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Sottrazione di minori e sospensione della responsabilità genitoriale

Sottrazione di minori e sospensione della responsabilità genitoriale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 102 (29 Maggio 2020).

 

Con la sentenza n.102, del 29 Maggio 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 574bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevedeva che, a seguito di condanna pronunciata contro il genitore autore del delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero, dovesse essere applicata de plano la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità del giudice di disporre tale provvedimento previa valutazione in concreto dell’interesse superiore del minore.

La Corte ha, infatti, ritenuto non ragionevole l’automatismo sanzionatorio imposto del legislatore, ponendosi nel solco di due precedenti decisioni, datate 2012 e 2013, in tema di pena accessoria nei delitti di alterazione e soppressione di stato.

In entrambi i precedenti la Corte ha affermato che la interruzione della relazione tra genitori e figli si giustifica solo in funzione di tutela degli interessi di quest’ultimi giungendo a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 569 c.p. (rispettivamente in relazione agli artt. 566 e 567 c.p.) nella parte in cui stabilisce che, in caso si condanna, consegua automaticamente la perdita della potestà (oggi responsabilità) genitoriale.

La Corte precisa che il riscontro dell’effettiva consumazione della fattispecie criminis valga, in se, soltanto quale valore per misurare l’idoneità o meno del genitore.

La Consulta, in tale pronuncia, sembra respirare a pieni polmoni l’aria di rinnovamento che ha ispirato i nostri Legislatori alla riforma della filiazione la quale, oltre a enunciare i diritti e i doveri dei minori ha finalmente sostituito il termine potestà con quello di responsabilità genitoriale, disegnando così una nuova concezione del rapporto tra genitori e figli.

La Corte, in motivazione, torna a rimarcare l’importanza di questo principio di trasformazione richiamando, altresì, la relazione introduttiva al D.Lgs n.154/2013 ovvero la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, affermando che attraverso tale nuova definizione dei rapporti si attribuisce “risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse (best interests) dei figli minori”.

Tale principio è bene ricordarlo è contenuto anche nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea il quale prevede che i minori abbiano diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere; che in tutti gli atti, inerenti la sfera personalissima dei minori, che siano essi compiuti da autorità pubbliche ovvero da istituti privati, l’interesse superiore del minore è da considerarsi preminente ovvero che il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali significative e contatti diretti e costanti con i due genitori, salvo qualora ciò possa risultare essere lesivo per lo stesso.

Si arriva, quindi, ad esplicitare la prevalenza dell’interesse del minore sul diritto di ciascun genitore senza, tuttavia, trascurare tale fondamentale figura nella relazione familiare.

Si badi: il giudizio negativo espresso dalla Consulta sull’automatismo sanzionatorio non è impedito dal fatto che nel caso di specie la condotta illecita del genitore sia connaturata da una particolare gravità.

La Corte, infatti, tiene conto dei rilievi di merito e rimarca l’odiosità di tale reato, causa di pregiudizi sia per il genitore left behind che naturalmente per il minore.

Tuttavia, la relazione familiare, motiva ancora la Corte, è una dimensione dell’individuo assai complessa che si svolge all’interno di modelli familiari diversi e non necessariamente fondati sul matrimonio; in essa si intrecciano senso di identità personale, legami biologici, giuridici, sentimenti, aspirazioni, diritti, doveri, competenze, capacità di autodeterminarsi e di protezione. La salvaguardia, pertanto, di tale delicato insieme richiede misure diverse ed appropriate, connotate dalla flessibilità e anche dalla tempestività delle risposte, dal momento che il fattore tempo, quando si parla di minori, è di fondamentale importanza.

L’interesse migliore per il minore non è infatti quello che risponde a parametri astratti, ma quello che corrisponde alle concrete esigenze del caso specifico, di quello specifico minore, ed alla individuazione del quale deve partecipare il minore stesso nella misura consentita dalle sue capacità di discernimento.

Esempio concreto ci viene offerto dal caso Šneersone e Kampanella c/ Italia, di cui la Corte EDU si è occupata alcuni anni giungendo a condannare la nostra Nazione per violazione dell’art. 8 della Convenzione.

Tale caso è esemplificativo perché si tratta di una sottrazione internazionale.

Nella fattispecie in esame non vi erano dubbi circa la responsabilità penale della madre, che portando il bambino in Lettonia, contro la volontà del padre rimasto in Italia, aveva agito illecitamente.

Per questa ragione il Tribunale per i Minorenni aveva emesso l’ordine di rimpatrio previsto dal Regolamento CE n.2201/2203 del 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis).

Ciò nonostante la Corte EDU ha ritenuto che “staccare” il bambino dalla madre, previa valutazione del suo benessere, costituisse una violazione dell’art. 8 in considerazione dell’evidente trauma psicologico derivante da tale privazione, improvvisa ed irreversibile.

Pur considerando che il padre si assumeva l’incarico di far seguire il minore da una psicologa una volta rientrato in Italia, la Corte ha ritenuto che ciò non fosse una alternativa equivalente al benessere psicologico intrinseco nei legami forti, stabili e tranquilli tra un bambino e sa madre.

L’interesse del minore, in poche parole, può prevalere, in taluni casi, anche sulle esigenze di far seguire all’accertamento di una responsabilità penale le conseguenze previste dalla legge.

La Corte EDU afferma poi che il benessere del minore comprende tanto l’interesse di quest’ultimo a mantenere dei regolari rapporti con i genitori ovvero che tali legami siano connaturati da tranquillità e serenità offrendo al minore un contesto sano nel quale sviluppare a pieno la sua personalità in itinere.

Il contatto con la famiglia si può recidere solo se essa è particularly unfit.

Appare doveroso sottolineare, in fine, l’importanza del collegamento, costante e proficuo, richiesto in tali vicende, tra l’Autorità Giudiziaria Civile e quella Penale.

Doveroso risulta, infatti, un raccordo tra le due Autorità proprio al fine di vagliare quale sia l’interesse primario da tutelare e le corrette modalità col quale perseguirlo.

 

 

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