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Famiglia di fatto e convivenze: le possibili tutele dei partner non sposati

Gli Avvocati dello Studio Legale Cecatiello, attraverso anni di pratica presso il Tribunale di Milano, conoscono le difficoltà che incontrano ogni giorno le coppie di fatto nel nostro paese.

I problemi maggiori si hanno quando i legami finiscono, quando uno dei partner ha dei problemi di salute o, nei casi più gravi, viene a mancare.

E’ del lontano 16 marzo del 2000 la Risoluzione sul Rispetto dei Diritti Umani dell’Unione Europea, che chiedeva agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali.

Il Parlamento Europeo chiedeva agli stati membri e quindi anche all’Italia l’introduzione di una normativa in materia fiscale, patrimoniale e a tutela dei diritti sociali.

In Italia, ad oggi, malgrado le numerose proposte di legge e i timidi tentati fatti da alcune amministrazioni locali, non vi è una tutela data dalla legge alle convivenze, non sono ancora state adottate misure effettive per garantire la parità dei diritti auspicata dal Parlamento Europeo.

Ma cosa succede negli altri paesi europei?
In Inghilterra si sono avuti i maggiori interventi del legislatore a tutela della famiglia di fatto.

A titolo esemplificativo in tema di successione ereditaria, è previsto il diritto del partner del defunto di ottenere una quota del patrimonio ereditario, in tema di locazioni il convivente superstite, se la convivenza è durata più di un anno, ha diritto a subentrare nel contratto dell’immobile già occupato dalla coppia. Quanto ai rapporti personali è prevista la possibilità di golamentare dei rapporti di fatto, mediante contratti regolativi dei diritti ed obblighi, stipulati tra le parti.

Cosa si può fare, allo stato, in Italia per tutelare i partner che non vogliono o non possono sposarsi?
Grazie all’esperienza maturata negli ultimi anni attraverso lo studio e la trattazione di casi concreti si è riusciti a risolvere positivamente il problema e a garantire tutela alle coppie di fatto anche attraverso l’utilizzo del trust .

Il trust è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale quali, tra gli altri, l’isolamento e la protezione dei patrimoni, la gestione patrimoniale controllata, la tutela del patrimonio di un soggetto debole e/o dei minori. Altre comuni applicazioni si hanno in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale.

Il trust è a tutti gli effetti riconosciuto anche in Italia e si dimostrato molto efficace proprio per la tutela dei conviventi.

Chiaramente è necessaria un’attenta valutazione del singolo caso concreto, delle condizioni patrimoniali dei partner, delle scelte di vita e delle aspirazioni delle coppie per rendere attuabile la tutela che il trust garantisce in astratto.

In attesa di una legge che anche in Italia garantisca le coppie di fatto il trust in molti casi rappresenta una tutela efficace alla libera scelta di chi non vuole o non può sposarsi.

Divorzio senza separazione

E’ in vigore il Regolamento Europeo n. 1259/2010 che ha introdotto grandi novità in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

La sua applicazione consente, tra le altre, ai coniugi entrambi cittadini italiani residenti abitualmente all’estero di ottenere direttamente il divorzio anziché procedere prima alla separazione personale.

E’ possibile per una coppia italiana, trascorsi tre mesi dal matrimonio, chiedere il divorzio in Italia applicando ad esempio la legge spagnola.

È prevista inoltre la possibilità per i coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio tramite un accordo.

L’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria. Tuttavia, se previsto dalla legge del foro, i coniugi possono designare la legge applicabile anche nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale, nel qual caso quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità alla legge del foro.

L’accordo che determina la legge applicabile deve essere redatto in forma scritta, contenere l’indicazione della data ed essere firmato da entrambi i coniugi . Non è necessaria la forma di atto pubblico.

L’art. 4 del regolamento prevede che la legge designata si applica anche laddove non si tratti della legge di uno degli Stati che hanno aderito al regolamento; ciò vuol dire che, qualora vi siano criteri di collegamento, potrà essere applicata la legge statunitense o, ad esempio, quella di altro paese extra CE.