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Foto di minori online e sharenting: la Cassazione n. 1169/2026 rafforza la tutela dell’immagine dei figli

La pubblicazione online di fotografie e video dei figli minori non è un gesto privo di conseguenze giuridiche. Con l’ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’utilizzo non autorizzato dell’immagine di un minore, offrendo indicazioni importanti per genitori, enti, associazioni e soggetti terzi che diffondono contenuti sui social network o sui siti web.
La decisione si inserisce in un contesto sempre più attuale: quello dello sharenting, cioè la condivisione online, da parte dei genitori, di immagini, video e informazioni riguardanti i figli. Anche quando la pubblicazione nasce da intenzioni affettive, familiari o divulgative, resta centrale un principio: l’immagine del minore non appartiene ai genitori, ma al minore stesso.
Che cosa ha stabilito la Cassazione n. 1169/2026
La Cassazione ha esaminato il caso della pubblicazione dell’immagine di una minore senza consenso. La Corte ha ribadito che l’utilizzo non autorizzato dell’immagine può integrare una condotta illecita, ma ha distinto con attenzione due profili di danno.
Da un lato, il danno non patrimoniale non è automatico. Non basta dimostrare che la foto sia stata pubblicata senza consenso: occorre provare che da quella pubblicazione siano derivate conseguenze dannose concrete, apprezzabili e riconducibili alla lesione della dignità, della riservatezza o della serenità personale del minore.
Dall’altro lato, la Corte ha valorizzato il danno patrimoniale derivante dall’utilizzo dell’immagine. Anche l’immagine di una persona non famosa può avere un valore economico. Se viene usata senza autorizzazione per ottenere un vantaggio, anche soltanto in termini di visibilità, seguito, traffico online o utilità comunicativa, il danno può essere liquidato secondo il criterio del cosiddetto “prezzo del consenso”: il compenso che sarebbe stato ragionevolmente richiesto per autorizzare quella pubblicazione.
Questo passaggio è particolarmente rilevante perché chiarisce che non è sempre necessario un profitto commerciale diretto. Può essere sufficiente che chi pubblica l’immagine ne tragga una utilità concreta.
Sharenting: perché la pubblicazione delle foto dei figli è delicata
Lo sharenting è una pratica ormai molto diffusa. Molti genitori pubblicano sui social immagini dei figli fin dalla nascita, spesso senza interrogarsi sulle conseguenze future. Tuttavia, una fotografia caricata online può essere salvata, condivisa, indicizzata, riutilizzata da terzi o sottratta dal contesto originario.
Il punto giuridico centrale è che la responsabilità genitoriale non attribuisce ai genitori un potere illimitato sulla sfera personale del figlio. Al contrario, essa deve essere esercitata nell’interesse esclusivo del minore.
Privacy, immagine, identità personale e reputazione digitale sono diritti della personalità del minore. Il genitore può rappresentare il figlio nelle scelte che quest’ultimo non è ancora in grado di compiere autonomamente, ma questa rappresentanza incontra un limite preciso: ogni decisione deve rispettare la dignità, la riservatezza e la futura autodeterminazione del minore.
Serve il consenso di entrambi i genitori?
Nel caso di pubblicazione online di immagini di figli minori, il consenso assume un ruolo decisivo. La diffusione sui social network o su siti web non equivale alla semplice conservazione privata di una fotografia familiare: è un trattamento di dati personali e, in molti casi, anche un’esposizione pubblica dell’identità del minore.
Per i minori di 14 anni, l’orientamento più prudente e coerente con la normativa privacy richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Dopo i 14 anni, inoltre, il minore acquisisce un ruolo sempre più rilevante nella gestione della propria identità digitale e della diffusione online della propria immagine.
Se uno dei genitori si oppone alla pubblicazione, l’altro non dovrebbe procedere unilateralmente. Nei casi di separazione, divorzio o elevata conflittualità familiare, la pubblicazione di foto dei figli può diventare un terreno di contrasto e può richiedere l’intervento del giudice per stabilire limiti, divieti o modalità di tutela.
Il minore ha diritto a una identità digitale non imposta
La questione non riguarda soltanto il consenso formale. Il vero tema è più profondo: il minore ha diritto a costruire nel tempo la propria identità personale e digitale, senza subire una biografia online decisa interamente dagli adulti.
Ogni immagine pubblicata può contribuire a definire il modo in cui il bambino sarà percepito in futuro. Una fotografia apparentemente innocua oggi potrebbe diventare, negli anni, fonte di imbarazzo, esposizione indesiderata, profilazione, cyberbullismo o utilizzo improprio da parte di terzi.
Per questo motivo, il principio di prudenza dovrebbe guidare ogni scelta: prima di pubblicare una foto di un figlio, occorre domandarsi se quella pubblicazione sia davvero necessaria, proporzionata e conforme all’interesse del minore.
Riutilizzo illecito delle immagini: quali responsabilità?
Uno degli aspetti più delicati riguarda il riutilizzo dell’immagine da parte di terzi. Una foto pubblicata online può essere ripresa da siti, profili social, associazioni, pagine commerciali o soggetti sconosciuti. In questi casi, chi utilizza l’immagine senza consenso può essere chiamato a rispondere della violazione.
La Cassazione n. 1169/2026 evidenzia che, anche in assenza di notorietà del soggetto ritratto, l’immagine mantiene un valore giuridico ed economico. Se l’utilizzo non autorizzato produce un vantaggio per chi la diffonde, il risarcimento può essere parametrato al valore del consenso che avrebbe dovuto essere richiesto.
Per i minori, la tutela deve essere ancora più rigorosa, perché la loro vulnerabilità impone una protezione rafforzata dei dati personali, dell’immagine e della dignità.
Quando può essere necessario l’intervento di un avvocato esperto in diritto di famiglia
La pubblicazione di immagini dei figli online può generare problemi in diversi contesti: separazione dei genitori, disaccordo sulla gestione dei profili social, utilizzo delle foto da parte di parenti, scuole, associazioni sportive, enti religiosi, pagine commerciali o soggetti terzi.
È opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia quando:
un genitore pubblica foto del figlio senza il consenso dell’altro;
il minore chiede la rimozione di immagini online;
una fotografia del minore viene riutilizzata da terzi senza autorizzazione;
le immagini sono state pubblicate su siti, social o materiali promozionali;
vi è il rischio di pregiudizio alla dignità, alla riservatezza o alla reputazione digitale del minore;
occorre chiedere la rimozione dei contenuti o valutare un’azione risarcitoria.
In presenza di conflitti tra genitori e figlio, o quando gli adulti che dovrebbero tutelare il minore potrebbero trovarsi in posizione di conflitto di interessi, può porsi anche il tema di una tutela autonoma del minore nelle sedi competenti.
Conclusione
La Cassazione n. 1169/2026 conferma un principio di grande attualità: l’immagine del minore non è un contenuto liberamente disponibile. Anche quando la pubblicazione nasce in ambito familiare o senza scopo di lucro, occorre rispettare i diritti fondamentali del figlio.
Nell’era digitale, la tutela dei minori passa anche dalla prudenza con cui gli adulti gestiscono fotografie, video e informazioni personali. Pubblicare l’immagine di un figlio significa incidere sulla sua privacy, sulla sua identità digitale e sulla sua futura autodeterminazione.
Per questo, prima di condividere online immagini di minori, è necessario valutare consenso, finalità, proporzionalità, rischi e interesse concreto del bambino. La protezione del minore deve prevalere sulla visibilità, sull’abitudine social e sulle scelte personali degli adulti.
Domande frequenti
I genitori possono pubblicare liberamente le foto dei figli sui social?
No. La pubblicazione online delle immagini dei figli minori richiede prudenza e deve essere valutata nell’interesse del minore. Per i minori di 14 anni, è necessario il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Che cos’è lo sharenting?
Lo sharenting è la condivisione online, da parte dei genitori, di fotografie, video e informazioni relative ai figli. Può esporre il minore a rischi di perdita di controllo sull’immagine, utilizzo improprio dei contenuti e costruzione anticipata della sua identità digitale.
La pubblicazione non autorizzata della foto di un minore dà sempre diritto al risarcimento?
Non sempre. Secondo la Cassazione n. 1169/2026, il danno non patrimoniale non è automatico e deve essere provato. Tuttavia, può sussistere un danno patrimoniale liquidabile secondo il criterio del “prezzo del consenso”, se l’immagine è stata utilizzata per ottenere un’utilità.
Che cosa si può fare se un genitore pubblica foto del figlio senza consenso?
L’altro genitore può chiedere la rimozione delle immagini e, nei casi più gravi o conflittuali, rivolgersi al giudice o al Garante Privacy. È consigliabile valutare la situazione con un avvocato esperto in diritto di famiglia e tutela dei minori.
Un’associazione o una scuola può pubblicare foto di minori online?
Solo nel rispetto della normativa privacy e con un consenso valido, specifico e informato. La pubblicazione deve essere proporzionata, coerente con la finalità dichiarata e rispettosa della dignità del minore.

Armando Cecatiello, avvocato esperto in diritto di famiglia, tutela dei minori e responsabilità genitoriale, si occupa di separazioni, divorzio, affidamento, privacy familiare e protezione dei diritti della persona nei contesti digitali e internazionali.