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Assegni di separazione e divorzio: ora possono essere restituiti

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Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 32914 pubblicata in data 8/11/2022 hanno fissato il principio per il quale l’assegno di separazione e/o divorzio versato all’ex coniuge può essere ripetibile, “ab initio”, quindi se versato deve essere restituito, qualora non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, quali lo “stato di bisogno” o l’addebito.
La Corte è partita dal presupposto che l’ordinamento italiano non prevede “una disposizione che sul piano sostanziale, sancisca l’irripetibilità dell’assegno, propriamente alimentare, provvisoriamente disposto a favore dell’alimentando” e neanche in ordine ai contributi economici disposti con i provvedimenti presidenziali, “non si tratterebbe di sancire l’obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare, ma di restituire somme di denaro sulla base di un supposto ed inesistente diritto al mantenimento”.
Le Sezioni Unite su sollecitazione della Prima Sezione civile della Cassazione hanno chiarito che, ferma restando “una valutazione personalizzata” da parte del giudice di merito e considerata, altresì, “la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica”, occorre distinguere se opera o meno la “conditio indebiti”, ossia la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche già effettuate ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile, ovvero se la prestazione è da ritenersi irripetibile, laddove sia intervenuta una rivalutazione o rimodulazione al ribasso -purché sempre in relazione a somme di modesta entità- alla luce del principio di solidarietà post-familiare in quanto presuntivamente consumate per le esigenze del soggetto più debole economicamente. Al di fuori di questa seconda ipotesi, in presenza di una modifica con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi, opera la regola generale della “ripetibilità”.
Si tratta di una sentenza del tutto innovativa dal momento che in precedenza gli assegni di mantenimento erano ritenuti non restituibili.
Questa pronuncia dà così il via alla possibilità per chi ha pagato, magari per anni, un assegno a chi non ne aveva diritto di riottenere le somme versate.
Armando Cecatiello Avvocato Familiarista Milano