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Udienza preliminare nel processo a carico di minori

Udienza preliminare nel processo a carico di minori.

“Spartiacque tra la fase processuale, caratterizzata dalla ricerca sulle fonti di prova, e quella processuale diretta alla formazione della prova”. (Conti-Macchia, il nuovo processo minorile,1989, pag.99)

L’Udienza preliminare nel rito minorile non assolve soltanto alle funzioni di garanzia del vaglio della fondatezza e sostenibilità dell’accusa in giudizio, che le sarebbero proprie in base al ruolo riconosciutole dal Legislatore, ma diviene sede naturale destinata alla definizione del processo, permettendo così al minore, una celere fuoriuscita dal circuito processuale, evitandone, di fatto la stigmatizzazione, scaturente dal suo prolungato contatto con l’apparato giudiziario.

Se, da un lato, essa mira, infatti, all’accertamento della responsabilità dell’imputato, resta comunque primario luogo per la predisposizione di progetti educativi e del recupero per il minore.

L’udienza preliminare viene disciplinata dagli artt. 31, 32 e 32bis del D.P.R. 448/88 ovvero in forza dell’art. 1 del medesimo testo dagli artt. 416-437 del codice di procedura penale.

La stessa ha da sempre enorme valenza nel procedimento a carico di imputati minorenni ed ha ampia sfera di applicazione.

Nel processo a carico di minori, l’udienza preliminare non si svolge solo se si procede con giudizio direttissimo o immediato, quest’ultimo sia nella forma tipica richiesta dal P.M ovvero quella richiesta dall’imputato, mentre negli altri casi è sempre tassativa.

L’udienza, come disposto dall’art. 420 c.p.p., si svolge con il rito camerale, con redazione di un verbale, di regola in forma riassuntiva ed alla presenza di un giudice togato e due giudici onorari.

Costituite le parti, vanno proposte le richieste o le eccezioni preliminari, quali la incompetenza per territorio, la riunione, e la separazione dei giudizi, eventuali deduzioni di nullità etc.

In tale fase è opportuno che venga formulata la richiesta di messa alla prova o di rito abbreviato ovvero entrambe, anche se l’art. 438 c.p.p. consente tale possibilità fino a quando non siano formulate le conclusioni delle parti.

Prima della L. 16 Dicembre 1999, n. 479 (Legge Carotti) l’udienza preliminare era il momento in cui il P.M. depositava il fascicolo delle indagini espletate.

Solo in tale momento di discovery, l’imputato veniva a piena cognizione delle fonti di prova e poteva contestare la ricostruzione dei fatti e il fondamento dell’accusa.

La legge Carotti, ha introdotto nel codice di rito l’art. 415 bis, avviso di conclusione delle indagini, che ha anticipato tale momento di conoscenza ad una fase preliminare.

Qualora sussistesse una causa di estinzione del reato, ovvero per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge quale reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso  o che il fatto non costituisce reato , si tratti di persona non imputabile o non punibile, o se gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero non sembrano idonei a sostenere l’accusa in giudizio, il Giudice, nel procedimento ordinario pronuncia sentenza d non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.

Tuttavia tale facoltà, a seguito d quanto statuito all’art. 32 co. 1 D.P.R. 448/88, è preclusa al giudice minorile.

Lo stesso può pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo con il consenso dell’imputato minorenni.

Qualora il Giudice ritenesse necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione può farne richiesta al Pubblico Ministero ex art. 421 bis, fissando un termine per l’espletamento delle stesse.

Si badi l Giudice dell’Udienza Preliminare può disporre, anche d’ufficio, assumendole in udienza, le prove delle quali appare evidente l’utilità ai fini di una pronunzia di sentenza di non luogo a procedere.

In caso di pronunzia di sentenza di non luogo per difetto di imputabilità, sia l’infra quattordicenne che al minore imputabile, è possibile applicare in via provvisoria una misura di sicurezza (ex art. 37 co 1 D.P.R. 448/88)

Il co. 5 dell’art. 31 D.P.R. 448/88 chiarisce che la persona offesa, sebbene abbia diritto ad essere avvisata e presenziare all’udienza, a pena di nullità, non può partecipare alla discussione e/o presentare conclusioni.

L’intervento della persona offesa è limitato quindi alla possibilità di presentare memorie e all’indicazione dei messi di prova.

Eliminata quindi la possibilità dell’intervento della parte offesa, che non assume mai la qualità d parte processuale (non può di fatto costituirsi parte civile), resta solo la sua partecipazione ad adiuvandum.

Fondamentale anche in tale fase processuale che si proceda all’analisi della personalità del minore.

L’art. 31 co 3 prevede che vadano convocati e sentiti gli esercenti la responsabilità genitoriale nonché il rappresentante dei servizi sociali.

Se dal processo penale emerga una situazione di forte disagio familiare patita dal minore il Giudice può disporre, anche in tale sede, provvedimenti civili di urgenza (art. 31 co 4 D.P.R. 448/88) quali:

  • Allontanamento del minore dall’abitazione familiare
  • Collocamento in istituto
  • Sospensione dei genitori dalla responsabilità

Detti provvedimento hanno efficacia limitata: per 30 giorni; nel termine indicato il Tribunale deve confermare, modificare o revocare gli stessi.

Analogamente il Giudice può, ex art. 25 e 26 R.D.L. 1404/1934, trasmettere gli atti al Tribunale per i Minorenni in sede amministrativa, per l’adozione delle misure dell’affidamento al servizio sociale o del collocamento in istituto.

A differenza di quanto avviene nel rito ordinario, nel quale il Giudice per le indagini preliminari ed il Giudice per l’udienza preliminare sono monocratici, nel rito minorile abbiamo una composizione diversa dei due organi: il primo resta monocratico, con udienza che solitamente si svolge in camera caritatis, il secondo coadiuvato da due giudici non togati, un uomo e una donna (esperti della tematica minorile: psicologi, sociologi etc)

Possibilità definitorie dell’Udienza Preliminare:

  • rinvio a giudizio
  • Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.
  • Definizioni con il rito abbreviato (si badi, manca nel rito minorile la possibilità di patteggiare la pena, in forza del divieto posto dall’art. 25 D.P.R. 448/88)

La richiesta di rito abbreviato può essere avanzata solo dal minore personalmente, o a mezzo del difensore munito di procura speciale.

  • Sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale (qualora lo stesso abbia prestato il consenso in fase di indagini ovvero sia presente all’udienza) o irrilevanza del fatto
  • Assoluzione ex art. 98 c.p. per accertata immaturità del soggetto
  • Esito positivo della messa alla prova
  • Condanna a sanzioni sostitutive ex art. 32 co 2 e ss D.P.R. 448/88

Come si è potuto evincere l’udienza preliminare funge, dunque, da vera e propria fase di sbarramento, finendo per relegare lo svolgimento del dibattimento al margine della giustizia minorile.

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