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Sentenza Cassazione 11 luglio 2018. Sul calcolo dell’assegno divorzile.

Il calcolo dell’assegno divorzile e i diritti degli ex coniugi dopo il divorzio.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza N. 18287 emessa il 10 aprile e depositata l’11 luglio 2018 hanno dato nuovi strumenti per l’assegnazione la determinazione dell’assegno divorzile.

Secondo la nuova interpretazione della Cassazione, al fine del calcolo dell’assegno di divorzio di cui all’articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.

Le Sezioni Unite hanno così concordato con il nuovo corso della Prima Sezione nel senso di confermare il superamento del concetto del “tenore di vita” come criterio principe per il riconoscimento dell’assegno divorzile, formulando poi una integrazione importantissima in ordine alla specifica del “criterio di riferimento” da tener presente nel giudizio per il riconoscimento e per la determinazione dell’assegno divorzile.

Ricordiamo come con la sentenza Grilli (11504/17) la Suprema Corte avesse individuato nell’autosufficienza del richiedente il punto di caduta della pretesa dell’assegno divorzile: laddove il richiedente fosse autosufficiente (e per esserlo bastavano un lavoro e una casa) non poteva trovare alcun fondamento la richiesta di un contributo in capo all’altro coniuge, applicando come principio di raffronto quello in essere per la determinazione dell’autonomia (e quindi dell’autosufficienza) dei figli maggiorenni, raggiunta la quale, cessa il diritto degli stessi ad essere mantenuti.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto inapplicabile tale richiamo, sia per la peculiarità del rapporto filiale rispetto a quello coniugale, sia perché è, ovviamente, diverso l’onere dell’autonomia che grava sulle spalle di ogni figlio rispetto a quello che si può riferire ad un ex coniuge.

Sul punto, pare decisivo e significativo richiamare un passaggio essenziale della sentenza dove si legge che il tenore di vita familiare (specie se potenziale) e l’autonomia o indipendenza economica (anche nella nuova versione dell’autosufficienza economica introdotta dalla sentenza 11504/17) sono esposti al rischio dell’astrattezza e del difetto del collegamento con l’effettività della vita matrimoniale. Così che il richiamo all’attualità, avvertito dalla sentenza Lamorgese, in funzione della valorizzazione dell’autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, deve pertanto dirigersi vero la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa, dell’assegno di divorzio.

Gli Ermellini precisano che l’accertamento del giudice non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, ma è conseguenza della norma regolatrice del diritto all’assegno che «conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Il giudice di merito dovrà accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre, come causa-effetto, alle scelte comuni ed ai ruoli all’interno della vita familiare, tenendo presente come «la funzione equilibratrice dell’assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma, soltanto, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex più debole, alla realizzazione della situazione comparativa attuale».

Secondo la Cassazione, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale. All’assegno di divorzio, spiega la Corte, deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Il tenore di vita goduto durante il matrimonio torna ad essere un parametro su cui quantificare l’entità dell’assegno divorzile per l’ex coniuge economicamente più debole. È necessario quindi soppesare, per ogni caso concreto, quanto ciascun membro della coppia abbia concorso al complesso dei beni della famiglia, ma non solo da un punto di vista strettamente finanziario; e considerare che «il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio».

Uno dei due coniugi può, ad esempio, scegliere, d’accordo con l’altro, di non lavorare per dedicarsi ai figli, sgravando così il ménage di alcune voci di spesa e permettendo contemporaneamente al partner di continuare a guadagnare e far carriera: in questi casi  si dovrà tener conto che la suddivisione dei ruoli è stata frutto di una decisione condivisa e l’ammontare dell’assegno dovrà quindi fondarsi sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà, che permeano l’unione anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Il principio della «autoresponsabilità» introdotto lo scorso maggio dalla sentenza Grilli e oramai superato, prevedeva invece che, a storia conclusa, i partner fossero considerati come single, senza tener conto dell’esistenza passata.

Non tutti i divorzi, però, sono uguali: il giudice e ancor prima gli Avvocati devono valutare caso per caso l’ammontare dell’importo che può variare in maniera consistente a seconda delle circostanze peculiari di ogni situazione.

 

 

Studio Legale Avvocato Cecatiello, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori. Contattaci.