E’ riconosciuta in Italia l’alienazione parentale ( PAS) ? Come devono essere tutelati i minori sottoposti a pressioni di un genitore per non vedere l’altro?
E’ riconosciuta in Italia l’alienazione parentale ( PAS) ? Come devono essere tutelati i minori sottoposti a pressioni di un genitore per non vedere l’altro?
In Italia vige il diritto del figlio alla bigenitorialità.
Il principio della bigenitorialità è stato definito come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli stabilità e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere di madre e padre di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (Cass. 28723/2020).
Tale diritto viene riconosciuto dalla Corte di Cassazione anche al genitore, specificando che trattasi del diritto di realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi col figlio.
Il diritto del minore privale sempre rispetto a quello del genitore.
Principio cardine del nostro ordinamento ma anche di quelli più evoluti a livello internazionale è infatti il superiore interesse del minore, così come sancito a livello mondiale dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia (art. 3) e dall’art. 337-ter del codice civile italiano, principio che impone che nelle decisioni che lo riguardano, di fronte a un contrasto di interessi, genitore – figlio, prevalga sempre quello del minore.
Sulla base di tali fondamentali principi la Corte di Cassazione in una recente pronuncia analizza il caso di una madre che aveva avuto comportamenti volti ad ostacolare il rapporto tra il figlio e il padre.
La Corte ha stabilito che detti comportamenti, anche se accertati, non possono comportare automaticamente, ipso facto, la decadenza della donna dalla responsabilità genitoriale, quale misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto con il figlio.
Occorre infatti considerare le conseguenze per il minore sradicato dal contesto familiare, nel quale cresceva serenamente, e allontanato dalla madre dalla quale era accudito comunque amorevolmente.
Se da un lato è interesse del minore costruire un rapporto con il padre deve comunque essere valutato l’interesse dello stesso minore a mantenere la relazione con la madre e la continuità nelle consuetudini di vita.
Questo vuol dire che la corte ha valutato negativamente quei provvedimenti, passati spesso alle cronache, dove i figli venivano strappati dalle madre c.d. alienanti e collocati provvisoriamente in comunità e/o in altre famiglie in attesa di venir poi ricollocati presso il padre.
La Corte di cassazione ha poi affermato il principio, richiamando suoi precedenti giurisprudenziali, che qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, che indicano la sussistenza della c.d. sindrome di alienazione parentale (PAS), il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente. Il Tribunale, quale giudice di merito, deve valutare i fatti prescindendo dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. 25339/2021; 13274/2019).
Il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale, come già in precedenza sottolineato dalla giurisprudenza, pertanto non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre (Cass. 13217/2021).
Al fine della tutela del diritto alla bigenitorialità, i fatti devono essere adeguatamente provati, e deve anche essere accertato non se la condotta del genitore abbia o meno provocato un’alienazione parentale, ma, se la condotta sia stata tale da aver leso in modo grave il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, sino al peggior risultato ipotizzabile, quello di renderlo difficilmente recuperabile o del tutto irrecuperabile.
La Corte di cassazione ha infatti più volte affermato, tentando di superare il contrasto sulla scientificità o meno della PAS, che i comportamenti alienanti, di allontanamento o cancellazione dell’altro genitore dai figli, non sono comunque compatibili con l’idoneità genitoriale.
La Cassazione ha poi sottolineato l’importanza dell’ascolto del minore da parte del giudice di merito ribadendo che nell’ambito di un procedimento relativo all’affidamento dei figli, conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo ed è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni.
Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass. 23804/2021; 1474/2021).
La tutela del minore si realizza mediante la previsione del suo ascolto. Costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da adeguata motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione (Cass. 16410/2020; 12018/2019).
La Cassazione ha poi concluso che le modalità di esecuzione del provvedimento di allontanamento, consistente nell’uso della forza diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto, e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi. La Cassazione evidenzia come, tra le misure che possono essere prese in considerazione per rendere effettivo il principio di bigenitorialità, potrebbe semmai essere efficace l’utilizzo delle sanzioni economiche ex art. 709-ter c.p.c., nei confronti di quel genitore, il quale dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice.