici e i diciotto anni
- Il minore deve possedere la capacità di intendere e di volere (in mancanza occorre pronunziare il proscioglimento per immaturità)
Esistono dei limiti alla sua concessione?
- alla pena detentiva da applicare che in concerto non deve essere superiore ai due anni, oppure la pena pecuniaria, solo o congiunta a quella detentiva, non deve essere superiore ad euro 1549,37.
Si precisa che per determinare la pena in concreto da applicare il Giudice è tenuto a prendere in considerazioni anche le circostanze attenuanti ad esempio l’obbligatoria diminuente per l’età)
- il minore non deve essere stato condannato precedentemente a pena detentiva per delitto.
- Il minore non deve essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale
- Non deve aver mai beneficiato dell’istituto de quo.
Su quest’ultimo punto, dato il dibattito giurisprudenziale, è intervenuta con due sentenza la Corte Costituzionale
Nella prima, la sentenza 154/1976, la Corte dichiarò l’illegittimità dell’art 169 c.p. nella parte in cui escludeva che potesse concedersi un nuovo perdono nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono a pena che, commutata con quella precedente, non superi i limiti per l’applicabilità del beneficio.
Con la sentenza 108/1973 ha altresì dichiarato l’illegittimità della citata norma nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altrui reati avvinti dal vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso.
Il limite interno alla concessione del perdono risale pero alla prognosi favorevole, effettuata dal Giudice, sul comportamento futuro tenuto dallo stesso, che porti dunque a ritenere che il minore si asterrà dall’eventuale commissione di reati.
Essa va compiuta ponendo a base i criteri dettati dall’art. 133 c.p. che attribuiscono al Giudice una “discrezionalità non libera, ma vincolata alle regole fissate dalla norma stessa”.
Il perdono giudiziale non si pone in contrasto con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, fatto desumibile anche dalla circostanza che esso può essere disposto solo dopo il rinvio a giudizio.
Può essere dunque concesso:
- all’udienza preliminare
- A seguito di giudizio abbreviato
- All’esito del dibattimento
- In appello, se la mancata concessione è stata oggetto di impugnazione
- Non è concepibile nel giudizio di Cassazione (essendo oggetto di una valutazione di merito)
Contro la sentenza che applica il perdono giudiziale all’udienza preliminare è esperibile solo il rimedio dell’opposizione.
Nel caso invece sia stata pronunciata a seguito di rito abbreviato o di dibattimento il gravame esperibile è esclusivamente il ricorso per Cassazione.
Contro quelle rese in dibattimento è possibile proporre appello ex art. 593 c.p.p. così come modificato dalla L.46/2006
Va precisato che la scheda relativa al perdono, redatta per il casellario, viene distrutta al compimento del ventunesimo anno di età senza lasciare alcuna traccia.
Si badi: il perdono è certamente meno favorevole dell’irrilevanza, che può essere concessa anche nel corso delle indagini preliminari e per la quale non viene redatta alcuna scheda per il casellario giudiziale.
Sta di fatto che entrambi gli istituti hanno il merito insindacabile di permettere al minore, soggetto in fieri, dotato di una personalità non ancora del tutto definita e dunque meritevole di maggiore protezione, di uscire dalle maglie della giustizia, evitando la stigmatizzazione che ne deriverebbe da un eventuale condanna.
Lo Studio Legale Cecatiello consiglia i propri assistiti per la migliore gestione dei procedimenti penali minorili.
Studio Legale Avvocato Cecatiello, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori, penale minorile. Contattaci.