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Separazione e divorzio contano solo le dichiarazioni dei redditi o anche il patrimonio e i redditi occulti?

L’ordinanza n. 22616 del 2022 della Corte di Cassazione pone un ulteriore tassello sui redditi da considerare in tema di assegno di mantenimento in seguito alla separazione giudiziale.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce, in base all’art. 156 c.c., a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Ugualmente provvede stabilendo l’assegno di mantenimento dei figli minorenni e dei figli maggiorenni ancora non indipendenti economicamente, tenendo conto dei parametri indicati dall’art. 337 ter c.c.
La Cassazione, ribadendo la propria consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l’assegno di mantenimento non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.
In caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, avvalendosi anche della polizia tributaria, disposizione ribadita anche per quanto riguarda l’assegno di mantenimento a favore dei figli.
Dall’analisi delle norme poste dal Legislatore, per la Cassazione si evince con chiarezza che ciò che rileva, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento del coniuge e dei figli in sede di separazione, è l’accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute. Assumono rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l’ordinamento prevede strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l’emersione ai fini della decisione.
Tale funzione è svolta dalle indagini della polizia tributaria. Di fronte a risultanze incomplete o inattendibili, il giudice ha la possibilità di fare ricorso, anche d’ufficio, a tale mezzo di ricerca della prova. Qualora ritenga che gli elementi di prova offerti non siano sufficienti o attendibili, infatti, è lo stesso giudice che, per il tramite della polizia tributaria, interviene dando disposizioni ufficiose, per accertare la reale situazione economica e patrimoniale dei coniugi.
In tale ottica, la Suprema Corte ha ritenuto che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche.
La relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati. Non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle condizioni di vita delle parti, come avviene proprio nel caso in cui siano prospettate entrate occultate al fisco. Per la Suprema Corte, si tratta, in sintesi, della necessità di far emergere elementi circostanziati in ordine all’incompletezza o all’inattendibilità della rappresentazione delle condizioni reddituali o patrimoniali delle parti. Inoltre, se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande su di essa fondate.
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della parte economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.
Avvocato Armando Cecatiello Familiarista Milano Lugano