fbpx
studio@cecatiello.it
+39 02 72022862

Violazioni degli obblighi di assistenza familiare ex artt. 570 e 570 bis c.p.

Violazioni degli obblighi di assistenza familiare ex artt. 570 e 570 bis c.p.

 

L’art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi ovvero conviventi il dovere di assistenza morale e materiale “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

Tale “civilistica” premessa appare doverosa e necessaria quando ci si appresta ad affrontare le fattispecie penalmente rilevanti sanzionate dagli art. 570 e 570 bis del codice penale, rubricate “violazione degli obblighi di assistenza familiare” e “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”.

Le norme in esame mirano a tutelare le esigenze economiche ed assistenziali dei familiari in caso di inadempimento del soggetto giuridicamente obbligato alla loro corresponsione.

Ratio primaria è naturalmente quella di assicurare rimedi coercitivi volti a garantire ai beneficiari, coniuge e figli, la disponibilità tempestiva e periodica delle somme necessarie al loro sostentamento, al fine di evitare un consequenziale pregiudizio per gli stessi.

Secondo quanto statuito dall’art. 570 c.p., modificato dal d.lgs. n.154/2013, “Chiunque, abbandona il domicilio domestico (1), o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge (2), è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 euro a 1032 euro.

Dette pene si applicano anche a chi fa mancare i mezzi di sussistenza (3) ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa ovvero a chi malversa (4) o dilata i beni del figlio minore o del coniuge.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo i casi previsti dal numero 1 (dilapida i beni del figlio minore o del coniuge) e, quando il reato è commesso nei confronti del figlio minore, dal numero 2 del precedente comma”

Alcuni preliminari chiarimenti:

(1) Il domicilio domestico viene qui inteso in una dimensione più ampia rispetto a quella prospettata dal codice civile, in quanto viene identificata con la sede abituale del nucleo familiare.

(2) La dottrina prevalente ritiene che la norma si riferisca ad una serie di obblighi necessariamente giuridici e, quindi non morali o religiosi, che trovano la propria fonte nel codice civile. La giurisprudenza dal canto suo reputa che il riferimento effettuato sia ai casi di incestò che non hanno causato un pubblico scandalo, il concubinato, l’adulterio, e cioè quei fatti che, seppur immorali, non costituiscono reato “un contenitore in grado di comprendere qualsivoglia comportamento attivo od omissivo della compagine, della disciplina, dell’attività proficua, della prosperità, della sicurezza, della pace, della  tranquillità, dell’onore, della dignità, della solidarietà, o del buon costume della famiglia”  (Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Nuvolone e Pisapia, VII Torino 1984, 863).

(3) Riferendosi i mezzi di sussistenza ad un concetto più ampio dei soli alimenti, è richiesto dalla norma quindi che il beneficiario versi in uno stato di bisogno per cui non possiede il necessario per vivere.

(4) La malversazione si concretizza in una serie di atti che comportano l’appropriazione del bene altrui (un singolo episodio sarebbe invece punito ai sensi dell’ art. 649 c.p.)

Va da se che ci si trova innanzi ai cd. reati propri, in quanto possono essere commessi solamente da un membro della famiglia in capo al quale, come abbiamo già detto, sussistono obblighi di assistenza familiare.

Tali condotte, artt. 570 e 570bis, hanno quale comune denominatore l’esigenza di tutelare l’interesse di un soggetto ad essere assistito dai propri familiari, sia dal punto di vista economico che fisico/morale divergendo unicamente circa le circostanze del loro realizzarsi (pre ovvero in costanza di matrimonio, in fase separativa ovvero divorzile)

Sebbene la predisposizioni di tali norme abbia avuto il grosso merito di apportare maggiori tutele e garanzie penalistiche a vicende fino a quel momento inerenti unicamente al diritto di famiglia la loro tipizzazione, così generica, ha dato nel corso degli anni spazio ad interpretazioni ampie e discrezionali tali da determinare una sovrapposizione tra condotte tipiche e modalità esecutive delle stesse. Parlare infatti di “condotte contrarie all’ordine”, “obblighi di assistenza” ovvero “mezzi di sussistenza” senza aver provveduto ad una loro chiara e precisa elencazione ha provocato non pochi problemi interpretativi.

Inizialmente il Legislatore aveva previsto unicamente la fattispecie della violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p, ma attraverso il d.lgs. n.21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, in una più ampi ottica di ampliamento delle tutele e delle condotte, si è predisposto l’ art. 570 bis, autonomo, circa l’applicabilità delle sanzioni penali al coniuge che si sottrae, con qualsiasi condotta, all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio.

Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570 bis c.p. è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo di matrimonio , sussistendo continuità normativa tra la nuova disposizione e la fattispecie già disciplinata dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006. n.54. Seppure in modo non letterario non sfuggirà all’attenzione del lettore che tale norma richiama i reati in precedenza disciplinati dall’art. 12 sexies dalla legge 1 dicembre 1970 n.898 e dall’art.3 della legge 8 febbraio 2006 n.54, disposizioni che sono state espressamente abrogate dall’art. 7, lett. b) e d) d.lgs. n,21 del 2018.

In caso di separazione, consensuale o giudiziale, invero, proprio perché il matrimonio non può dirsi ancora completamente sciolto ovvero cessati gli effetti civili, sorge, a norma dell’art. 156 c.c., l’obbligo per il coniuge, economicamente più stabile, di provvedere al sostentamento dell’altro “qualora egli non abbia adeguati redditi proprio”.

Naturalmente anche in caso di divorzio, una volta cessati gli effetti civili del matrimonio, la legge prevede che una forma di tutela, al ricorrere di specifiche ipotesi, possa tuttavia riconoscersi attraverso un assegno divorzile, al mero fine assistenziale nei confronti del coniuge “debole”.

Va evidenziato, che per il riconoscimento di tale supporto economico va dimostrata l’oggettiva necessità nonché l’indisponibilità di adeguarti mezzi economici.

Ricordiamo anche, circa la quantificazione di tale assegno, che con la sentenza n.11504/2017 la Corte di Cassazione abbandona definitivamente quale parametro il “tenore di vita” sostenendo che il coniuge richiedente, non essendo più parte di un rapporto affettivo/matrimoniale, è naturalmente soggetto ad un cambiamento, economicamente e moralmente apprezzabile.

Pertanto il Giudice si troverà a dover verificare in primis l’indipendenza ovvero l’autosufficienza economica dell’ ex coniuge che richiede il mantenimento e, quindi, il possesso di redditi, cespiti patrimoniali, capacità ed effettiva possibilità di lavoro; ove tali presupposto sussistano, non potrà riconoscersi il godimento di alcun assegno.

N.B. con una recentissima pronuncia, in netto contrasto con quanto più volte nel corso degli anni statuito, la Corte di Cassazione con ordinanza n.30638 del 25 novembre 2019 ha affermato che non rileva ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile di cui all’articolo 5 della Legge sul divorzio, il fatto che l’ex moglie abbia esperienza lavorativa, abbia rifiutato offerte di lavoro e abbia disponibilità immobiliari.

Va comunque ribadito che, l’accantonamento, quale parametro per il quantum, del tenore di vita riguarda solo l’assegno di divorzio e non anche quello di separazione; questo in considerazione del fatto, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza 12196/2017 che, la separazione, a differenza del divorzio, presuppone la “permanenza del vincolo coniugale” ed è, pertanto, impossibile applicare i medesimi principi di quantificazione dell’assegno.

L’art. 570 c.p, nella sua complessa struttura, disciplina le varie funzioni materiali e morali della famiglia, garantendo l’osservanza dei doveri assistenziali, in maniera tale da assicurare lo svolgimento di una vita familiare sana ed ordinata “lo scandalo di coloro che si rendono dolosamente estranei alla loro famiglia di cui per legge naturale, prima ancora che per la legge civile, debbono sentire ed assumere tutta la responsabilità” (Leone, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, cit.).

Finanche il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale sebbene faccia venire meno i “poteri” del genitore decaduto, non solleva lo stesso dai doveri, sia di natura economica che quelli di natura morale, che non siano incompatibili con le ragioni che hanno dato causa al provvedimento stesso.

Interessante notare come anche il venir meno dei mezzi di sussistenza al partner unito civilmente, anche a fronte del D.Lgs 6/2017, integra gli estremi del ratto de quo. Resta tuttavia controverso se la norma sia applicabile anche alle convivenze di fatto. Invero, il dato letterale e l’assenza di qualsivoglia riferimento normativo, sembra escludere tale possibilità.

L’evoluzione, infatti, apportata nel corso degli anni al concetto di famiglia ha, naturalmente, prodotto nuove esigenze e richiesto la predisposizione di nuove tutele, fino al punto da incidere sull’evoluzione dell’interpretazione della norma de qua.

Solo per citarne alcune:

  • Introduzione del nuovo codice civile nel 1942
  • Entrata in vigore della Carta Costituzionale nel 1948
  • La riforma del diritto di famiglia nel 1975
  • La riforma ad opera della legge n.54/2006
  • L’entrata in vigore della legge n.76/2016 (c.d. Legge Cirinnà)

E’ bene inoltre ribadire come definitivamente chiarito dalla Legge 76/2016, il cui decreto attuativo n.6 del 19.01.2016 ha introdotto la “costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale” il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Pertanto, alla luce di quanto poc’anzi esposto, la fattispecie delittuosa di cui all’art. 570 c.p. si configura anche nel casa di soggetti civilmente uniti.

La riforma legislativa, pertanto, ha determinato un mutamento radicale nel modo di concepire la famiglia ed, in siffatto contesto,  anche la coabitazione non è più uno degli aspetti fondamentali della vita coniugale.

In tale situazione, l’allontanamento dal domicilio domestico assume rilevanza giuridica solo allorquando sia la chiara ed evidente manifestazione della volontà di interrompere quell’unione tipica della famiglia ovvero l’allontanamento sia giunto in assenza di una giusta causa (1)

 

 

Necessario approfondimento:

(1) Cosa si intende per giusta causa?

La giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza di una giusta causa qualora sussistano “ragioni di carattere interpersonale tra i coniugi che non consentano la prosecuzione della vita in comune” ovvero quando il comportamento di un coniuge, che non sia il frutto dell’altrui condotta, renda di fatto impossibile, intollerabile ovvero estremamente pericoloso la prosecuzione della convivenza.

Appare pertanto evidente che il compito del giudicante non può esaurirsi nell’accertamento del solo fatto storico dell’abbandono, ma include l’ineludibile ricostruzione del contesto concreto in cui esso si è verificato.

Ritornando alla seconda modalità mediante la quale può essere integrato il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio ovvero quelli del coniuge, tale fattispecie risulta autonoma, rispetto alle altre tre, ed appare integrare piuttosto un’ipotesi di delitto contro il patrimonio.

Proprio su tale punto una parte della dottrina ha rintracciato nella norma una deroga a quanto prestito dall’art. 649 c.p. “non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”.

La dottrina in questione individua altresì quale ratio di tale deroga il principio civilistico che affidava al c.d. “capofamiglia” l’amministrazione esclusiva dei beni dotali del coniuge, di quelli in comunione nonché quelli del figlio minore.

E’ doveroso sottolineare come, a buona ragione, la riforma del diritto di famiglia abbia fatto venir meno il regime di amministrazione esclusiva del padre ed abbia introdotto il principio secondo cui entrambi i genitori hanno la funzione di rappresentanza ad amministrazione da esercitarsi, a seconda dei casi, congiuntamente o disgiuntamente.

Ultima ipotesi prevista dall’art. 570 c.p. è quella relativa alla violazione dell’obbligo di prestare i c.d. mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per colpa.

Tale ipotesi è sicuramente la più frequente che si presenta nella prassi giudiziaria.

La previsione pone immediatamente il problema della differenza tra mezzi di sussistenza e gli alimenti di civilistica memoria.

La giurisprudenza ha più volte precisato che per “mezzi di sussistenza” debba intendersi ciò che è strettamente indispensabile all’esistenza, indipendentemente dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto, come il vitto, l’abitazione, i canoni per le utenze indispensabili, i medicinali le spese per l’istruzione dei figli, il vestiario.

 

Il delitto de quo, infatti, non assume carattere puramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile ovvero non ne è la necessaria ed immediata conseguenza all’inottemperanza dello stesso, dovendosi accertare la concorrente sussistenza di specifiche circostanze:

  • Che gli aventi diritto all’assegno alimentare si trovino in stato di bisogno (1)
  • Che l’obbligato ne sia a conoscenza
  • Che l’obbligato sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza (Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza 8 gennaio 2016 n.535 “ed invero, il reato previsto dall’art. 570, secondo comma n.2 c.p. ha come presupposto necessario l’esistenza di un’obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile nel senso che l’inosservanza anche parziale di questo importi automaticamente l’insorgere del reato, di tal che, per configurare l’ipotesi delittuosa in esame, occorre che aventi diritti all’assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l’obbligato ne sia a conoscenza e che lo stesso sia ima grado di fornire i mezzi di sussistenza”. (L’obbligo di assistenza incombente sul genitore viene meno temporaneamente, esclusivamente nel caso di incolpevole e temporanea difficoltà economica, la quale determini una situazione di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare, in maniera adeguata e congrua, le esigenze vitali dei figli e del coniuge separato).

 

N.B. in siffatte ipotesi, il genitore che non riesca a coprire l’assegno di mantenimento deve essere assolto, qualora fornisca la prova della predetta situazione di indigenza. In ogni caso, non è sufficiente ad evitare la responsabilità penale la circostanza che il genitore faccia dei regali ai figli o ponga in essere versamenti saltuari “non si può tenere conto in nessun modo, poi, delle modeste elargizioni in denaro erogate direttamente ali minore e non al genitore affidatario, non esistendo alcuna garanzia circa la effettiva destinazione di tali somme ai bisogni essenziali del minore; e tanto meno si può tenere conto di doni in natura che non siano destinati a soddisfare tali bisogni”.

 

(1) Va comunque evidenziato che in alcune sentenze, invece, si è ritenuto che, per la sussistenza del reato si possa prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno del figlio ciò in quanto la minore età dei destinatari dei mezzi di sussistenza rappresenta in re ipsa condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per il genitore di contribuire al loro mantenimento.

In particolare possiamo leggere nella sentenza n. 38127/2009 “per quel che attiene alla pur sostenuta insussistenza probatoria dell’elemento materiale del reato, rappresentato dallo stato di bisogno delle persone offese (moglie separata e tre figli), la notazione del ricorrente si mostrano meramente assertive e all’evidenza infondate. Al riguardo è agevole considerare – in primo luogo – che nessuna incidenza può riconoscersi al dato per cui la (..) e le figlie sono state supportate nel far fronte alle loro primarie esigenze di vita dai familiari della donna e da provvidenza pubblica, atteso che – come chiarito da questa Corte regolatrice – in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare lo stato di bisogno e l’obbligo di contribuire al mantenimento, quanto meno dei figli minori, non vengono meno, qualora gli aventi  diritto ricevano assistenza economica da terzi”.

 

Si badi la prova di tale impossibilità incombe in capo all’obbligato e non può ritenersi soddisfatta con la mera documentazione dello stato formale di disoccupato.

 

Anche la Suprema Corte ha ribadito i principi consolidati che sono stati espressi al riguardo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’incapacità economica dell’obbligato consiste nell’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p.

Tale incapacità deve essere assoluta ovvero integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

 

Circa l’elemento soggettivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dottrina tradizionale ritiene essere necessaria la sussistenza del dolo, ovvero la libera e cosciente volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa, escludendosi quindi, di conseguenza, la punibilità del reato a titolo di dolo eventuale o colpa.

Ciò, naturalmente, non esclude la possibilità di ritenere punibile la condotta di omessa prestazione dei mezzi di assistenza anche a titolo di dolo eventuale, qualora venga dimostrato che il soggetto attivo del reato abbia previsto che, mediante il suo comportamento negligente, avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza agli aventi diritto e, tuttavia, na abbia accettato il rischio.

Per quanto concerne il luogo ove si concretizzi tale inadempimento dell’obbligazione contributiva di cui all’art. 570 c.p. la Suprema Corte di Cassazione l’ha individuato in quello di residenza dell’avente diritto.

In merito ai termini per proporre la querela decorre, ai sensi dell’art. 124, comma 1, c.p. “dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, per tale dovendosi intendere la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi in guisa che la persona offesa abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondamenta listata di punizione”

Con particolare riferimento alla fattispecie il termine per proporre querela prende a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia a costatare il persistente inadempimento del soggetto tenuto alla prestazione, quale indice univoco, in assenza della evidenziazione di cause di giustificazioni, della violenza dell’obbligo di legge”

 

Si badi, il mancato adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio (Corte di Cassazione – Sesta sezione Penale del 4 settembre 2019 n.37090)

 

In ultima analisi ci si è chiesti se le due norme ex art. 570 e 570 c.p. possano concorrere.

Va sottolineato fin da subito che tali condotte, pur potendo in astratto riferirsi al medesimo fatto storico, individuabile nell’inadempimento alle obbligazioni economiche da parte del genitore non affidatario, presentano elementi specializzanti che non consento di ravvisare tra le stesse una cd. Progressione criminosa

A tale soluzione giunge anche la Corte di Cassazione che, in una recente pronuncia ha sviluppato un’ulteriore argomentazione. Secondo tale decisione le obbligazioni da cui discendono le due diverse diverse fattispecie di reato avrebbero una fonte diversa, in quanto l’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, tutelata dall’art. 570 c.p., troverebbe fondamento direttamente nel matrimonio, mentre l’obbligo di versamento dell’assegno, tutelato dall’art. 12 sexies dalla legge n.898 del 1970 ed ora dall’art. 570 bis c.p., si fonda sul provvedimento del giudice civile che pronuncia il divorzio.

 

Lo Studio Legale Cecatiello consiglia i propri assistiti per la migliore gestione dei procedimenti penali e di diritto di famiglia.

 

Studio Legale Avvocato Cecatiello, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori, penale minorile. Contattaci.