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Tradimento e successivo perdono: quali condizioni per l’addebito della separazione?

Torna nuovamente alla cognizione della Corte di Cassazione il tema della violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge come condizione per richiedere l’addebito della separazione. Lo tratta la sentenza Cass. civ. sez. I, 2 settembre 2022 n. 25966.
Nella sentenza impugnata, l’accettazione da parte del ricorrente di comportamenti lesivi del dovere di fedeltà, tenuti dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda, aveva condotto la Corte di Appello a escludere la possibilità di far valere, in sede di separazione giudiziale, analoghi comportamenti tenuti successivamente dalla donna. Il marito, infatti, a parere dei giudici di merito, non aveva considerato il primo tradimento tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e per questo motivo doveva considerarsi una tacita accettazione dei successivi.
Nella ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà costituisce una violazione particolarmente grave dei doveri coniugale, idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per tale motivo, l’infedeltà è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, attraverso un’indagine rigorosa e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, è possibile accertare che l’infedeltà non ha costituito la causa della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale.
Sulla parte che richieda l’addebito della separazione per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, grava perciò l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Spetta, invece, a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cioè l’inidoneità dell’infedeltà a determinare l’intollerabilità della convivenza) dimostrare l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Ai fini di tale accertamento, è stata ritenuta peraltro irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall’altro. È stata infatti esclusa sia che questa possa configurarsi come “esimente oggettiva”, idonea a far venire meno l’illiceità del comportamento, sia l’ammissibilità di una rinuncia tacita allo adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile. La sopportazione dell’infedeltà del coniuge può invece essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo, nell’ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno l’affetto coniugale.
Pertanto, alla stregua di tali principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito debba valutare se la tolleranza manifestata dal ricorrente nei confronti della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie alcuni anni, prima della proposizione della domanda di separazione, potesse impedirgli di far valere la violazione del dovere di fedeltà, dal momento che tale relazione non aveva costituito causa della crisi coniugale, oppure che la stessa era rimasta un episodio isolato, eventualmente dovuto ad un temporaneo appannamento del vincolo affettivo tra i coniugi, e superato da una piena e completa ripresa dei rapporti tra gli stessi, nuovamente deterioratisi in epoca successiva per altre ragioni.
In conclusione, l’atteggiamento di tolleranza del marito nei confronti della moglie non può essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, dovendosi prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà, e quale fosse stata la reazione dell’altro coniuge.
Avvocato Armando Cecatiello familiarista MIlano Lugano