Protezione patrimoniale in vista del matrimonio e tutela della persona in caso di divorzio: il ruolo strategico del trust
Negli ultimi anni, l’interesse per strumenti giuridici in grado di garantire la protezione del patrimonio in vista di un matrimonio o in previsione di una sua possibile crisi è cresciuto in modo esponenziale. Questo vale sia per la clientela internazionale – tradizionalmente più attenta alla pianificazione preventiva – sia per una nuova fascia di clientela italiana, sempre più consapevole dei rischi economici legati al fallimento dell’unione coniugale.
Tra gli strumenti più richiesti e controversi vi è il trust, istituto di origine anglosassone che, se correttamente strutturato, può offrire un’efficace protezione patrimoniale sia in funzione prematrimoniale sia come scudo nei procedimenti di separazione e divorzio. Tuttavia, l’utilizzo dei trust in ambito familiare richiede una raffinata progettazione e un’attenta analisi dei rischi, anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza, in particolare quella inglese, sempre più influente nei contesti cross-border.
Trust e divorzio: una lettura comparata della prassi giudiziaria
Secondo l’orientamento consolidato delle Corti inglesi, nel determinare le obbligazioni economiche tra coniugi in sede di divorzio, il giudice deve valutare tutte le risorse disponibili, incluse quelle detenute in trust, se considerate una risorsa finanziaria effettiva del beneficiario.
Il leading case Charman [2007] EWCA Civ 503 ha introdotto il criterio del “judicious encouragement”: se il coniuge può dimostrare che i trustee sarebbero probabilmente disposti a distribuire beni in suo favore, tali beni possono essere considerati disponibili. Questo principio è stato di recente confermato nel caso HO v TL [2023] EWFC 215, che ha fornito un articolato elenco di fattori da considerare, tra cui:
* La natura e la finalità del trust;
* La posizione del coniuge beneficiario all’interno del novero dei beneficiari;
* La storia delle distribuzioni effettuate;
* Il livello di controllo esercitato dal beneficiario;
* Il grado di partecipazione e trasparenza dei trustee nel processo giudiziario.
Nei casi più complessi, il trust può essere qualificato dalla Corte come nuptial settlement, ovvero un patto di natura coniugale, con la conseguenza che il giudice potrà variare la struttura del trust stesso, fino a ordinare distribuzioni a favore del coniuge non beneficiario, escludere beneficiari, o rimuovere trustee.
La posizione italiana: cautela, multidisciplinarietà e nuove prospettive
Nel contesto italiano, il trust non è disciplinato dal codice civile, ma la sua validità è riconosciuta in virtù della Convenzione dell’Aja del 1985 (ratificata con Legge 364/1989). In ambito patrimoniale e familiare, l’utilizzo del trust deve però confrontarsi con principi inderogabili come l’art. 2901 c.c. (azione revocatoria) e l’art. 324 c.c. (protezione dei diritti dei figli e del coniuge).
Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia e del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie(art. 473-bis c.p.c. e ss.), è oggi ancor più evidente la centralità della persona nel processo familiare. La giurisprudenza italiana si sta lentamente aprendo all’idea che strumenti sofisticati come il trust possano essere utilizzati non solo per occultare ricchezze, ma per gestire responsabilmente patrimoni familiari, anche in chiave successoria o intergenerazionale.
Prassi consigliate e suggerimenti operativi
Alla luce della casistica anglosassone e della prassi internazionale, vi sono diversi accorgimenti che potrebbero essere utili per proteggere il patrimonio della famiglia e garantire il futuro dei propri eredi e la tutela degli asset familiari:
1. Non includere i coniugi come beneficiari diretti, soprattutto nei trust istituiti poco prima o durante il matrimonio.
2. Limitare i poteri del disponente e dei beneficiari, evitando che uno dei coniugi abbia facoltà unilaterali di modifica o accesso diretto ai fondi.
3. Strutturare sub-trust o trust dinastici, con beneficiari plurimi e generazionali, così da rafforzare la finalità “familiare” dell’istituto.
4. Preferire prestiti a distribuzioni di capitale, eventualmente con adeguate garanzie e documentazione che ne confermi la natura onerosa.
5. Scegliere giurisdizioni più attente alla protezione familiare.
6. Accompagnare il trust con un accordo prematrimoniale, nel quale le parti definiscano le rispettive aspettative economiche in caso di crisi.
Conclusione: prevenzione come forma di tutela
In conclusione, tutelare il patrimonio prima di un matrimonio o durante una crisi coniugale non significa sfuggire alle proprie responsabilità, ma pianificare in modo consapevole. Gli strumenti giuridici a disposizione sono molteplici, ma vanno maneggiati con cura e responsabilità.
Rivolgersi a professionisti esperti in diritto internazionale di famiglia, diritto patrimoniale e strumenti di protezione come i trust è fondamentale. La complessità è alta, ma le soluzioni esistono: basta saperle costruire con metodo e visione.
Avv. Armando Cecatiello
Diritto Internazionale della famiglia e tutela del patrimonio Milano – Lugano
