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Misure cautelari e pre cautelari nel sistema Minorile

Misure cautelari e pre cautelari nel sistema Minorile.

Strumenti limitativi della libertà personale dell’individuo, di pertinenza della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero, le misure precautelari vengono disciplinate, nel codice di rito agli artt. 379 e ss.

Per gli indagati minorenni sono applicabili solo: l’arresto, il fermo e l’accompagnamento.

L’arresto (art. 16 D.P.R. 448/88), operato dalla Polizia Giudiziaria, si caratterizza dal connotato della facoltatività, qualunque sia la fattispecie criminosa posta in essere dal minore.

Infatti, a differenza di quanto avviene per i maggiorenni, con sentenza n.46/1978, la Corte Costituzionale ha affermato che la libertà provvisoria può essere concessa ai minorenni senza limitazioni; introducendo di conseguenza il principio della facoltatività della cattura (eliminando di fatto le differenze intercorrenti tra l’art.380 e 381 c.p.) e di durata ridotta della carcerazione preventiva.

Come anticipato la competenza appartiene in via esclusiva alla P.G.

Può essere anche disposto dal P.M., ma solo nelle ipotesi contemplate dall’art. 476 c.p.p. (reati commessi in udienza)

La Polizia Giudiziaria, nell’esercizio delle sue funzioni, dovrà tenere conto non solo della gravità del fatto, ma anche delle condizioni personali e familiari in cui versa il minore allo stato degli avvenimenti.

L’Art. 23 del D.P.R. 448/88 detta poi due criteri: uno quantitativo e uno qualitativo, ai quali la P.G. deve uniformare nell’esercizio del suo potere discrezionale.

Per quanto attiene al primo (quantitativo) il Legislatore consente l’arresto, solo in relazione ai delitti non colposi per i quali è previsto l’ergastolo (pena dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale per gli imputati minorenni con la sentenza n.168/1994), ovvero la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

Il base al criterio qualitativo invece, l’arresto è consentito caso di commissione di uno dei diritti –

reati consumati o tentati di rapina ed estorsione, violenza sessuale, quelli concernenti la vendita, cessione e/o detenzione di armi ed esplosivi, furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo (cosi come modificate dalla L. 26.03.2001 n.128 cd pacchetto sicurezza).

Ex art. 18 co 1 D.P.R. 448/88 la P.G. da pronta comunicazione dell’avvenuto arresto all’ufficio di Procura, al Servizio Sociale (con il compito di fornire immediata assistenza al minore ed eseguire primari accertamenti circa la sua personalità) ed agli esercenti la responsabilità genitoriale, al difensore di fiducia ovvero di ufficio.

Il minore, su indicazione del Pubblico Ministero, verrà poi condotto presso ii centri di prima accoglienza ovvero in una comunità pubblica o privata o presso l’abitazione familiare.

In tali luoghi, lo stesso, sarà obbligato a permanere in attesa dell’udienza di convalida.

Si badi: il minore che, nelle more, dovesse allontanarsi dai predetti luoghi risponderà del reato di evasione.

Come previsto dal codice di rito per il soggetto maggiore di età anche il minore può essere arrestato in flagranza dal privato.

Il fermo, disciplinato dall’art. 17 del D.P.R. 448/88 è disposto dalla PG o dal PM nelle seguenti ipotesi

  • Ci si trovi fuori dallo stato di flagranza
  • Sussista motivato pericolo di fuga
  • Si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni.

L’inserimento della dicitura: pericolo di fuga, ha suscitato non pochi problemi (appare infatti poco plausibile che il minore sia in possesso dei mezzi intellettivi ed economici per organizzare una fuga).

La sua annotazione tra i pericula liberatati, operato dall’art. 23 lett. b D.P.R. 448/88, veniva di fatto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.359/2000)

A chiosa del dibattito giurisprudenziale, con sentenza n. 6191/2000, la Corte di Cassazione, investita della questione ha tuttavia specificato che il fermo può essere disposto solo in presenza di quattro condizioni:

  • la previsione quantitativa della penna (come già detto non inferiore nel minimo a due anni)
  • Il pericolo di figa (analogamente a quanto stabilito per gli indagati maggiorenni ex art. 384 c.p.p.
  • Il delitto (per cui viene operato il fermo) devi rientrare tra quelli ex art. 23 D.P.R. 448/88
  • Sia sussiste o il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione criminosa

L’accompagnamento, misura pre-cautelare specifica per i minorenni (non trova riscontro nella disciplina a carico degli adulti) può essere disposto nell’ipotesi in cui il minorenne venga colto in flagranza di delitto, non colposo, punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

L’accompagnamento consiste nel condurre il minore presso gli Uffici della P.G. e trattenerlo il tempo necessario alla sua consegna all’esercente la responsabilità, all’affidatario ovvero ad un soggetto da lui incaricato.

Si badi, tale periodo non può essere superiore alla 12 ore.

Ove l’invito non possa essere inoltrato, o la persona non si presenti, o venga valutato soggetto non idoneo ad adempiere tale obbligo, la polizza avverte il Pubblico Ministero il quale provvede a collocare il minore ex art. 18 bis co.4 presso un centro di prima accoglienza o in una comunità autorizzata.

Qualora il minore si allontani dal luogo ove è stato accompagnato non risponde di evasione ex art. 385 c.p. che è attribuibile solo a chi si sottrae all’arresto.

 

Misure cautelari

Provvedimenti emessi nel periodo intercorrente tra l’inizio del procedimento penale e l’emanazione della sentenza Le misure cautelari vengono adottati dall’autorità giudiziaria per evitare che si verifichino alcuni pericoli:

  • difficoltà nell’accertamento del reato
  • difficoltà nell’esecuzione della sentenza
  • Possibilità che vengano compiuti altri reati o che si aggravino le conseguenze di un reato.

Le misure cautelari applicabili ai minori sono espressamente individuate dal Legislatore nelle: prescrizioni, nella permanenza in casa, nel collocamento in comunità, nella custodia cautelare.

Tale elencazione è tassativa e non è suscettibile di estensione analogica (artt. 272 c.p.p. e 19 D.P.R. 448/88)

Va da sé che, essendo misure limitative della libertà personale, le misure vanno soggette alla duplice riserva di legge e di giurisdizione e possono essere applicate solo nei casi e nei modi previsti dalla Legge e per atto notato dall’autorità giudiziaria.

Di notevole importanza anche l’art. 27 co. 2 Cost. a norma del quale l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, non è sufficiente una prognosi di colpevolezza essendo altresì necessaria una necessaria valutazione inerente alle specifiche esigenze processuali che si intendono tutelare.

La durata massima della carcerazione preventiva è prevista dall’art. 12 co 5 Cost.

L’art. 19 D.P.R. 448/88 nel richiamare l’art. 273 c.p.p. disciplina i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari ai minori; ovvero:

  • la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
  • Di almeno uno dei due pericula libertatis, costituiti dall’inquinamento probatorio e dalla reiterazione della condotta criminosa, essendo stato il pericolo di fuga escluso dalla già richiamata sentenza della Corte Costituzionale.
  • Dall’assenza di cause di giustificazione o di condizioni di non punibilità

Data la tipologia e delicatezza dei soggetti interessati, l’applicabilità di tali misura comporta l’utilizzo di ulteriori criteri specifici concernenti, da un lato, la facoltatività e dall’altro, l’adeguatezza e la proporzionalità all’entità del fatto ed alla sanzione che si ritenga possa essere irrogata (ex art. 275 c.p.)

Ad esempio l’art. 20 co 1 D.P.R. 448/88 nello stabilire che “se non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari” statuisce che a parità di condizioni, vada applicata la misura meno afflittiva.

L’introduzione, ad opera della L. 332/1995, del co 2 bis all’art. 275 c.p.p., ha altresì rafforzato il criterio di proporzionalità.

Il secondo comma vieta infatti il ricorso alla misura della custodia cautelare nei casi in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena ovvero il perdono giudiziale.

Le misure cautelari previste dall’ordinamento sono:

  • Le prescrizioni
  • Permanenza in casa
  • Collocamento in comunità
  • Custodia cautelare

Le prescrizioni (art. 20 D.P.R. 448/88)

Il nostro ordinamento prevede l’applicazione di prescrizione in occasione dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, in occasione dell’esecuzione delle sanzioni sostitutive, della libertà vigilata, e della libertà assistita.

La novità introdotta dall’art. 20 del D.P.R. 448/1988 è l’impiego di prescrizioni con finalità cautelari.

Tale misura costituisce sicuramente la meno afflittiva prevista dall’ordinamento.

Le prescrizioni si sostanziano in un facere (ad es. continuare la frequenza scolastica, attività lavorativa) o non facere (obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati, rientro in orari prestabiliti, divento di guidare ciclomotori) imposto al minore.

Le prescrizioni hanno durata massima di due mesi, ma possono essere prorogate per un eguale periodo e per non più di una volta dal Giudice con ordinanza motivata.

Trascorso il termine stabilito, decadono ipso iure, senza necessità di revoca.

Si badi, il comma 3 della citata norma prevede anche la possibilità di aggravamento della misura in caso di ripetute violazioni cin la trasformazione della stessa in una più afflittiva.

Permanenza in casa o collocamento in comunità (artt. 21 e 22 D.P.R. 448/88)

Vera novità dell’ordinamento minorile la permanenza in casa ed il collocamento in comunità appartengono al genus degli arresti domiciliari, in quanto, entrambe sono limitative della libertà personale del minore.

Esse impongono dunque un obbligo di stare: la prima presso la propria abitazione o di privata dimora, la seconda presso una comunità di accoglienza.

Interessante segnale che per la giurisprudenza minorile, ai fini dell’applicazione della permanenza in casa, considera idonea anche una roulotte parcheggiata nel campo nomadi.

Qualora il minore versasse in uno stato di infermità, tali misure possono essere eseguite in luogo di cura pubblica o privata ( art. 23 D.Lgs 272/1989)

Va evidenziato che il minore, sottoposto ad una di queste due misure, non è considerato in stato di detenzione e un suo allontanamento non prevede la formulazione di un’impostazione per evasione, ma comporterebbe un aggravamento della stessa (per la durata di 30 gg) con il trasferimento dello stesso in un Istituto Penitenziario Minorile.

Nel regime della detenzione domiciliare, l’ordine di non allontanarsi dall’abitazione, può essere accompagnato da prescrizioni accessorie tese ad aggravare oppure ad attenuare il contenuto cautelare della stessa: Il Giudice può infatti sia imporre limiti e/o divieti (es divieto di utilizzo di sistemi informatici, limiti nella comunicazione con soggetti esterni al nucleo familiare, divieto di visita) sia autorizzare ad assentarsi dal luogo di “arresto”.

Il periodo trascorso in permanenza in casa o in comunità è computato alla pena da eseguire ( art 21 co. 4e 22 co 3) e da diritto al beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 L.P.

Il minore può essere autorizzato a lasciare il proprio domicilio per compiere attività d studio e/o lavoro.

Ictu oculi, la misura del collocamento in comunità è più afflittiva rispetto a quella della permanenza in casa e deve trovare applicazione nei casi più gravi.

Siamo comunque innanzi ad un minore sdraiato dal proprio contesto socio – familiare e quindi sicuramente più debole.

“Occorre infatti valutare la gravità del fatto reato e di convesso l’affidabilità degli esercenti la responsabilità circa il controllo da prestare sul minore durate la misura”

 

La custodia cautelare (art. 23 D.P.R. 448/88)

 

Detta misura è equiparata a quella applicabile per gli adulti.

La stessa può essere disposta dal Giudice solo ove si proceda per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

Presupposti necessari sono:

  • sussistenza di gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione delle prove
  • Pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Sta di fatto che la custodia cautelare in IPM resta comunque l’extrema ratio da seguire.

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Studio Legale Avvocato Cecatiello, Milano. Avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia, diritti dei minori, penale minorile. Contattaci.