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Mantenimento cosa succede tra il deposito del ricorso per separazione e l’assunzione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente? Chi paga? Come richiedere gli arretrati?

Mantenimento cosa succede tra il deposito del ricorso per separazione e l’assunzione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente? Chi paga? Come richiedere gli arretrati?

Mantenimento cosa succede tra il deposito del ricorso per separazione e l’assunzione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente? Chi paga? Come richiedere gli arretrati?

Il mantenimento è un obbligo che può sorgere tanto dalla separazione giudiziale che da quella consensuale ma sempre più spesso si pone il problema di individuare il giorno dal quale calcolare le somme da versare a tale titolo.

Con riguardo alla separazione giudiziale la giurisprudenza, dopo un lungo dibattito, è giunta alla conclusione che il pagamento deve decorrere  non dalla data della sentenza che dichiara i coniugi separati  ma dal momento della domanda giudiziale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord., 3 luglio 2013, n. 16671; Cass. civ., sez. I, sent. 3 febbraio 2017, n. 2960; Cass. civ., sez. VI, ord. 5 febbraio 2018, n. 2687).

Per la separazione consensuale – ove l’alternativa si poneva tra la decorrenza a far data dalla pubblicazione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale e la retroazione al momento del deposito del ricorso congiunto,  soltanto recentemente la giurisprudenza si è espressa sul tema, adottando la medesima soluzione valida per la separazione giudiziale. 

La decorrenza dell’assegno di mantenimento inizia dal deposito del ricorso congiunto (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 22 dicembre 2021, n. 41232).

L’accordo  dei coniugi acquista efficacia con l’omologazione del giudice e  tale provvedimento consente all’accordo di produrre i propri effetti i quali, però, decorrono, se non è previsto diversamente, già dal deposito del ricorso congiunto, essendo questo il momento che rende definitiva la manifestazione di volontà dei coniugi e la valutazione che essi fanno in relazione alla rispondenza degli accordi ai loro interessi.

Tanto la sentenza quanto il decreto di omologa – quando regolamenta i rapporti sostanziali tra le parti e indica quali siano i diritti e gli obblighi scaturiti dalla separazione – possono essere direttamente eseguiti in quanto titoli esecutivi (art. 474, comma 2, nn. 1 e 3, c.p.c.). 

A  tal fine, in caso di mancato pagamento spontaneo, occorrerà, in primo luogo, notificare (insieme al titolo esecutivo) un atto di precetto (art. 480 c.p.c.) che è l’atto iniziale del procedimento di esecuzione. 

Resta sottinteso che è sempre opportuno far precedere tale notifica da un atto di diffida stragiudiziale al fine di verificare la volontà del debitore di adempiere spontaneamente.

 

Avvocato Armando Cecatiello Milano familiarista a  Milano e Lugano