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Riconciliazione dei coniugi separati

A volte, anche dopo anni di battaglie legali e liti furibonde, i coniugi separati decidono di riconciliarsi e di riprendere la convivenza.
Molti si chiedono come fare quando esiste un provvedimento del Tribunale e l’annotazione negli atti dello stato civile della separazione.
La riconciliazione, la cui attuale disciplina è contenuta nel codice civile, consiste nel ripristino del consorzio familiare attraverso la ricostituzione non solo della comunione materiale, ma anche di quell’unione spirituale tra i coniugi, che è alla base della convivenza medesima .

L’elemento essenziale per la riconciliazione è l’animus conciliandi, ovvero non solo la ripresa della convivenza con carattere di continuità, ma anche la volontà di perdonare l’eventuale torto subito, di dimenticare il passato, di ricostruire il matrimonio.

Non è sufficiente perché decadano gli effetti della separazione la sola coabitazione, durante la quale, però, i coniugi si comportano come estranei, dormendo, per esempio, in camere separate o consumando pranzi divisi.

Non è neppure sufficiente a far cessare gli effetti della separazione il c.d. periodo di prova limitato nel tempo e conclusosi negativamente, attraverso il quale i coniugi intendevano sperimentare una possibile ripresa della convivenza.

Affinché si producano gli effetti della riconciliazione non è neppure sufficiente una mera dichiarazione verbale dei coniugi ma occorre che tra gli stessi venga ripristinata l’unione di coppia con rinnovato spirito di reciproca solidarietà. La riconciliazione di fatto necessita di una effettiva ripresa della convivenza coniugale accompagnata da una stabile coabitazione funzionale al ripristino dell’ affectio maritalis. 

La comunione spirituale va intesa quale volontà di riservare nuovamente al coniuge riconciliato la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali.

Perché la riconciliazione abbia degli effetti giuridici è pertanto necessario che si ricostituiscano quelle circostanze da cui risulti l’intenzione dei coniugi di cancellare lo stato di separazione.

Quando interviene la riconciliazione i coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione o dell’omologa della separazione consensuale, senza che sia necessario l’intervento del giudice. La riconciliazione può infatti derivare da una «espressa dichiarazione dei coniugi» ovvero da un «comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione».

Dal punto di vista patrimoniale la riconciliazione travolge gli effetti della separazione: la pace tra i coniugi determina la ricostituzione automatica della comunione legale, salvi gli atti posti in essere durante il periodo di separazione.

Ma cosa succede se i coniugi riconciliati intendono nuovamente separarsi? La legge prevede che una nuova separazione (sia giudiziale che consensuale omologata) possa essere pronunziata soltanto in relazione a fatti e comportamenti nuovi, intervenuti dopo la riconciliazione e ciò è motivato dal fatto che la riconciliazione implica una seria valutazione della possibilità di ricostituire l’unità familiare sulla base di una rottura accertata ed è necessario far conseguire a tale decisione la irrilevanza di tutto il pregresso e richiedere, ai fini di un’ulteriore pronunzia di separazione, che la stessa discenda da comportamenti e fatti successivi alla riconciliazione.

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.