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Dichiarazione giudiziale di paternità: gli accertamenti biologici bastano – Cassazione n. 12245/2025

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Con l’ordinanza n. 12245 del 9 maggio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione I Civile interviene su un tema centrale del diritto di famiglia e dello status filiationis: in sede di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, gli accertamenti immuno-ematologici (come il test del DNA) sono autonomi e sufficienti a provare la filiazione, anche in assenza di prova diretta del rapporto tra il presunto padre e la madre.

Libertà di prova nella dichiarazione di paternità

La Cassazione riafferma con chiarezza il principio di parità e libertà dei mezzi di prova, sancito dall’art. 269, comma 2, del Codice Civile. Non esiste una gerarchia tra prove dirette (ad esempio, testimonianze o documenti storici) e prove scientifiche: tutti i mezzi istruttori hanno pari dignità giuridica.

Il giudice, pertanto, non può subordinare l’ammissione del test biologico alla dimostrazione preliminare di un rapporto fisico tra il presunto padre e la madre. Qualsiasi diversa impostazione violerebbe non solo il diritto alla prova, ma anche l’accesso alla tutela di diritti fondamentali legati allo status di figlio.

Valore probatorio degli accertamenti immuno-ematologici

Gli accertamenti immuno-ematologici, oggi in gran parte coincidenti con le analisi del DNA, rappresentano uno strumento probatorio ad altissimo grado di attendibilità. La giurisprudenza, inclusa la recente Cass. n. 22732/2024, ha riconosciuto che tali strumenti hanno pieno valore ai fini dell’accertamento della paternità.

La Corte esclude quindi ogni imposizione di un ordine cronologico tra i mezzi istruttori: il test può essere richiesto e ammesso anche come prova principale, e non soltanto come conferma di altre risultanze.

Tutela dei diritti del figlio e certezza dello status

Il principio stabilito dalla Cassazione rafforza la tutela dei diritti fondamentali del figlio. La certezza del legame biologico è parte integrante del diritto all’identità personale e familiare.

La decisione n. 12245/2025 contribuisce a rendere il processo più accessibile e aderente alla realtà, eliminando filtri probatori che, di fatto, avrebbero potuto compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale per i figli nati fuori dal matrimonio.

Conclusioni

La dichiarazione giudiziale di paternità può fondarsi esclusivamente su accertamenti biologici: il giudice non è tenuto a verificare preliminarmente l’esistenza di un rapporto tra la madre e il presunto padre.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12245/2025 consolida un orientamento che pone al centro il diritto alla verità biologica e garantisce un processo fondato sull’equilibrio tra scienza e diritto.