Divorzio e mantenimento figli ed ex-coniuge in Svizzera
Il mantenimento dell’ex coniuge
Dopo il divorzio i due ex coniugi devono provvedere personalmente al proprio mantenimento. Tuttavia, come precisa l’art. 125 c.c. «Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento».
Lo stesso articolo individua i criteri che il giudice deve prendere in considerazione. Infatti, a seconda di quanto è durato il matrimonio e di come sono stati ripartiti i compiti, dell’età, dello stato di salute, della formazione professionale, delle prospettive di guadagno e della capacità finanziaria del coniuge, può sussistere almeno per un certo periodo il diritto ai contributi di mantenimento da parte dell’altro coniuge. In caso di successivo matrimonio, ovviamente, il coniuge perde il diritto al mantenimento.
La recente giurisprudenza del Tribunale Federale del 2020 e del 2021 ha innovato il calcolo del contributo del mantenimento.
Sviluppando il concetto di matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge (“Lebensprägend”), ha statuito che in caso di divorzio sorge il diritto di mantenere il precedente tenore di vita coniugale.
Di principio l’importo di tutte le prestazioni di mantenimento deve essere calcolato applicando il cosiddetto metodo a due fasi con ripartizione delle eccedenze. Nella misura in cui le risorse disponibili superano il minimo vitale (del diritto di famiglia), l’eccedenza deve essere ripartita discrezionalmente secondo la situazione specifica. In caso di risorse insufficienti, il contributo di mantenimento per i figli minorenni viene al primo posto, seguito dal contributo di mantenimento per le cure ancora loro dovute, poi da un eventuale contributo di mantenimento coniugale o post-matrimoniale da parte di un coniuge e infine dal contributo di mantenimento per i figli maggiorenni.
Fatti nuovi evocati per il calcolo degli alimenti per i figli possono essere utilizzati per il calcolo degli alimenti a favore del coniuge/ex coniuge.
Mantenimento dei figli
Anche dopo il divorzio permane l’obbligo per i genitori, ciascuno secondo le proprie possibilità, di provvedere al mantenimento dei figli, almeno fino alla maggiore età o alla conclusione della prima formazione che consente di accedere alla vita professionale.
In base all’art. 285 c.c., il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, tenendo altresì conto della sostanza e dei redditi del figlio. Inoltre il giudice può ordinare che il contributo di mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.
Contro il coniuge tenuto a versare i contributi di mantenimento che, pur essendone in grado, non fa fronte ai propri impegni, è possibile avviare un procedimento penale.