Le novità del processo della Famiglia e dei Minori, la riforma introdotta con la L.206/2021
Le novità del processo della Famiglia e dei Minori, la riforma introdotta con la L.206/2021
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La riforma del processo civile, la così detta Riforma Cartabia, (Legge n. 206 del 26.11.2021), pone finalmente la giusta attenzione al diritto di famiglia e prevede una serie di disposizioni che entrano in vigore a partire dal 22 giugno 2022.
Le novità introdotte dalla nuova normativa saranno attuate in 3 fasi, la prima delle quali partirà proprio dal 22 giugno e varranno per i procedimenti introdotti con ricorso depositato dopo il 22 giugno 2022.
La prima fase ( dal 22.06.2022)
L’art. 1 , comma 37 della Legge 206/2011 , prevede espressamente che decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi dal 22 giugno 2022, trovino applicazione immediata le seguenti novità:
Il Curatore Speciale del Minore
La riforma è intervenuta sulle disposizioni di cui all’art. 78 e all’art. 80 c.p.c. andando a perfezionale e ampliare la normativa sul Curatore Speciale recependo la prassi giurisprudenziale più recente.
La riforma ha precisato quando al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del processo e sancito i casi in cui deve essere nominato un suo rappresentate, quale il curatore speciale.
Ferma, come in precedenza la necessità della nomina del curatore speciale nell’ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, la riforma ha stabilito le altre ipotesi in cui l’autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore speciale al minore, distinguendo quelle in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità:
- decadenza responsabilità genitoriale
- provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c.;
- affidamento eterofamiliare;
- procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore;
- situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale
- richiesta del minore ultraquattordicenne.
La nomina è invece facoltativa in caso di temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare interessi del minore
E’ stata prevista anche la revoca del curatore speciale e ciò per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina.
Altra conseguenza della riforma sono i poteri di natura sostanziale del Curatore, e l’obbligo per il Curatore di ascoltare il minore e consente allo stesso minore che abbia compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al PM, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore.
In questo modo vengono a concentrarsi nel nuovo Curatore le separate figure originarie del curatore e del difensore del minore.
Novità in tema di negoziazione assistita
Con la riforma viene estesa la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita che era prevista solo per la separazione, il divorzio e le relative modifiche.
Ora viene estesa anche a tutela dei figli delle coppie non sposate, è così possibile ricorrere alla negoziazione assistita per tutelare i casi di figli minori nati fuori dal matrimonio, i casi di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate.
La negoziazione assistita, con la nuova formulazione, potrà altresì essere applicata anche per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non autosufficiente e per la determinazione di alimenti di cui all’art. 433 c.c. e, in tutti i casi, per la modifica di tali accordi.
Inosservanza dei provvedimenti in ambito familiare
Molto spesso i provvedimenti relativi a tempi genitoriali non vengono rispettati e questi comportamenti era già passibili di censura. La nuova formulazione dell’art. 709-ter c.p.c. prevede ora che il giudice con un provvedimento potrà individuare la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione e/o inosservanza del provvedimento.
Consulenti tecnici
Con la nuova riforma viene prevista una specializzazione per i consulenti tecnici in materia familiare e la redazione di un albo dei CTU specializzati che saranno obbligati, come già avviene per molti professionisti tra cui gli avvocati, ad una specifica formazione permanente.
Viene creato un apposito Albo unico dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere i consulenti.
Competenze del Tribunale Ordinario
Con la riforma viene modificato l’art. 38 disp. att. c.c., sulle competenze del tribunale per i minorenni e quelle del tribunale ordinario.
Prevale la competenza del tribunale ordinario anche nel caso in cui il procedimento innanzi al tribunale ordinario sia introdotto dopo la pendenza del procedimento innanzi al tribunale per i minorenni , non valendo più la regola della prevenzione.
Unico limite è rappresentato dall’art. 709-ter c.p.c. che, se riferito all’attuazione di provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni, dovrà essere necessariamente introdotto di fronte a quest’ultimo, mentre laddove venga introdotto autonomamente e fosse proposto innanzi al Tribunale Ordinario si rende necessario un trasferimento del procedimento di fronte alla prima autorità giudiziaria.
Allontanamento dei minori – nuova scrittura dell’art. 403 c.c.
L’articolo nella precedente versione, del tutto inattuale, era stato introdotto in epoca fascista e prevedeva l’allontanamento d’urgenza per decisione ed eseguiti dalla Pubblica Autorità senza la previsione dell’immediato controllo da parte del giudice.
L’articolo conteneva al suo interno espressioni sicuramente non in linea con l’attuale sensibilità come “minore allevato in locali insalubri o pericolosi” o “persone per immoralità, ignoranza incapaci di provvedere alla sua educazione.
L’articolo è stato completamente riscritto ed è stato previsto espressamente il controllo del Tribunale sul procedimento di allontanamento del minore. Le condizioni per tale grave intervento riguardano i casi in cui il minore sia esposto a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica.
La legge ora prevede un articolato controllo giurisdizionale sull’azione della Pubblica Autorità da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale per i Minorenni e l’ascolto delle parti e del minore.
Sono stati, inoltre, previsti tempi adeguati per il procedimento di verifica che, per sua natura, deve essere veloce.
Seconda fase
Entro un anno dalla pubblicazione della legge quindi entro la fine del 2023 il Governo è tenuto ad emanare uno o più decreti legislativi per:
1) la creazione di un rito giudiziario unico, un unico procedimento, per tutte le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie, per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, ad eccezione dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’adozione di minori d’età, in materia di immigrazione.
2) introdurre interventi in materia di negoziazione assistita familiare: gli accordi raggiunti a seguito dello svolgimento della negoziazione assistita, potranno contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori. Il giudizio di congruità potrà essere effettuato dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti e gli accordi, muniti di nulla osta o di autorizzazione, verranno conservati in originale, in apposito archivio, tenuto presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
Terza fase
Sempre entro un anno dalla pubblicazione della legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’istituzione del Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie, il così detto Tribunale per le famiglie.
Il Tribunale verrà articolato in sezioni circondariali e sezioni distrettuali e andrà a sostituire il Tribunale per i Minorenni.
Le Sezioni Circondariali decideranno in composizione monocratica e saranno competenti su tutti i procedimenti de potestate, fino ad oggi attribuiti al T.M. sulla base di quanto previsto dall’art. 38 disp. att. c.c., sui provvedimenti ex art. 403 c.c. e di affidamento eterofamiliare di cui alla l. n. 184 del 1983; sui procedimenti relativi alle azioni di stato (escluse, però, quelle relative alla cittadinanza, immigrazione e protezione internazionale), quelli sulla capacità delle persone e su tutte le controversie riguardanti le unioni civili, convivenze more uxorio, minorenni, procedimenti di competenza del giudice tutelare e risarcimento del danno endofamiliare.
Le Sezioni Distrettuali, invece, decideranno in composizione collegiale e vedranno l’attribuzione delle competenze in materia civile, amministrativa, penale, di sorveglianza e in materia di adottabilità e adozione, attualmente attribuite al Tribunale per i Minorenni; saranno, infine, altresì competenti relativamente alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori o definitivi, emessi dalle sezioni circondariali.