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La declaratoria di non imputabilità del minore di 14 anni

La declaratoria di non imputabilità del minore di 14 anni.

 

La declaratoria di non imputabilità dell’infra quattordicenne: cosa succede se un minore di anni quattrodici viene accusato di aver commesso un fatto reato?

“In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile

Fin dalla sua statuizione l’art. 26 del D.P.R. 448/88 ha sollevato pareri contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza.

Se da un lato, infatti,  veniva  spesso interpretata come norma a favore del minore, in quanto tendente a risolvere anticipatamente il processo consentendo l’immediata fuoriuscita dal circuito penale del soggetto, nella sua applicazione pratica, tale istituto, fa emergere tutti i suoi limiti e le sue contraddittorietà.

Quando infatti perviene al P.M. una notizia di reato commesso da un infraquattordicenne, l’organo requirente, senza dare formale avviso agli esercenti la responsabilità genitoriale, senza interrogare l’infraquattordicenne sul fatto, senza espletare alcun genere di indagini, senza acquisire una relazione del Servizio Sociale, richiede al Giudice per le indagini preliminari di emettere sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 D.P.R. 448/88, perché l’autore del fatto ha un età inferiore ai 14 anni.

Cosa ancor più grave è che tale sentenza viene iscritta nel casellario giudiziale del soggetto, con l’indicazione del reato commesso, e la relativa iscrizione viene eliminata solo al compimento del diciottesimo anno di età (art. 4 D.P.R. 313/2002, prima art. 15 D.P.R. 448/88).

Pura follia!

Nel caso si tratti di un reato estremamente grave (si pensi all’omicidio ovvero ad una violenza sessuale) il P.M. può tuttavia chiedere al GIP unitamente alla declaratoria di non luogo a procedere l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 37 co 1 D.P.R. 448/88).

Il minore viene quindi a conoscenza del fatto unicamente perché colpito da tale provvedimento.

Secondo il prevalente orientamento, quindi, la normale attività processuale non può essere compiuta, attesa la non imputabilità dell’autore del reato, originaria e non bisognevole di alcun accertamento, ed essendo solo possibile, allo stato degli atti, pronunciare sentenza di non luogo a procedere per minore.

Chi scrive è ben conscio dell’immediatezza con la quale le Autorità competenti possano espletare i dovuti accertamenti circa l’età dell’indagato, ma non riesce a comprendere come in un sistema garantista come il nostro, tale accuratezza, non venga riversata sul fatto, se sia stato o meno commesso dal soggetto.

Ove il minore sia effettivamente autore del reato, nulla questio sul favor della norma, che consente in tal modo un’immediata fuoriuscita del minore dal processo, ma problematiche, di non scarso rilievo, sorgono nel caso, non frequente, che il minore infraquattordicenne non abbia commesso il fatto e si trovi, senza neppure ricevere la contestazione e senza poter svolgere alcuna attività difensiva, destinatario di una sentenza; sentenza chiariamo ancora una volta che lo dichiara comunque responsabile e, che permane iscritta nel casellario fino al raggiungimento della maggiore età.

Tale soluzione non viene giustamente unanimemente condivisa sia in dottrina che in giurisprudenza.

Ad esempio la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’ Aquila nel 1993 si esprimeva cosi: “Qualora nel corso delle indagini preliminari risulti che l’indagato è minore di quattordici anni e quindi non imputabile ai sensi dell’art. 97 c.p., il GIP deve pronunciare l’archiviazione degli atti per l’impossibilità di valida costituzione del rapporto processuale e non sentenza di non luogo a procedere, data l’inapplicabilità in tal caso dell’art. 26 delle disposizioni sul processo minorile, non potendo l’infra quattordicenne assumere la qualità di imputato”.

Secondo il Manera, poi, l’infra quattordicenne non può mai assumere la qualità di imputato, non potendo essere formulata nei suoi confronti alcuna incolpazione, in quanto portatore di una inimputabilità fisiologica, cioè nota fin dall’origine, ovvero la sua età, e, quindi, non patologica e di conseguenza da accertare nel corso del procedimento come nel caso di soggetto maggiorenne.

Il PM dovrebbe, continua il Manera, ex art. 50 c.p.p. richiedere l’archiviazione, non potendo essere mai esercitata l’azione penale.

L’archiviazione potrebbe essere richiesta sulla base dell’art. 408 c.p.p., per infondatezza della notitia criminis, attesa l’impossibilità di sostenere l’accusa ovvero ex art. 411 c.p.p. per motivi di improcedibilità.

Per il Manera, la definizione ex art. 26 D.P.R.  448/88 è applicabile solo nei casi in cui ci sia stato rinvio a giudizio per errore sull’età dell’indagato, per il principio dell’irretroattività dell’azione penale.

Anche il Marcone giunge alle medesime considerazioni, affermando che anche nel caso il P.M. formulasse errore richiesta ex art. 26 spetta al Giudice per le Indagini Preliminari, riqualificare la richiesta, in più idonea e tutelante qualificazione giuridica, emanando un decreto di archiviazione.

Tuttavia tali tesi incontrano un limite invalicabile nelle pronunce  della Corte di Cassazione che ha ritenuto, infatti, che il difetto di imputabilità del minore di anni 14 non rientri nei casi di improcedibilità, ma nelle previsioni dell’art. 425 c.p.p. anche per il raccordo sistematico tra tale disposizione e l’art. 26 D.P.R. 448/88 (Cass. Sentenza 1272 del marzo 1994, orientamento confermato con sentenza n.469 del 14 gennaio 2005)

Secondo il chiaro disposto dell’art. 26, quindi, in ogni stato e grado del procedimento il Giudice non potrà fare altro che emanare una sentenza (non quindi un decreto di archiviazione).

Tale orientamento, come appena enunciato, sebbene sia stato più volte rimarcato dalla Suprema Corte non lascia i Tecnici del diritto, tuttavia, soddisfatti, lasciando seri dubbi di costituzionalità, dato che il soggetto rimane destinatario di una sentenza senza nemmeno ricevere la contestazione del reato e senza aver alcuna possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.

Il dubbio viene anche rafforzato dall’art. 22 della L. 1 marzo 2001 n.63 recante disposizioni per l’attuazione del giusto processo, il quale modificato il co 1 dell’art. 32 del D.P.R. 448/88 eliminando la possibilità del Giudice per l’udienza preliminare di definire, in tale fase, di ufficio il processo e richiedendo per la definizione dello stesso il consenso del minore.

Pertanto, se il consenso del minore è necessario in tale fase come può non essere dovuto richiederlo nella pronuncia ex art. 26?

In effetti il principio del giusto processo costituzionalmente stabilito dall’art. 111 cost. fa espresso divieto al Giudice per le indagini preliminari, anche nel rito ordinario, di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. senza aver istaurato preliminarmente un contraddittorio tra le parti.

La Cassazione ha tuttavia ritenuto che il principio accusatorio cui l’attuale processo si conforma indica una posizione paritetica tra le pari rispetto al Giudice e l’impossibilità di quest’ultimo di adottare un provvedimento, di natura decisoria, in difetto di contradittorio.

E’, infatti, avviso dello scrivente che il Giudice dovrebbe, in analogia a quanto è previsto dal successivo art. 27, emettere sentenza ex art. 26 D.P.R. 448/88 unicamente a seguito di una udienza camerale alla presenza di tutte le parti.

Non vi è dubbio, quindi, che sussiste in capo al soggetto infraquattordicenne un interesse ad ottenere altro tipo di proscioglimento.

La declaratoria di non luogo a procedere per difetto dell’età presuppone che il reato sussista e che esso sia stato commesso dal soggetto.

La possibilità di contestare il fatto e sentire l’infraquattordicenne trova conforto nella migliore dottrina.

Citiamo un passo tratto dal Trattato di diritto processale penale del Leone “la capacità ad essere imputato nel processo penale, esclusi i casi innanzi indicato sussiste in tutte le persone. Occorre chiarire che l’imputabilità, istituto squisitamente sostanziale, non si identifica affatto con la capacità ad essere parte, istituto squisitamente processuale. In questa linea di separazione tra le due situazioni a non pare che si debba andare fino in fondo, senza ritenere l’incapacità ad essere parte del minore degli anni quattrodici, nei cui confronti può istituirsi il rapporto processuale, sia pure al sol fine di accertare la commissione di un fatto materiale da cui potrà discendere l’applicazione di misure di sicurezza.

Contro la sentenza di proscioglimento ex art. 26 pronunciate dal GIP a seguito dell’entrata in vigore della L. 46/2006, che ha modificato l’art. 428 c.p.p. è ammesso il ricorso per Cassazione nel termine di 15 giorni, trattandosi di sentenze camerali.

Anche tale modifica, non può che far storcere il naso e ribadire l’incostituzionalità di tale rito: nella precedente disciplina avverso le sentenze pronunciate de plano ex art. 26 era possibile ripristinare il contraddittorio anche nel merito dinanzi alla Corte di Appello.

Allo stato attuale, anche a seguito di sopravvenienza o scoperta di nuove prove non sarebbe possibile proporre appello, non essendo nella fattispecie applicabile l’art. 593 c.p.p. ma l’art. 428 c.p.p. il quale, contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nella fase delle indagini preliminari consente solo il ricorso per cassazione, con una indubbia diminuzione del diritto di difesa.

Come abbiamo già evidenziato in precedenza una soluzione potrebbe essere l’applicabilità, per analogia, della disciplina stabilita dall’art. 27 per l’impugnazione avverso sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Tale tesi troverebbe fondamento sia nel principio del favor rei che nel favor impugnationis permettendo la comparizione del soggetto, e quindi un fattivo esercizio del diritto di difesa e, nel caso, un giudizio di impugnazione, in Appello, ove poter contestare e far risaltare prove concrete e non unicamente vizi di legge.

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