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Violenza privata – Art. 610 c.p.

Violenza privata – Art. 610 c.p.

Ai sensi dell’art. 610 c.p. il reato di violenza privata si configura allorquando “chiunque con violenza (1) o minaccia (2), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall’art. 339 (3)” 

(1) Il concetto di violenza qui richiamato è ampio, comprensivo infatti sia della violenza diretta alle cose “energia fisica esercitata su una cosa” (Cass.n. 21559/2010), che a soggetti diversi dalla vittima.

(2) Ugualmente anche la minaccia, progettazione di un male futuro, acquisisce un ventaglio applicativo molto ampio, prescindendo dal tipo di mezzi utilizzati ovvero dal grado della minaccia stessa.

Va dunque intesa per minaccia qualsiasi comportamento o atteggiamento, finanche non esplicito, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al dine di ottenere, che mediante detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa” (Cass. n. 3609/2011).

Il soggetto agente può utilizzare, alternativamente o in modo congiunto, ex art. 610 c.p., gli elementi materiali della violenza e della minaccia per raggiungere il suo scopo di coartare la vittima.

(3) “le pene stabilite […] sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatorie derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’art. 336 e degli art. 337 e 338, della reclusione da tre a quindici, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Le disposizione di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violazione o la minaccia sia commessa mediate il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”

 

Tale tipologia di reato mira indubbiamente a tutelare in generale l’interesse dello Stato, a garantire ad ogni individuo la libertà morale, ovvero la facoltà riconosciuta e costituzionalmente garantita ad ogni soggetto ad autodeterminarsi (Messina – Spinnato).

L’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. La condotta violenta deve quindi atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore, qualcosa, dunque, di diverso dal fatto in cui si esprime la violenza.

La fattispecie tenderebbe, in altre parole, a tutelare la vittima da ogni possibile aggressione alla sua libertà psichica o di autodeterminazione.

E’ dunque necessario, ai fini della configurabilità del reato, che la violenza ovvero la minaccia poste in essere dal soggetto agente, siano tali da comportare la perdita o, comunque, una significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo. (Corte di Cassazione Sez. V penale, sentenza 4 febbraio 2019 n. 10360)

Sono, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, seppur appaiano in evidente violazione di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitare la libertà di movimento, o ad influenzare significativamente il processo di formazione della volontà. (Cass. Pen. sez. V del 20.09.2016)

La fattispecie criminosa de qua non richiede dunque, ai fini della sua configurabilità, che l’agente ricopra una particolare carica ovvero. qualifica.

Peraltro, la condotta illecita può essere rivolta, secondo la giurisprudenza, non solo nei confronti di una persona nota o ben determinata, ma anche nei riguardi di persone sconosciute (o di una pluralità), contro le quali venga posta direttamente ed indiscriminatamente l’azione violenta o minatoria (ad es. nel caso di lancio di sassi da un cavalcavia sulla sottostante autostrada).

La violenza privata è pacificamente considerata un reato sussidiario, nel senso che “esso è ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica” (Cass. n. 4996/1998), un reato complesso, vale a dire che il suo elemento costitutivo deve essere “una condotta che isolatamente considerata costituirebbe l’elemento materiale di un altro reato” (Cass. N. 43219/2008), nonché istantaneo che “si consuma quando l’altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l’azione abbia un effetto continuativo” (Cass. N. 4996/1988).

 

Particolarmente interessante quando ci si imbatta in tale condotta in materia di diritto di famiglia e minori per tale reato è ammesso il concorso come il delitto di maltrattamenti, ex art. 572, quando la violenza o la minaccia reiterate siano finalizzate ad uno scopo ulteriore a quello vessatori, mentre vi è unicamente violenza privata ove difetti l’abitualità delle vessazioni.

Continuando nell’analisi della norma incriminatrice l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, tramite violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa.

Si badi, in fine, in relazione agli aspetti procedurali, il reato di violenza privata è procedibile d’ufficio e la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica. Il fermo non è consentito mentre è facoltativo l’arresto in flagranza. Sono applicabili le misure cautelari personali.

A chiusura del lavoro alcune interessanti considerazioni circa la configurabilità di tale reato:

Integra, ad esempio, il reato di violenza privata impedire l’esercizio dell’altrui diritto di accesso ad una stanza ovvero ad un’abitazione chiudendola a chiave o cambiandone la serratura, senza ovviamente addurre alcun giustificato motivo.

Cosi ha statuito il 12 giugno del 2018 la Cassazione, V Sezione Penale  sentenza n. 38910/2018 affermando “l’elemento della violenza nel reato di cui all’art. 610 c.p., si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. […] La Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato di violenza privata nella condotta di chi impedisce l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un abitazione, chiudendone a chiave la serratura” .

Cambiare la serratura per impedire al coniuge ovvero ad un avente diritto il rientro nei locali abitativi, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, configura di fatto il reato di violenza privata.

 

E’ preferibile presentare quanto prima una denuncia penale attraverso un avvocato di fiducia e ciò per mettere in moto le protezioni che la legge assicura alle vittime.

 

Lo Studio Legale Cecatiello consiglia i propri assistiti per la migliore gestione dei procedimenti penali.

 

 

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