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mantenere i figli

FINO A QUANDO I GENITORI DEVONO MANTENERE I FIGLI?

Sarà per la contingenza economica o per il cambiamento sociale in atto ma sempre più spesso tra gli ex coniugi sorgono accese discussioni non solo sulle spese per i figli ma anche riguardo la cessazione dell’obbligo di versare il mantenimento.
In molti mi chiedono se esiste una regola. Alcuni sono convinti che l’obbligo cessi con il compimento del diciottesimo anno dei figli, altri con la fine degli esami universitari, i più cauti pensano che si debbano mantenere i figli fino a quando non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato!
In mancanza di chiarezza è cresce sempre più il contenzioso anche presso il Tribunale di Milano.
Vediamo un caso concreto da poco risolto dalla Corte di Cassazione.
Innanzi al Tribunale di Treviso una madre chiedeva l’aumento dell’assegno per il mantenimento a carico del padre per il figlio universitario.
Il padre, nello stesso procedimento ne chiedeva la cessazione o, in subordine, la riduzione. Il Tribunale respingeva le domande di entrambe le parti e confermava l’assegno nel suo ammontare: non riteneva il figlio economicamente né valutava un aumento delle sue necessità tale da giustificare la modifica dell’assegno di mantenimento,
Entrambe le parti proponevano appello innanzi alla Corte di appello di Venezia che respingeva le domande di entrambe le parti confermando il giudizio del Tribunale.

Così i genitori ricorrevano entrambi in Cassazione.
La Suprema Corte rigettava il ricorso e richiamava la giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha ribadito che la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
Quanto, invece, alla prosecuzione del percorso di studi la Corte di appello ha ritenuto che si tratta di una scelta finalizzata a un utile inserimento nel mondo lavorativo corrispondente alle inclinazioni personali della giovane figlia del ricorrente e compatibile con la sua età al momento della decisione (ventisei anni) e con le condizioni socio-economiche della sua famiglia.
Secondo la Cassazione la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere valutata caso per caso, poiché il diritto del figlio al mantenimento durante gli studi si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. (Cassazione Civile Sez. VI-1 26 aprile 2017, n. 10207).
Per concludere, non esiste una regola, occorre valutare caso per caso attenendosi al principio che i figli devono essere mantenuti fino all’indipendenza economica verificando con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.