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La separazione giudiziale

Lo Studio Legale Cecatiello cerca sempre di favorire il raggiungimento di un accordo tra i coniugi per sottoscrivere una separazione consensuale.
La separazione consensuale è sempre preferibile: andare in Tribunale già con un accordo voluto e condiviso è la situazione ideale per incominciare una nuova vita. Purtroppo ci sono dei casi in cui i coniugi proprio non riescono a raggiungere un accordo. Può accadere per svariati motivi, io più frequenti sono le eccessive pretese economiche, la totale incomunicabilità, la persistenza di un conflitto insanabile, l’impossibilità di trovare un accordo sull’affidamento e sulla gestione dei figli.

In tali situazioni si deve ricorrere alla separazione giudiziale.

La separazione giudiziale è il procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione.

La separazione non fa venir meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio: decade l’obbligo di convivenza e di fedeltà così come la comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi).
Permangono invece gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.

La separazione giudiziale, secondo il codice civile italiano, si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale, di norma, nel luogo in cui è individuata l’ultima residenza della coppia .

Nel ricorso dovranno essere indicati gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull’esistenza di prole.
Il Presidente del Tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi.
Chi ha presentato il ricorso dovrà provvedere a notificare il decreto all’altro coniuge. L’udienza di comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale.

Devono comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi; se non si presenta il coniuge attore (colui che ha promosso il processo) il presidente dichiara estinto il processo.

Se non si presenta il coniuge convenuto il presidente dovrà fissare una nuova udienza ed eventualmente decidere con ordinanza sulle questioni urgenti che non possono essere rimandate alla successiva udienza. Il presidente del tribunale compie un tentativo di conciliazione nel quale cerca di far desistere le parti dal loro intento di separarsi: se le parti si accordano e si riconciliano il presidente redige il processo verbale e la causa si estingue, se le parti non si accordano allora il presidente è obbligato a far proseguire la causa dinanzi al giudice istruttore. L’ordinanza con la quale in presidente del tribunale rinvia la causa al giudice istruttore contiene i così detti provvedimenti provvisori: le decisioni relative all’ambito economico (assegnazione abitazione, mantenimento coniuge) e quelle decisioni relative alla prole affidamento e collocamento.

La fase dinanzi al giudice istruttore è simile ad un processo di cognizione con rito ordinario.

Il giudice può emettere una sentenza non definitiva di separazione con la quale decide immediatamente la separazione e fa proseguire la causa solo per risolvere le altre questioni . Se richiesto il giudice addebita ad una delle due parti la separazione (quella che ha violato i doveri coniugali) e questo incide sui diritti successori e sull’assegno di mantenimento.

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.