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Sottrazione internazionale di minori

COS’È LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI?

Quando uno dei genitori decide volontariamente, unilateralmente e senza il consenso dell’altro, di sottrarre il figlio con l’intenzione di nasconderlo all’estero e di tenerlo con sé in modo permanente, si ha la sottrazione internazionale di minore.
Si verifica la sottrazione internazionale di minori anche quando viene impedito al minore il rientro nell’abituale stato di residenza dopo un trasferimento avvenuto per causa legittima come nel caso di una vacanza, un soggiorno presso i nonni, terminato il quale il genitore che ha portato con sé il figlio non lo fa rientrare nel paese di residenza abituale.
La sottrazione internazionale di minore comporta per il bambino non solo il terribile distacco da una delle due figure genitoriali, ma anche l’abbandono del più ampio contesto di vita nel quale il bambino era inserito.

QUALI NORME TUTELANO I MINORI ?

La Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, stabilisce che il minore ha diritto a mantenere una stabile relazione con entrambi i genitori. L’art. 9 della Convenzione stabilisce il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambe le figure genitoriali, a meno che ciò non sia contrario all’interesse del fanciullo stesso. Detto principio, è stato ripreso nell’ordinamento italiano, dalla legge 54/2006 e anche la Corte di Cassazione ha precisato più volte che ciò che più rileva è l’interesse del minore a non essere arbitrariamente sottratto al suo ambiente di vita.

QUALI DIRITTI VENGONO TUTELATI?

Nel nostro ordinamento vige il diritto alla bigenitorialità.
Il genitore, anche qualora legittimo affidatario del minore, non può arbitrariamente privare il figlio dell’altra figura genitoriale di riferimento ma ha anzi l’obbligo di educare e sensibilizzare il minore ad avere un rapporto continuativo con l’altro genitore. Il trasferimento del minore dall’ambiente nel quale è cresciuto e ha sempre vissuto, dove ha costruito il centro dei suoi affetti e interessi e i primi importanti punti di riferimento nella delicata fase della crescita e della formazione della personalità, è un vero e proprio atto di violenza, suscettibile di arrecare grave pregiudizio al benessere psico-fisico del bambino. Nei casi di sottrazione, come in tutte le decisioni relative ai fanciulli, deve pertanto essere tutelato in via preminente il superiore interesse del minore a coltivare un rapporto costante e paritetico con entrambi i genitori e a conservare l’ambiente in cui il minore si é integrato e coltiva le relazioni più significative.

QUALI TUTELE IN CASO DI SOTTRAZIONE DEI MINORI NEL TERRIOTORIO DELL’UNIONE EUROPEA?

Quando il minore, abitualmente residente in uno Stato membro, viene illecitamente condotto o trattenuto in altro Stato membro dell’UE, si applica la procedura per il ritorno del minore prevista dalle disposizioni della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

ESISTE UNA PROCEDURA D’URGENZA NEL CASO DEL MINORE ILLECITAMENTE SOTTRATTO?

Si.
Lo scopo è quello di garantire una protezione tempestiva ed efficace del minore, agendo con immediatezza sia per contenere il danno arrecato al minore sia per evitare che il minore si integri nello Stato e nell’ambiente in cui si trova a seguito della sottrazione, rendendo più traumatico o addirittura inopportuno il ritorno del minore nel paese di residenza abituale. La procedura d’urgenza è finalizzata ad assicurare l’immediato rientro del minore nel suo Stato di residenza abituale.
Per espressa previsione di legge l’autorità deve agire con la massima celerità, avvalendosi delle procedure d’urgenza previste dall’ordinamento giuridico dello Stato richiesto e il provvedimento di ritorno deve essere emesso al più tardi entro il termine di sei settimane dal ricevimento dell’istanza di rimpatrio. Il termine di sei settimane può essere superato solo in presenza di circostanze eccezionali, esplicitate e motivate, che ne rendano impossibile l’osservanza.
La procedura d’urgenza si applica ad ogni minore che abbia la propria residenza abituale in uno Stato Contraente e non abbia compito il 16° anno di età.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER LA PROCEDURA?

Presupposti per la procedura sono l’illiceità del trasferimento o del mancato rientro.
Il trasferimento o il mancato rientro devono essere avvenuti in violazione di un diritto di affidamento, esercitato di fatto dal genitore che ha subito la sottrazione e a questi attribuito dalla legislazione o da una decisione giudiziaria o amministrativa dello Stato ove il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima della sottrazione.

CHI E’ COMPETENTE A DECIDERE?

Una volta presentata l’istanza di rientro, o per il tramite dell’Autorità Centrale, o in via diretta ex art. 29 Conv. Aja, la competenza a trattare della medesima spetta alle autorità dello Stato ove il minore è stato trasferito o trattenuto.
L’art. 12 della Convenzione stabilisce che, se l’istanza di rimpatrio viene presentata prima del decorso di un anno dal trasferimento o mancato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, l’autorità giudiziaria di fronte alla quale pende il procedimento di rimpatrio, accertata l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura convenzionale e, in primis, l’illiceità del trasferimento/trattenimento, ha l’obbligo di ordinare l’immediato ritorno del minore.

QUANDO PUO’ ESSERE RIGETTATA L’ISTANZA DI RIMPATRIO?

Il rigetto dell’istanza di rientro è da considerarsi ipotesi eccezionale.
Il diniego al rientro può fondarsi sulla prova che il genitore affidatario, al momento della sottrazione, non esercitava di fatto il diritto di custodia o comunque aveva prestato, anche successivamente, il suo consenso al trasferimento o al mancato rientro del minore .
È inoltre possibile il rigetto dell’istanza di rimpatrio quando il ritorno del minore alla residenza abituale determinerebbe il fondato rischio di essere esposto a:
pericoli fisici pericoli psichici situazioni intollerabili.

QUALI SONO LE DIFESE PIU’ UTILIZZATE DAL GENITORE RESPONSABNILE DELLA SOTTRAZIONE?

L’esposizione a situazioni intollerabili è l’eccezione invocata più spesso dal genitore che si oppone al rimpatrio. Capita spesso che il genitore che trasferisce o trattiene all’estero il figlio minore presenti, prima della sottrazione, una denuncia per minacce o violenze ai danni propri o del minore contro l’altro genitore .
Troppo spesso sono false accuse aventi come unico scopo quello di impedire il rimpatrio del minore.
Il Regolamento CE, per impedire tali illeciti, ad integrazione di quanto stabilito nella Convenzione de L’Aja del 1980, è intervenuto a limitare l’applicazione di tale eccezione al rimpatrio, stabilendo espressamente che il giudice del rimpatrio «non può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore» qualora sia dimostrato che, nello Stato di residenza abituale del medesimo, sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo rientro.

E’ PREVISTO L’ASCOLTO DEL MINORE?

La Convenzione dell’Aja prevede espressamente che l’autorità giudiziaria competente possa non ordinare il ritorno del minore se questi, nel corso del procedimento di rimpatrio, manifesti la sua opposizione al rientro nella residenza abituale.
Il Regolamento CE prescrive l’obbligo di ascoltare il minore nel corso della trattazione della domanda di rientro, a meno che ciò risulti inopportuno in relazione all’età e al grado di maturità da questi raggiunti.
Il mancato ascolto o il diniego dell’ascolto non opportunamente motivato dal giudice sulla base di argomentazione relativa alla capacità di discernimento raggiunta dal minore, possono costituire motivo di impugnazione della decisione di accoglimento o rigetto dell’istanza di rimpatrio.

COSA ACCADE QUANDO L’ISTANZA DI RIMPATRIO VIENE PRESENTATA DOPO UN ANNO DALLA SOTTRAZIONE?

La Convenzione de L’Aja, prevede che qualora l’istanza di rimpatrio sia stata presentata dopo un anno dall’avvenuto trasferimento o mancato rientro del minore, l’obbligo di ordinarne il ritorno viene meno se si dimostra che il minore si è integrato nel nuovo ambiente e, pertanto, un nuovo ulteriore distacco risulterebbe inopportuno e pregiudizievole.

 

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.