fbpx
studio@cecatiello.it
+39 02 72022862

Maltrattamenti in famiglia: configurabilità del reato.

Maltrattamenti in famiglia: configurabilità del reato.

 

Previsto e punto dall’art. 572 del codice penale di rito il reato di maltrattamenti in famiglia mira a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei soggetti appartenenti a un contesto familiare ovvero para-familiare, così come riformato dalla novella legislativa del 2012.

Detta fattispecie criminosa si configura ogni qual volta un soggetto si rende autore di comportamenti violenti, aggressivi, intimidatori e vessatori nei confronti di persona appartenente alla sua famiglia o comunque con lui convivente, persona sottoposta alla sua responsabilità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte.

In altri termini, il reato di maltrattamenti in famiglia, si realizza solo quando viene accertata l’esistenza di una condotta necessariamente abituale che si concretizzi in più fatti lesivi dell’integrità fisica o morale ovvero della libertà o del decoro di altro soggetto.

Appare subito evidente che non si considerano, persone di famiglia, come avveniva un tempo, solo il coniuge, i consanguinei, gli affini, gli adottati e gli adottanti.

A seguito della riforma del 2012, infatti, tale concetto viene esteso anche al convivente more uxorio, a tutti coloro che sono legati da un rapporto di parentela con il maltrattante finanche ai domestici se con questo conviventi; così come statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. Cass. n. 31121/2014) “sussiste il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. tutte le volte che la relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà”.

Venendo alla portata del termine maltrattamenti, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, può classificarsi come “maltrattante” il soggetto che ponga in essere atti commissivi, ma anche omissivi, prevaricatori, vessatori, oppressivi, umilianti, reiterati nel tempo, tali da produrre nella vittima un’apprezzabile sofferenza fisica, morale, economica fin tanto da pregiudicarne il pieno e soddisfacente sviluppo della personalità.

Nella nozione rientrano quindi sia le aggressioni fisiche in senso stretto (percosse/lesioni), sia atti di vessazione, disprezzo, sopruso tali da incidere in modo significativo sulla individualità della persona maltrattata subente sofferenza morale e/o fisica.

Interessante richiamare l’attenzione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 36503/2011, la quale confermava la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di una madre e di un nonno che, per “eccesso di protezione e attenzioni” avevano di fatto impedito un armonico e sereno sviluppo psico-fisico del figlio/nipote.

È proprio dall’analisi della giurisprudenza di legittimità che possiamo facilmente dedurre le caratteristiche del reato di maltrattamenti in famiglia:

Si tratta, innanzitutto, di un reato proprio, in quanto lo stesso può essere integrato non da chiunque, ma solo da coloro che si trovano in una determinata posizione rispetto alla vittima.

E’ un reato abituale, in quanto le condotte poste in essere dal soggetto attivo possono essere irrilevanti se singolarmente considerate acquistando poi diverso spessore e gravità se continuate e protratte nel tempo “gli atteggiamenti violenti, che hanno caratterizzato i litigi intercorsi tra i coniugi, qualora non idonei a configurare il più grave reato di maltrattamenti perché difettosi di continuità e sistematicità dell’agire, possono al più integrare altre fattispecie di reato, procedibili anche esse a  querela di parte” (cfr. Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 40936/2017)

Infine, per la configurazione dei maltrattamenti in famiglia, è richiesto il dolo generico, ovverosia la volontà di far sorgere nella vittima, con il proprio comportamento, una serie di conseguenze negative.

Il delitto in esame, si badi, assorbe i reati di ingiuria, percosse, minacce, lesioni lievi o lievissime, quando colpose. Se le lesioni invece sono volontarie, i due reati concorrono. Parimenti non sono assorbite le lesioni gravi o gravissime ovvero la morte se volontarie, nel caso invece fossero la conseguenza non voluta dal soggetto agente, si applicano le aggravanti di cui di seguito si dirà.

 

La pena

La pena base per il reato di maltrattamenti in famiglia è quella della reclusione da tre a sette anni (così come modificata dalla Legge 19 luglio 2019 n.69).

Tale pena viene aggravata:

  • La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.10, ovvero se il fatto è commesso con armi.
  • se dal fatto deriva una lesione personale grave è prevista la reclusione da quattro a nove anni
  • se dal fatto deriva una lesione personale gravissima è prevista la reclusione da sette a quindici anni
  • se dal fatto deriva la morte è prevista la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa del reato.

 

 

Si badi: il reato di maltrattamenti in famiglia è procedibile d’ufficio ovvero a querela della persona offesa.

Appare necessario rivolgersi al proprio legale di fiducia, specializzato nel settore penale, penale minorile ovvero nel diritto di famiglia, al fine di apportare una difesa che sia specifica, estremamente tecnica e dettagliata volta a precisare e circostanziare nel modo corretto i fatti di causa.

La Legge 19 Luglio 2019 n.69 (recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) ha avuto il grande merito di prevedere formule accelerate per l’avvio del procedimento penale e per l’adozione di provvedimenti cautelari volti alla protezione della persona offesa: cd. codice rosso.

La Polizia Gudiziaria, infatti, acquisita la notizia reato, riferisce immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale.

Il Pubblico Ministero, altresì, ove proceda per i reati di cui sopra, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia reato, deve assumere maggiori informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato l’accaduto e, nel caso, assumere i provvedimenti cautelari urgenti che riterrà maggiormente tutelanti degli interessi della vittima.

Detto termine può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela per soggetti minori o per la riservatezza delle indagini.

Circa la prescrizione del reato, a seguito della novella del 2012, volta, come abbiamo avuto già modo di sottolineare, a inasprire le pene ed allargare le possibili “vittime” del reato, nell’ipotesi semplice, di cui al primo comma dell’art. 572, il reato si prescrive in 12 anni; saranno invece 18 anni in caso di lesioni gravi e 30 nell’ipotesi di lesioni gravissime. In caso di morte, derivante dai maltrattamenti la prescrizione si avrà a decorrere del 48esimo anno.

Alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia di maltrattamenti:

 

La maternità del delitto di maltrattamento in famiglia resta integrata da una serie di atti lesivi dell’integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza, dovendo poi l’elemento psichico concretizzarsi nella volontà dell’agente di avvilire e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest’ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. (Cassazione n. 761/2019)

 

La giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile, con principio interpretativo consolidato, il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione, considerato che la convivenza non è un presupposto del reato e che i vincoli di reciproco rispetto permangono integri anche dopo la separazione personale, tanto più quando sussista la necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale dei figli minori. (Cassazione n. 50304/2018)

 

Per l’integrazione del delitto di cui all’art. 572 c.p., come evidenziano numerose pronunce, è necessaria una condotta di “vessazione” continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di “calma”, deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, poiché altrimenti deve escludersi l’abitualità del comportamento, implicita nella struttura normativa della fattispecie, ed i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia conservano la propria autonomia di reati contro la persona. (Cassazione n. 27088/2017)

Il delitto di maltrattamenti è configurabile pure se con la vittima degli abusi vi sia un rapporto familiare di mero fatto, desumibile, anche in assenza di una stabile convivenza, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n.22915 del 27 maggio 2013)

 

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia il genitore che tenga nei confronti del figlio minore comportamenti iperprotettivi tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia acconsentito. (Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36503 del 10 ottobre 2011)

 

Non rileva, per l’integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia, nella specie in danno della moglie, il credo religioso dell’autore delle condotte, non potendo ritenersi che l’adesione ad un credo, che non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, giustifichi i maltrattamenti in danno della moglie. (Cassazione penale, Sez. VI sentenza 28553 del 13 luglio 2009)

 

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., la ripetuta esposizione del minore a contesti erotici inadeguati alla sua età, sì da creare abitualmente un’atmosfera relazionale pregiudizievole per la sua equilibrata evoluzione psichica. (Cassazione penale, Sez. VI sentenza n.38962 del 22 ottobre 2007)

E’ preferibile presentare quanto prima una denuncia penale attraverso un avvocato di fiducia con competenze in ambito di diritto di famiglia e diritto penale; ciò per mettere in moto le protezioni che la legge assicura alle vittime.

Lo Studio Legale Cecatiello consiglia i propri assistiti per la migliore gestione dei procedimenti penali.

 

 

Studio Legale Avvocato Cecatiello, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori, penale minorile. Contattaci.