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I reati della crisi di impresa. Fallimento, Bancarotta

I reati della crisi di impresa.

Disciplinati nel titolo IX del Codice della crisi d’impresa (rubricato “Disposizioni penali”) in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n.155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza) ed approvato il 10 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri i cd. reati della crisi d’impresa vanno ad inserirsi, in linea di sostanziale continuità normativa, nelle fattispecie criminis previste dalla legge fallimentare.

Breve precisazione: Si qualificano come reati fallimentari quei fatti, penalmente rilevanti, posti in essere dall’ imprenditore commerciale ovvero da altri soggetti, in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento ovvero durante il corso della procedura concorsuale.

Il titolo VI del Regio Decreto 16 marzo1942 n. 267, comunemente noto con il nome di Legge Fallimentare”, disciplina, al capo I, i reati commessi dallimprenditore fallito (ex artt. 216-222) mentre al capo II i reati commessi da persone diverse dal fallito (ex artt. 223- 224 e art. 227 e artt. 228-231).

Il nuovo Codice entrerà in vigore, decorsi i diciotto mesi della sua pubblicazione (art. 389 comma 1 CCI) il 15 agosto 2020 (fatta eccezione di alcune disposizioni che invece sono entrate in vigore decorsi 30 giorni dalla stessa).

Tale novella normativa nasce dall’esigenza di riorganizzare in modo sistematico la disciplina del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e quella della legge n. 3/2012 (successivamente modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012) contenente la disciplina di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Va fin da subito evidenziato che l’espressione “fallimento” scompare nella nuova formulazione per lasciare il posto alla locuzione “liquidazione giudiziale”, così come l’espressione “fallito” verrà sostituita da quella di “imprenditore in liquidazione giudiziale”.

Viene quindi accantonata la connotazione totalmente negativa dell’insolvenza per far spazio ad una interpretazione, maggiormente comprensiva, del rischio sotteso all’attività di impresa.

Quali le novità penalmente rilevanti?

Chiariamo subito che le fattispecie penali già contemplate dalla legge fallimentare non sono state riformulate, fatte salve le sostituzione terminologiche di cui si è già accennato.

 

Con apposita disposizione transitoria (art. 389 CCI) è stato poi previsto che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo restino disciplinate dalla legge fallimentare, anche agli effetti penali, mentre le disposizioni penali del Codice troveranno applicazione nei riguardi dell’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale per i fatti di reato realizzati in relazione a procedure di fallimento (rectius liquidazione giudiziale) o composizione della crisi e dell’insolvenza aperte a seguito di ricorsi, proposte o domande che siano state presentati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 e che non fossero pendenti a quella data (art. 390 comma 3 CCI in relazione ai commi 1 e 2 della stessa norma).

Nell’ambito del capo I, relativo ai reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale, troviamo:

  • All’ art. 322 la bancarotta fraudolenta (ex 216 legge fallimentare)
  • All’ art. 323 la bancarotta semplice (ex l’ 217 legge fallimentare)
  • All’ art. 324 le esenzioni dai reati di bancarotta previste (ex 217 bis legge fallimentare)
  • All’ art. 325 il ricorso abusivo al credito (ex 218 legge fallimentare)
  • All’ art. 326 le circostanze aggravanti e la circostanza attenuante (ex art 219 l.f.)
  • All’ art. 327 la denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale (ex 220 l.f.)
  • All’ art. 328 la liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ex 222 l.f.)

E’ punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inibizione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

N.B. Unica novità è costituita dall’abrogazione espressa, ad opera dell’art. 373 CCI, dellart. 221 legge fallimentare, che prevedeva che in caso di applicazione del rito sommario nel fallimento, le pene per la bancarotta, il ricorso abusivo al credito e la denuncia di creditori inesistenti fossero ridotte di un terzo.

 

Nell’ambito, invece, del capo II relativo ai reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale:

  • All’art. 329 i fatti di bancarotta fraudolenta commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale (ex art. 223 legge fallimentare)
  • All’art. 330 i fatti di bancarotta semplice commessi dalle stesse persone (ex 224 legge fallimentare)
  • All’art. 331 il ricorso abusivo al credito degli amministratori e direttori generali delle società in liquidazione giudiziale (ex 225 legge fallimentare)
  • All’art. 332 la denuncia di crediti inesistenti da parte di amministratori, direttori generali, e liquidatori di società in liquidazione giudiziale (ex 226 legge fallimentare)
  • All’art. 333 i reati dell’institore dell’imprenditore in liquidazione giudiziale: vecchio 227 legge fallimentare
  • All’art. 334 l’interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale (ex 228 legge fallimentare)
  • All’art. 335 l’accettazione di retribuzione non dovuta da parte del curatore della liquidazione giudiziale (ex 229 legge fallimentare)
  • All’art. 336 l’omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale da parte del curatore (ex 230 legge fallimentare)
  • All’art. 337 l’estensione delle disposizioni degli artt. 333 334 e 335 ai coadiutori del curatore che amministra la liquidazione giudiziale (ex 231 legge fallimentare)
  • All’art. 338 la presentazione di domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato nonché la distrazione senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale (ex 232 legge fallimentare)
  • All’art. 339 il mercato di voto del creditore con l’imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell’interesse di quest’ultimo (ex 233 legge fallimentare)
  • All’art. 340 l’esercizio abusivo di attività commerciale (ex 234 legge fallimentare)

Si applicano le pene stabilite nell’articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dall’articolo 322, comma 1, se:

  1. a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
  2. b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’art 322, comma 4.

Anche per il capo II rintracciamo un’unica novità consistente nell’abrogazione espressa, ad opera 373 CCI, dell’art. 235 legge fallimentare relativo all’omessa trasmissione dei protesti cambiari al presidente del tribunale (disposizione, comunque, già non applicabile dopo che il d.lgs 5/2006 aveva abrogato l’art.13 legge fallimentare).

Sicuramente interessante sono le misure premiali introdotte dal decreto in questione e contenute nell’art. 25 il quale individua misure fiscali e penali di favore per l’imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza allorganismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

In particolare, qualora sussistano le condizioni di tempestività dell’istanza e il danno sia di speciale tenuità, è prevista una causa di non punibilità per tutti i reati di bancarotta: in questo modo viene significativamente ridotta larea del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazione di beni dellimpresa, ma con effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfacimento dei creditori, poste in essere anche in epoca assai risalente, assumano a seguito dellapertura della procedura concorsuale rilevanza come reati di bancarotta fraudolenta”.

La causa di non punibilità in esame ha natura soggettiva in quanto si applica solo alla persona in concreto attivatasi per la tempestiva gestione della situazione di crisi e pertanto non si estende a eventuali concorrenti nel reato.

Per il caso in cui, invece, il danno non sia di speciale tenuità, ma risulti all’atto dell’apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che superi il quinto dell’ammontare dei debiti, è invece prevista una circostanza attenuante speciale ad effetto speciale, parametrata sugli stessi reati per i quali opera la causa di non punibilità, con riduzione della pena fino alla metà.

In conclusione, quale nota di approfondimento, si rimanda alla lettura dell’art. 5 D.lgs. 74/2000, cd. Legge Tributaria, concernente il reato di omessa dichiarazione dei redditi, essendo circostanza per nulla inusuale, per il reo, la concorrenza di tale fattispecie criminale con i reati di cui sopra.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila.

Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

Lo Studio Legale Cecatiello consiglia i propri assistiti per la migliore gestione dei procedimenti penali.

 

 

Studio Legale Avvocato Cecatiello, Milano. Avvocato civilista, penalista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori, penale minorile. Contattaci.