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Dibattimento nel procedimento penale minorile

Dibattimento.

Medesimo canale di accesso del rito ordinario, il minore giunge all’udienza Dibattimentale per:

  • Presentazione dell’imputato a giudizio direttissimo da parte del P.M.
  • Ammissione al giudizio immediato su parte del G.I.P, su richiesta del P.M. o del medesimo imputato
  • Decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice per l’Indagine preliminare

L’art. 33 D.P.R. 448/88, unitamente alle regole dettate per l’udienza preliminare, disciplina il dibattimento ex art. 31 e 31 D.P.R. 448/88 e gli artt. 465-548 del codice di procedura penale.

Peculiarità dell’udienza dibattimentale innanzi al Tribunale per i Minorenni riguarda la fase degli atti introduttivi: il decreto di fissazione dell’udienza deve essere infatti notificato, a pena di nullità, non solo all’imputato, ma anche agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Quando il minore manchi dei genitori o del tutore, essi non siano reperibili ovvero il minore sia in conflitto di interessi con gli stessi, deve essere nominato un curatore speciale, il quale, nell’interesse del minore, sostituisce la figura genitoriale.

Si ricordi, nel processo minorile è preclusa la possibilità di costituirsi parte civile (art. 10 D.P.R. 448/88) e, inoltre, la sentenza resa non fa stato nel processo civile per la restituzione e il risarcimento danni.

Anche in tale fase processuale figura primaria resta il minore.

Ad esso vanno rivolte, infatti, sia le attenzioni del organo giudicante, sia quelle dei servi e dell’organo requirente.

Sono infatti obbligatori, in base all’art. 9, gli accertamenti sulla personalità dell’imputato, da farsi a cura del P.M e del Giudice, i quali devono acquisire tutti gli elementi circa le condizioni personali del minore, familiari, nonché ambientali, al fine di accertare l’imputabilità del soggetto ed il suo relativo grado di responsabilità.

Ex art. 13 D.P.R. 448/88 è fatto divieto di divulgare notizie inerenti il minore (anche a mezzo stampa); segue come corollario che il processo minorile deve svolgersi sempre a porte chiuse, stante tuttavia per il minore, che avesse compiuto i sedici anni, la possibilità di chiedere al Giudice la pubblicità del dibattimento.

Si cerca dunque di proteggere il minore dalla pubblicizzazione delle sue condotte, ovvero dal pericolo di una connessa “etichettazione” sociale dello stesso.

L’esame dell’imputato, anche se divenuto maggiorenne, deve essere condotto dal Presidente, su domanda o contestazione da parte del P.M., del difensore ovvero dei giudici a latere.

Il divieto di cross examination (interrogatorio incrociato) opera dunque indipendentemente dall’età raggiunta dal reo.

Anche l’esame del testimone minorenne è condotto dal Presidente, che può farsi coadiuvare da un esercente o da uno psicologo.

Tale predisposizione tiene conto dell’impatto psicologico che ha, per il minore, l’ingresso in un’aula di giustizia.

Tale audizione può avvenire anche a porte chiuse o con la predisposizione di appositi disturbatori dell’immagine (es pannelli divisori).

Il dibattimento, come è evidente, rappresenta il momento di maggior conflitto, tra quelle che sono le esigenze prettamente giudiziarie, ovvero l’accertamento della verità processuale, e la tutela del minore, quale soggetto in fieri.

Importante sottolineare anche che il minore, come l’imputato maggiorenne, può avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’esame.

Il collegio dibattimentale si compone di due giudici togati e due giudici ordinari, esperti (pedagogisti, psicologi, sociologi) di regola una donna ed un uomo.

L’udienza dibattimentale è sottoposta a fono registrazione.

Ex art. 30 D.P.R. 448/88 è altresì possibile applicare le sanzioni sostitutive, in caso di condanna a pena detentiva che non superiore a due anni.

La sentenza dibattimentale può definire il processo con:

  • Assoluzione all’esito del giudizio (artt. 530 – 530 co 2, 529 – 531 c.p.p.)
  • Sentenza di non luogo a procedere per inimputabilità del soggetto infra quattordicenne
  • Sentenza di non luogo a procedere per immaturità del soggetto minorenne (art. 98 c.p.)
  • Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/88)
  • Sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88)
  • Sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per concessione del perdono giudiziale (art. 169 c.p.)
  • Sentenza di condanna a sanzioni sostitutive (pena pecuniaria/libertà controllata/semidetenzione) (artt. 30 e 32 D.P.R. 448/88)
  • Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto (art. 34 D.Lgs 271/20009
  • Sentenza di non luogo a procedere per intervenute attività riparatorie ( art. 35 D.Lgs. 271/2000)
  • Sentenza di condanna a pena pecuniaria con le modalità stabilite dall’art. 52 D.Lgs 271/2000)
  • Sentenza di condanna alla permanenza domiciliare (art. 53 D.Lgs 271/2000)
  • Sentenza di condanna all’esecuzione di lavoro di pubblica utilità (art. 54 D.lgs 271/2000)

 

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