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La rieducazione “ostativa” del minore

La rieducazione “ostativa” del minore.

 

Lo scorso 6 dicembre, con la sentenza n.263 (relatore Dott. Giuliano Amato), la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione di cui all’art. 2, comma terzo, del decreto legislativo n.121 del 2018, regolante il nuovo Ordinamento penitenziario minorile.

La Corte, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, circa l’applicabilità, nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti, del meccanismo previsto dall’art 4 bis, commi 1 e 1 bis o.p., i cd. reati ostativi, ha con forza affermato che i detenuti minorenni potranno comunque accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio, lavoro esterno etc.) anche se, dopo la condanna, non hanno prestato la loro collaborazione alla giustizia.

Questo meccanismo preclusivo, accessibile solo previa collaborazione, è stato ritenuto dalla Corte in assoluto contrasto con quelli che sono i principi della legge delega n.103 del 2017, di riforma dell’Ordinamento Penitenziario, nonché con gli art. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della nostra Costituzione, stante che l’automatismo legislativo ostativo si basa solamente sulla presunzione di pericolosità insita nel reato, prescindendo completamente da una valutazione del Magistrato di Sorveglianza sull’idoneità o meno della misura, valutata l’anamnesi del soggetto.

La legge delega, si richiami, imponeva di ampliare i criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e di eliminare qualsiasi barriera alla concessione dei benefici ai soggetti minorenni e/o giovani adulti, a fonte di una lettura della pena volta alla risocializzazione del reo e alla sua riqualificazione come soggetto/cittadino.

Tali finalità non possono e mai potranno essere messe in secondo piano quando il nostro interlocutore sarà un soggetto minorenne, in fase evolutiva.

Nella sentenza la Corte ha poi spiegato che “dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale  fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati dall’art. 4 bis o.p. Al tribunale di sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tener conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente ripartire e dei processi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli arte. 27, terzo comma, e 31 secondo comma, Cost.”

Con questa decisione, la prima sul nuovo testo dell’Ordinamento Penitenziario Minorile, la Corte prova a porre rimedio a quello che, atteso da tutti gli Operatori del Sistema Minorile, si è rilevato essere un Testo del tutto infruttuoso, scarsamente innovativo e tutelate degli interessi del reo minorenne ovvero saturo di incongruenze interne.

La Corte Costituzionale ci aiuta, ancora una volta, a sottolineare, nuovamente, che non esistono condizioni ostative alla rieducazione del minore ed al suo reinserimento nella società, fine ultimo e necessario della Giustizia Minorile.

Lo Studio Legale Cecatiello consiglia i propri assistiti per la migliore gestione dei procedimenti penali minorili.

 

 

Studio Legale Avvocato Cecatiello, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori, penale minorile. Contattaci.