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STOP ALL’ASSEGNO DI DIVORZIO?

“Se è accertato che il coniuge è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”.

Sono alcuni mesi che le pronunce di merito e l’indirizzo delle sezioni famiglia, anche del Tribunale di Milano, stanno andando verso una modifica del concetto stesso di assegno di divorzio. Da Avvocato sono mesi che ho la convinzione che un cambiamento decisivo sia nell’aria, a Milano se ne aveva quasi la certezza.

Ora con la nuova pronuncia della Cassazione, la 11504/2017, si è creato persino  un vero è proprio allarme sulle sorti dell’assegno divorzile.

Gli obbligati, nella maggior parte gli ex-mariti esultano e chiamano in studio per ottenere la revoca dell’assegno, le beneficiarie, nella maggior parte dei casi le ex-mogli, vogliono un appuntamento per capire la situazione e far fronte ad un temuto disastro economico.
La situazione non deve essere radicalizzata, occorre sempre verificare l’applicabilità, caso per caso, anche dei nuovi parametri, così si passano ore al telefono con i clienti e in sala riunioni.
Quello che è certo è che la Cassazione ha dato l’avvio ad vero e proprio cambio di rotta sull’assegno di divorzio che da oltre 30 anni era calcolato sul tenore di vita matrimoniale.
La Corte di Cassazione ora parla di un parametro di spettanza basato sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.
La Corte ha stabilito che il matrimonio non è più la sistemazione definitiva poiché sposarsi, scrivono testualmente gli ermellini, è un atto di libertà e auto responsabilità. La Corte aggiunge che i tempi ormai sono cambiati e occorre superare la concezione patrimonialistica del matrimonio. Si deve quindi ritenere – afferma la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale.
Secondo questo recentissimo orientamento con il divorzio il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale. Così, secondo la Corte, deve essere individuato un parametro diverso nel raggiungimento dell’indipendenza economica di chi ha richiesto l’assegno divorzile: “Se è accertato che il coniuge è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”.
I principali indici che la Suprema Corte individua per valutare l’indipendenza economica dell’ex coniuge sono il possesso di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di un’abitazione.
Si tratta quindi di un profondo mutamento giurisprudenziale che, a ben vedere, è in linea con quello di altri paesi europei. Ben diversa la situazione nei paesi anglosassoni per il ben noto istituto dell’Assets division.
In estrema sintesi la Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 11504/17 che il mantenimento non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente ovvero, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di un’abitazione.
Adesso si avrà la corsa al deposito delle modifiche delle condizioni di divorzio.

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.