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Sottrazione internazionale dei minori e consenso del genitore

Il Tribunale per i minorenni de L’Aquila negava l’ordine di immediato rimpatrio dei due minori nel luogo ultimo di residenza abituale, affermando che il trasferimento e la successiva permanenza dei minori in Italia con la madre non potessero ritenersi illeciti ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 perché avevano costituito l’oggetto di un accordo risultante da una esplicita autorizzazione rilasciata dal padre.
Tuttavia, per la Corte di Cassazione la valutazione del consenso paterno, riportata nella sentenza impugnata, non è conforme ai criteri di valutazione impliciti e desumibili dagli articoli della Convenzione.
Ritiene infatti che la disciplina sulla sottrazione internazionale mira a tutelare il minore contro gli effetti negativi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana. Salvo circostanze eccezionali, l’ingiusto trasferimento o il mancato rientro di un minore attraverso le frontiere internazionali non corrisponde all’interesse del minore. Egli infatti vede pregiudicata la competenza del giudice della sua residenza abituale a decidere sulle questioni fondamentali che riguardano la sua vita personale. Pertanto, la previsione di un procedimento ad hoc diretto a verificare i presupposti per il ritorno del minore nel suo luogo di residenza abituale tutela il diritto del bambino ad avere contatti con entrambi i genitori e favorisce la stabilità della vita del minore, assicurando che qualsiasi decisione relativa all’affidamento o al diritto di visita sia presa dal tribunale competente.
Nel caso di specie, la coppia genitoriale non era ancora legalmente separata, al momento del trasferimento in Italia della madre con i due figli, e i minori erano affidati ad entrambi i coniugi. Il padre, pertanto, esercitava a pieno titolo il diritto di custodia.
Per la Corte di Cassazione, un’eventuale modifica consensuale del regime di affidamento e collocamento dei minori avrebbe dovuto essere formalizzata all’interno di un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice territorialmente competente, ossia quello di residenza abituale dei minori.
Nel caso in esame, il Tribunale per i minorenni attribuendo all’autorizzazione scritta alla partenza dei minori rilasciata dal padre un valore assoluto e inequivoco, in considerazione della mancata previsione di una data di ritorno, ha omesso di valutare una serie di profili fattuali rilevanti ai fini della verificazione dell’accordo dei coniugi al trasferimento dei figli in Italia. Non è stata valutata infatti quale fosse la finalità del rilascio di un’autorizzazione scritta, né la stretta cadenza della successione temporale che ha caratterizzato i fatti decisivi del giudizio. Non è stata valutata neppure la circostanza della consuetudine familiare legata al trascorrere delle vacanze estive in Italia presso la famiglia materna. Infine, non è stata valutata l’esistenza di una crisi in atto fra i coniugi senza che fosse stato instaurato, sino al momento della partenza, un procedimento di separazione o divorzio. Al contrario, il Tribunale per i minorenni nel valutare solamente come i minori avevano vissuto il trasferimento e l’inserimento scolastico, ne ha tratto una considerazione positiva che ha concorso nella decisione di rigetto dell’istanza di rientro. Per i giudici di legittimità, quindi, si è conseguentemente sovrapposto allo specifico oggetto della controversia una valutazione riservata al giudice competente a pronunciarsi sull’affidamento e il collocamento dei minori.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha statuito che ai fini della valutazione sulla liceità del trasferimento non meramente temporaneo della residenza abituale di un minore, nel caso in cui sia dedotta la liceità del trasferimento perché attuativo di un preventivo accordo dei genitori, è necessario che dell’accordo venga data una prova rigorosa e univoca da parte di chi lo deduce. Ciò si impone, a maggior ragione, nel caso in cui il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della relazione fra i genitori che non ha dato luogo all’instaurazione di un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore e il procedimento di separazione o divorzio venga invece instaurato subito dopo il trasferimento davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.
Avvocato Armando Cecatiello Familiarista Milano e Lugano