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comunione legale

QUANDO SI SCIOGLIE LA COMUNIONE LEGALE? OCCORRE ASPETTARE LA SENTENZA DI SEPARAZIONE?

In molti si chiedono quando finisce la comunione legale tra i coniugi.

Il 1° comma dell’art. 191 c.c. prevede che la comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Le cause di scioglimento della comunione legale sono cause collegate ai rapporti personali tra i coniugi, quali la morte presunta, l’annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assenza e la separazione personale, e le cause che incidono solo sui rapporti patrimoniali, quali la separazione giudiziale dei beni, il mutamento del regime patrimoniale e il fallimento.

Con la riforma introdotta dall’art. 2, 1° co., L. 6.5.2015, n. 55 è stato aggiunto all’art. 191 c.c. secondo comma che prevede espressamente che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato»

La separazione personale dei coniugi, come è noto, costituisce la causa più frequente di scioglimento della comunione. Dati i tempi del procedimento, è evidente l’interesse dei coniugi, ormai non più legati da vincoli di solidarietà, a liberarsi quanto prima dal vincolo della comunione, ed a poter compiere acquisti personali senza dover rendere conto all’altro.

L’art. 191 c.c. prevede che lo scioglimento della comunione che si verifica dall’udienza presidenziale comporti grandi vantaggi per le coppie che si separano. Ai fini degli effetti della pubblicazione si evidenzia come il nuovo art. 191 c.c. dispone ora che l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.

 

ARMANDO CECATIELLO