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La revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne

Un nuovo caso per la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne è stato affrontato nell’ordinanza n. 29264 del 2022 della Corte di Cassazione. La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale volto a valorizzare il principio generale di autoresponsabilità del figlio ormai adulto. L’obbligo del genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, infatti, non cessa automaticamente con il compimento della maggiore età, ma perdura dopo la maggiore età solo per il tempo necessario al completamento del percorso formativo prescelto e per l’ulteriore lasso di tempo che può ritenersi idoneo a procurarsi un lavoro.
Pertanto per costante giurisprudenza, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento, sono: l’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa (all’età progressivamente più elevata del figlio si accompagna, tendenzialmente, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento); l’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e il suo impegno rivolto al reperimento di un’occupazione nel mercato del lavoro. Entrambi i presupposti devono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda
In questo quadro, tuttavia, secondo la Corte il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa attraverso l’obbligo di mantenimento del genitore. Tale misura infatti rischierebbe in questa prospettiva di diventare un aiuto economico destinato ad andare avanti per sempre. Il figlio, al contrario, deve far fronte al suo stato attraverso ricorrendo anche ai diversi strumenti di ausilio che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito. Resta sempre la possibilità di richiedere l’adempimento dell’obbligazione alimentare, dai presupposti differenti rispetto a quelli dell’assegno di mantenimento e volta alla corresponsione dei mezzi atti a soddisfare i bisogni essenziali necessari alla persona per condurre una vita dignitosa (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, nonché, in analoga direzione, Cass. Sez. 1 n. 10455-22).
Avvocato Armando Cecatiello familiarista Milano Lugano