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Separazione e divorzio: può essere divisa la casa familiare?

Separazione e divorzio: può essere divisa la casa familiare?

Esistono casi in cui i coniugi decidono di separarsi consensualmente con  l’affidamento condiviso  dei figli minori e il collocamento degli stessi  prevalente presso la madre nella casa familiare di proprietà di quest’ultima. 

Le parti vorrebbero dividere la casa familiare per ricavarne uno più piccolo dove andrebbe ad abitare temporaneamente il marito, nell’attesa che si liberi l’appartamento confinante di sua esclusiva proprietà. È possibile secondo la nostra normativa richiedere l’assegnazione parziale della casa familiare a favore della moglie già proprietaria dell’appartamento non diviso (presso la quale saranno collocati i figli) con diritto di abitazione riconosciuto al marito nell’appartamento che si ricaverà dalla divisione? Come devono essere ripartite  le spese ordinarie dell’appartamento in cui dovrebbe andare a viver il marito?

Normalmente e secondo un principio consolidato i Tribunali assegnano l’intera casa coniugale – intesa quale centro di affetti, interessi, habitat presso il quale sono nati, o comunque cresciuti e hanno vissuto per maggior parte di tempo i figli minori – al coniuge collocatario e ciò a prescindere dal titolo di possesso o proprietà sul bene.

Questo  garantisce e tutela il superiore ed esclusivo interesse del minore  che ha diritto ad avere il “suo luogo sicuro” evitando che possa subire ulteriori   traumi rispetto alla stessa separazione dei genitori.

La legge  nulla dice riguardo l’assegnazione parziale  ed anzi prevede esclusivamente l’assegnazione dell’abitazione nella sua interezza

La giurisprudenza della Corte di Cassazione  ha tuttavia riconosciuto  l’assegnazione parziale della casa coniugale, qualora tra i due coniugi sussista una scarsa conflittualità (Cfr. Cass. civ.  n. 11783/2016.) e quando l’immobile, per struttura e dimensioni, può continuare ad essere abitato dalla famiglia intera (Cass. sent. n. 23631/2011, Cass. n. 26586/2009; Cass. sent. n.11787/1990; Cass. sent. n. 6570/1986).

Se la  casa coniugale  ha dimensioni ragguardevoli e sia comodamente divisibile, anche sotto il profilo urbanistico, senza snaturarne la natura e la funzione è possibile  prevedere un’assegnazione parziale se i figli   non vengono  limitati nel godimento degli spazi che già occupavano e comunque non ne risentano pregiudizio (cfr. Cass. civ., 8 giugno 2016, n. 11783 e Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16593).

Per rispondere alla nostra domanda, nel nostro caso specifico  è  sicuramente possibile prevedere l’assegnazione parziale tenuto conto che è comunque un  accordo tra i coniugi che, rispetto ai beni,  parti hanno ampia  autonomia negoziale trattandosi di regolamentazione  degli  aspetti personali e patrimoniale della separazione.

Bisogna comunque ricordare che la casa coniugale (o una parte di essa)  non può mai essere assegnata a entrambi i genitori,  può essere assegnata per intero o solo  una parte ma sempre a solo uno di essi.

La casa familiare viene assegnata al genitore collocatario della prole, nel nostro caso era    la madre il genitore collocatario prevalente e quindi risulta corretto prevedere l’assegnazione parziale della casa coniugale alla sola moglie, in quanto genitore collocatario con la contestuale costituzione del diritto di abitazione in favore del marito sull’appartamento che si ricaverà dalla divisione.

Per giurisprudenza costante occorre ricordare che l’assegnazione della casa familiare può avvenire soltanto in favore del coniuge con il quale siano stati collocati i figli e con il quale convivono i figli minori e maggiorenni non autonomi.

Avvocato Armando Cecatiello Milano familiarista a  Milano e Lugano