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Assegno divorzile riconosciuto anche nelle unioni civili: la Cassazione estende la tutela economica post-separazione

Assegno divorzile riconosciuto anche nelle unioni civili: la Cassazione estende la tutela economica post-separazione
Corte di Cassazione, Sez. I Civile – Sentenza n. 25495/2025, pubblicata il 21 settembre 2025


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1. Contesto normativo e rilievo della pronuncia

Con la sentenza n. 25495/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio giurisprudenziale di grande rilievo: il diritto all’assegno divorzile è riconosciuto anche in caso di scioglimento di un’unione civile.
La decisione amplia l’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, tradizionalmente riferito al matrimonio, colmando un vuoto normativo e interpretativo che, fino ad oggi, lasciava incerta la posizione del partner economicamente più debole nelle unioni civili.

2. L’assegno divorzile: natura e finalità

L’assegno divorzile ha assunto nella più recente evoluzione giurisprudenziale una doppia funzione:
* Assistenziale: garantisce al partner privo di mezzi adeguati, e impossibilitato ad acquisirli per ragioni oggettive, un’esistenza dignitosa dopo la cessazione dell’unione.
* Compensativa e perequativa: valorizza il contributo non economico apportato dal partner che abbia rinunciato a opportunità lavorative o reddituali per favorire il progetto di vita comune e la carriera dell’altro, determinando così un apprezzabile squilibrio economico alla fine della relazione.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il riconoscimento dell’assegno non è automatico, ma subordinato a una valutazione integrata di elementi oggettivi e soggettivi, con particolare attenzione al ruolo assunto da ciascun partner nella vita familiare e professionale.

3. Il caso concreto e il principio stabilito dalla Corte

Nel caso oggetto della sentenza n. 25495/2025, la parte richiedente aveva documentato di aver rinunciato alla propria attività lavorativa per sostenere la carriera della compagna, nel contesto di una unione civile regolarmente registrata e successivamente sciolta.
La Corte ha riconosciuto che negare il diritto all’assegno divorzile sulla base della forma dell’unione, anziché della sostanza del rapporto e dei suoi effetti economici, costituirebbe una violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione.
Pertanto, la Corte ha equiparato sotto il profilo patrimoniale il matrimonio e l’unione civile, affermando l’obbligo di applicare il medesimo trattamento in presenza delle stesse condizioni fattuali.

4. Profili distintivi rispetto alle convivenze di fatto

È opportuno chiarire che questa pronuncia non estende la tutela dell’assegno divorzile alle convivenze di fatto, che continuano ad essere regolate dagli articoli 36-39 della Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà).
Per le coppie conviventi, prive di un vincolo giuridico registrato, la tutela patrimoniale rimane affidata agli strumenti di diritto privato, in particolare ai contratti di convivenza, che possono prevedere clausole a contenuto patrimoniale, ma non danno diritto ex lege all’assegno divorzile.

5. Conclusioni e riflessioni operative

La sentenza n. 25495/2025 rappresenta un importante sviluppo nel sistema di tutele riconosciute alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, consolidando un principio di non discriminazione tra formazioni sociali equivalenti sotto il profilo funzionale.
Attraverso una lettura costituzionalmente orientata della disciplina sul divorzio, la Corte afferma che la solidarietà post-unione non può essere negata per ragioni meramente formali, ma deve basarsi su un’analisi sostanziale delle dinamiche economiche e personali vissute dalla coppia.
In prospettiva applicativa, questa sentenza offre rilevanti spunti operativi per gli avvocati familiaristi, chiamati a:
* Valutare l’eventuale diritto all’assegno in caso di scioglimento di un’unione civile;
* Istruire adeguatamente la prova del contributo fornito e del sacrificio economico compiuto dal partner richiedente;
* Prestare attenzione alla non equiparabilità delle convivenze di fatto, che restano al di fuori del perimetro della tutela giudiziale automatica.

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