fbpx
studio@cecatiello.it
+39 02 72022862

Omofobia, solo aggravante generica

L’omofobia, una vacatio legis colmabile unicamente con l’aggravante generica ex art. 61 c.p.

 

Si commenta il caso pubblicato sul Corriere della Sera – «Io, gay aggredito. Ma l’omofobia non è aggravante al processo» del 28 gennaio 2020.

“Sono felice, perché si è chiusa una pagina, ma resta l’amaro, perché in Italia non c’è una legge che prevedeva l’aggravante dell’omofobia. Ed io sono stato aggredito, perché sono gay.

La mia omosessualità è la chiave di tutto quello che è successo, ma in Italia non è così: finché non ci scappa il morto, non si capisce la gravità. Qualche giorno fa, a Roma, è stato picchiato un altro ragazzo perché gay” queste le parole di Domenico Centanni, 38 anni, dopo la lettura della sentenza che ha condannato Adnet Hamaroui, 35 anni, a 8 mesi di reclusione.

Domenico Centanni, fino a quattro anni fa viveva a Cremona, lavorava nell’Esselunga e per arrotondare faceva l’istruttore di fitness e aerobica nella palestra Prima Classe di corso Mazzini.

Il 1 Marzo del 2016 fu vittima di un brutale pestaggio, stava dando lezioni ad un gruppo di ragazze  quando Hamaroui, cliente della stessa palestra, lo trascinava in strada e con violenza inaudita lo aggrediva “brutto finocchio di merda, nel nostro Pese non sai quello che fanno a quelli come te”.

 

Fin troppo spesso l’eco mediatico pone l’attenzione su aggressioni, ingiustizie ovvero diseguaglianze con a base atteggiamenti omofobi.

Il tema delle discriminazioni perpetrate a danno di persone LGTB (lesbiche, gay, transgender e bisessuali) è certamente un indicatore di qualità del livello di civiltà e “modernità” culturale di una società che si vuole definire costituzionalmente orientata ovvero votata all’eguaglianza del suo popolo.

Va da sé che le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale del soggetto aprono inevitabili questioni anche su tematiche generiche come la laicità dello Stato e sul rapporto, sempre delicatissimo, tra diritto penale ed etica.

È da tempo infatti che ci si interroga sull’opportunità e la ragionevolezza dell’utilizzo dello strumento penale nel contrasto di tali condotte: il ricorso al sistema sanzionatorio penale per la tutela delle vittime di questi comportamenti spesso determina un conflitto, difficilmente contemplabile, fra beni giuridici fondamentali di matrice costituzionale quali la libera manifestazione del pensiero, il principio di determinatezza e il principio di offensività.

Naturalmente tali agiti sono di per sé estremamente gravi: si tratta di “delitti speciali” perché l’agente traduce in un fatto già di per sé riprovevole, una spinta emotiva omofobica già diffusa nella società “civile” e talvolta, purtroppo, addirittura “istituzionalizzata” (Winkler, Strazio, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, Milano, 2011 pp. 109-110.)

Molto spesso abbiamo modo di costatare come l’odio verso alcune categorie di persone non è un fenomeno a sé stante, riferibile a specifici singoli, ma l’espressione di un preoccupante approccio socio/culturale, ideologico, più ampio e diffuso, nei confronti di alcune realtà sociali, come quella omosessuale.

Venendo poi al concetto di discriminazione, esso, indica una disparità di trattamento rispetto ai fondamentali principi di uguaglianza, perpetrata nei confronti di determinati soggetti che vedono compromesse le proprie possibilità di partecipazione sociale, culturale, economica e politica a causa di determinate caratteristiche personali come l’età, l’identità di genere, l’appartenenza a un’etnia, il credo religioso, l’orientamento sessuale.

Ogni forma di discriminazione trova la propria matrice in un atteggiamento sociale fondato su modelli culturali, stereotipi e pregiudizi che incidono sulle vite delle cosiddette minoranze.

Tali atteggiamenti possono essere distinti in discriminazioni dirette o indirette.

La discriminazione diretta si esplica laddove, sulla base di determinate caratteristiche e senza alcuna plausibile giustificazione, una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un altro soggetto nella medesima situazione.

La discriminazioni indiretta si sostanzia, invece, quando determinate regole o prassi apparentemente neutre possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di un determinato “gruppo”.

Ad esempio secondo il Taurino la discriminazione omofobica si può sviluppare a livello personale attraverso pregiudizi e opinioni negative o stereotipiche nei confronti dell’omosessualità; a livello interpersonale implicano la traduzione dei pregiudizi e delle opinioni personali in comportamenti eterodiretti; a livello sociale, attraverso l’accettazione, la reiterazione o la diffusione di comunicazioni sociali improntate sulla continua riproposizione in stereotipi sulle persone LGTB; ed infine a livello istituzionale attraverso discriminazioni manifeste più o meno apertamente in istituzioni quali la famiglia, la scuola la Chiesa ovvero lo stato ( Lo Giudice, omofobia e transfobia, in DisOrientamenti, a cura di D’Ippoliti, Schuster, Roma, 2011)

Essa (omofobia), inesorabilmente, nasce dalla convinzione, personale che identifica l’altro come diverso, contrapposto, inferiore ovvero anomalo rispetto ad un supposto ordine sociale. L’omofobia, in tal senso, al pari del razzismo o della xenofobia, determina delle vere e proprie forme di emarginazione sociale.

Tale elemento, aggiunto ad un comportamento che sia già di per sé contrario alla legge, fa si che si possa parlare di “crimini d’odio”.

Il termine hate crimes viene usato ufficialmente per la prima volta dell’OSCE nel 2003 per indicare i crimini basati sul pregiudizio, la discriminazione e l’odio generati da fattori quali la razza, l’origine etnica, l’orientamento sessuale, la religione, la condizione sociale, l’appartenenza politica. Con hate speeches si indicano, invece, discorsi o manifestazioni del pensiero caratterizzati dall’odio, miranti a screditare una persona o un gruppo di persone sulla base di alcune caratteristiche, nonché a istigare all’odio nei confronti delle stesse.

Da un punto di vista formale, tendenzialmente, tutte le condotte aggressive, violente ovvero lesive degli interessi e dei beni giuridici tutelati, integrano reati già previsti dal codice penale e corrispondono a fattispecie classiche quali percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, violenza sessuale, violenza privata, minaccia, atti persecutori, danneggiamento, omicidio, violenza di domicilio, estorsione etc.

Naturalmente la riflessione sull’opportunità di criminalizzare l’omofobia si confronta con l’inevitabile necessità di impedire compressioni indebite e illegittime del principio costituzionale della libertà di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 Cost.

Fatto sta che, nella previsione dei “discorsi d’odio”, il legislatore si propone di anticipare l’ambito penalmente rilevante: tale decisione di politica criminale è giustificata dal fatto che tali discorsi sono strettamente connessi e prodromici ai veri e propri “crimini d’odio” e spesso si rivelano idonei a determinare o rafforzare pregiudizi e stereotipi legati alle categorizzazioni sociali. (Pugiotto, Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale, cit. p. 4)

Sta di fatto che tale normativizzazione , sebbene da tempo avvertita dalla società civile quale necessaria, trova  un fondamentale limite nel timore di riproporre e valorizzare nuovamente il paradigma dei reati di opinione.

Tuttavia, volendo spostare di poco il nostro focus possiamo riscontrare che quasi tutti gli Stati Europei prevedono strumenti legislativi di carattere penale finalizzati al contrasto dell’omofobia.

Lo stesso Trattato dell’Unione Europea, all’art. 2, pone l’attenzione sul problema della discriminazione di genere quando definisce il rispetto della dignità umana, dell’uguaglianza e la tutela dei diritti umani, quali fondamentali valori che reggono l’Unione.

Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 21 sancisce, questa volta in maniera palese e diretta, un vero e proprio divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali.

Anche il trattato sul funzionamento dell’Unione Europe afferma, all’art 10 che “nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la dignità, l’età ovvero l’orientamento sessuale”.

Ad oggi tuttavia, nonostante le innumerevoli sollecitazioni provenienti da Strasburgo, gli Stati che sanzionano penalmente l’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione per motivi sessuali sono soltanto: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Grecia, Malta, Spagna, Francia, Irlanda, Lituania, Olanda, Portogallo, Romania, Svezia.

L’Italia resta, quindi, tra gli stati a non sanzionare, esplicitamente, la discriminazione sessuale.

Unico riferimento normativo, naturalmente vago e per omologia, è l’emanazione della legge n.654 del 1975, ratifica della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale di New York del 7 marzo 1966.

Nella sua formulazione originaria l’art. 3 comma 1, della suddetta, sanzionava con la reclusione da un anno a quattro chi avesse diffuso in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale e chi avesse incitato in qualsiasi modo alla discriminazione, chi avesse incitato a commettere o avesse commesso atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone soltanto perché appartenenti ad altro gruppo razziale.

Successivamente prima nel 1993 con la legge 205, detta legge Mancino, che estese l’applicabilità di tale legge anche alle discriminazioni religiose e poi nel 2006 con l’introduzione di rilevanti modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, si cercò di elevare il tasso di democrazia dell’ordinamento giuridico italiano.

Nonostante gli scarsi tentati apportati appare evidente come la discriminazione, fondata unicamente su uno stigma sessuale, non rientri tra quelle espressamente considerate dalla legge n.654 del 1975 ovvero dalle su successive modifiche.

Assurdo costatare, su un tema così sentito e presente nell’opinione pubblica, come il Disegno legge s 1052, detto anche disegno di legge Scalfarotto, del 2013 penda ancora alla Camera.

Invero, a differenza di quanto avviene similmente in altri Stati Europei ( con normative molto più dettagliate e precise), in Italia tale “vuoto sanzionatorio” può essere colmato unicamente facendo riferimento al disposto dell’art. 61 c.p. che considera, come circostanza aggravante comune ad effetto comune, l’aver agito per motivi abietti o futili (tale espressione si riferisce a quegli impulsi psichici che inducono il soggetto a tenere una determinata condotta e che si caratterizzano per essere spregevoli, malvagi (abbietti) oppure del tutto sproporzionati rispetto all’azione delittuosa commessa).

Il motivo, quindi, rappresenta lo “stimolo, la motivazione” che ha spinto il soggetto a determinarsi in una data condotta, e non propriamente lo scopo, che individua invece l’obiettivo finalistico dell’azione.

In conclusione, nell’attesa che il Legislatore Italiano prenda finalmente posizione su un tema così delicato, non resta che far riferimento a tale circostanza aggravante nel caso ci si trovi innanzi ad illeciti quali ad esempio lesioni, minacce, diffamazioni, violenze private che siano il frutto di discriminazioni originate unicamente dall’orientamento sessuale della vittima.

 

E’ preferibile presentare quanto prima una denuncia penale attraverso un avvocato di fiducia con competenze in ambito di diritto di famiglia e diritto penale; ciò per la migliore difesa dei propri diritti.

Lo Studio Legale Cecatiello consiglia i propri assistiti per la migliore gestione dei procedimenti penali.

Studio Legale Avvocato Cecatiello, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori, diritto penale. Contattaci.