Assegno divorzile e TFR versato in fondo pensione: la Cassazione solleva una questione di rilievo nomofilattico
Con l’ordinanza interlocutoria n. 8375 del 30 marzo 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha disposto la trattazione in pubblica udienza di una questione di particolare rilevanza nomofilattica: il diritto dell’ex coniuge, titolare di assegno divorzile, a una quota del TFR nel caso in cui l’intero importo sia stato destinato a un fondo di previdenza complementare.
Il contesto normativo: l’art. 12-bis della legge n. 898/1970
L’articolo 12-bis della legge sul divorzio prevede che il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, abbia diritto a una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) percepito dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la norma non disciplina espressamente il caso in cui il TFR sia stato interamente conferito a un fondo pensionistico complementare.Eutekne+1NT+ Diritto+1
La questione giuridica sollevata
La Corte di Cassazione si interroga se, alla luce del fatto che la destinazione del TFR a un fondo pensionistico non modifica i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, il titolare dell’assegno divorzile conservi il diritto a ottenere una quota del TFR maturato dall’ex coniuge, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia fatto confluire l’intero importo in un fondo di previdenza complementare. In particolare, si tratta di stabilire se tale scelta comporti l’esclusione del diritto previsto dall’art. 12-bis della legge n. 898/1970, considerato che l’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile non percepisce alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica di natura previdenziale.
Le posizioni delle parti
Nel caso di specie, il Tribunale di Lodi aveva condannato l’ex marito al pagamento di € 98.515,00 a titolo di quota sul TFR. La Corte d’Appello di Milano, tuttavia, aveva riformato la decisione, ritenendo che il TFR conferito al fondo pensionistico assumesse natura previdenziale e non retributiva, escludendo così il diritto dell’ex coniuge alla quota prevista dall’art. 12-bis.NT+ Diritto+1Il Sole 24 Ore+1
La ex moglie ha impugnato la decisione, sostenendo che la destinazione del TFR a un fondo pensionistico non dovrebbe precludere il suo diritto alla quota, soprattutto se tale conferimento è avvenuto poco prima del pensionamento, con finalità potenzialmente elusive.
Implicazioni pratiche
La decisione finale della Corte di Cassazione avrà un impatto significativo sulla prassi giurisprudenziale e sulla gestione dei rapporti patrimoniali post-divorzio, in particolare per quanto riguarda la tutela del coniuge economicamente più debole. Una pronuncia che riconosca il diritto alla quota del TFR anche in caso di conferimento a un fondo pensionistico rafforzerebbe la funzione compensativa dell’assegno divorzile.
Conclusioni
L’ordinanza n. 8375/2025 della Corte di Cassazione apre un importante dibattito giuridico sulla natura del TFR e sui diritti del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile. In attesa della decisione finale, è consigliabile per le parti coinvolte in procedimenti di divorzio o revisione delle condizioni economiche consultare un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia per valutare le implicazioni specifiche del caso.
